CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Deve ritenersi che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In particolare, per quanto concerne il motivo con il quale il ricorrente deduce un'asserita contrarietà ai principi costituzionali della norma di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve ribadirsi il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso, secondo il quale in tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920-01). Per quanto concerne il secondo motivo, avente ad oggetto un'asserita sussistenza di una nullità assoluta nella parte in cui il giudice dell'udienza preliminare, a seguito di richiesta di rito abbreviato, ha dichiarato la nullità di uno dei capi di imputazione, deve rilevarsi che tale censura è carente di critica analisi alla motivazione della decisione impugnata. Quest'ultima è infatti stata emessa a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, di conseguenza, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01). Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e con il quale si avanzano motivi già oggetto di rinuncia in sede di giudizio di appello. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci