CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 433/03/2022 della Commissione tributariaregionale della SARDEGNA, depositata in data 26/05/2022;Numero registro generale 296/2023Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 8970/2026Data pubblicazione 09/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento di un maggior reddito di impresa ai fini IVA ed IRPEF perl'anno di imposta 2007 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confrontidella ditta [OSCURATO:PERSONA], esercente "Attività non specializzate di lavori edili",con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sardegna haparzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avversola sfavorevole sentenza di primo grado, dichiarando la parziale legittimitàdella pretesa accertata con l’avviso di accertamento impugnatolimitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IRPEF ed IRAP e annullandola ripresa a tassazione ai fini IVA per difetto di contraddittorioendoprocedimentale.1.1. Si legge nella sentenza impugnata che «Nel caso in esame ilcontribuente ha assolto in giudizio all’onere di enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fossestato tempestivamente attivato. Il contribuente ha evidenziato infatti chel’irregolarità commessa dai verificatori gli ha impedito di attivare uncontraddittorio dopo l’acquisizione della documentazione da partedell’Ufficio e di avere, in particolare, la possibilità di interveniresull’attività svolta, di fornire chiarimenti e spiegazioni sugli immobiliindicati per la prima volta nella situazione patrimoniale al 31.12.1988,che derivavano dal patrimonio personale del contribuente».2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaNumero registro generale 296/2023Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 8970/2026Data pubblicazione 09/04/2026impugnata per motivazione apparente e comunque gravemente illogica,in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c.Sostiene la ricorrente che la CTR ha erroneamente ritenuto che lasocietà aveva assolto la cd. “prova di resistenza” semplicemente perchéaveva evidenziato che «l'irregolarità commessa dai verificatori gli haimpedito di attivare un contraddittorio dopo l'acquisizione delladocumentazione da parte dell'Ufficio e di avere, in particolare, lapossibilità di intervenire sull'attività svolta, di fornire chiarimenti espiegazioni sugli immobili indicati per la prima volta nella situazionepatrimoniale al 31.12.1988, che derivavano dal patrimonio personale delcontribuente».2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, L. n. 212/2000, dell’art. 2, comma 2, n. 5, del DPR n.633/1972, dell’art. 2220 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c.Sostiene la ricorrente che l’affermazione fatta dai giudici di appello,che si è trascritto nel primo motivo di ricorso, «si pongono in violazionecon la normativa in rubrica, come interpretata dalla giurisprudenzacomunitaria e di legittimità, dalla stessa [CTR] richiamata, in quantoanziché individuare ed esaminare essa stessa le ragioni che ilcontribuente avrebbe potuto far valere al momento del contraddittorionon esperito, ha considerato che il non aver avuto la possibilità diintervenire sull'attività svolta, di fornire chiarimenti e spiegazioni sugliimmobili indicati per la prima volta nella situazione patrimoniale al31.12.1988, che derivavano dal patrimonio personale del contribuente,costituisse di per sé la ragione sottostante alla prova di resistenza, senzadarsi carico di spostare tali ragioni con riferimento al momento delcontraddittorio procedimentale mancato», non avvedendosi, peraltro, che«il contribuente, neppure nel proprio ricorso introduttivo, aveva espostoquali ragioni avrebbe potuto far valere al momento del contraddittorioNumero registro generale 296/2023Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 8970/2026Data pubblicazione 09/04/2026non esperito, avendo sempre fatto espresso riferimento ai motivi diillegittimità dell’atto impositivo adottato dall’ufficio, tra i quali laviolazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000».3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto involgentila medesima questione, sono fondati alla stregua del noto principionomofilattico, richiamato dalla stessa CTR, in base al quale, in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comportal'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbiaproposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U. n.24283/2015).In tale pronuncia il Supremo consesso ha precisato che, ai fini dellapredetta prova (di resistenza), non è sufficiente che, in giudizio, chi sidolga del mancato espletamento del contraddittorio nella faseamministrativa si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, invece,necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioniche avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse statotempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni, valutatecon riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli nonpuramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canonegenerale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tuteladell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto.Il principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite, lequali hanno confermato che spetta al giudice di merito stabilire, secondouna valutazione probabilistica ex ante, che il contribuente non abbiaproposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale,Numero registro generale 296/2023Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 8970/2026Data pubblicazione 09/04/2026tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).4. A tale principio la sentenza impugnata non si è attenuta benchéabbia dichiarato di farlo, peraltro fornendo al riguardo una motivazionedel tutto inadeguata.Invero, così come correttamente rilevato dalla ricorrente, affermare,come ha fatto la CTR, che l’omesso espletamento del contraddittorio haimpedito al contribuente «di avere […] la possibilità di interveniresull'attività svolta e di fornire chiarimenti e spiegazioni» significasemplicemente ammettere che vi è stata la violazione di quell’obbligo,ma non che il contribuente abbia indicato, come era suo onere, le ragioniconcrete ed effettive di opposizione in sede amministrativa alla pretesaerariale.Verifica che dovrà essere effettuata in sede di rinvio comportando unaccertamento in fatto di competenza esclusiva del giudice d’appello. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO