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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40961/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, privo di legittimazione a seguito della novella dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, privo di legittimazione a seguito della novella dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/
Sentenza Cassazione n. 40961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris