CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43638/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, del 25 luglio 2022, di rigetto di istanza di permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo in relazione ai reati di omicidio, violazione della legge armi, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione di stampo mafioso. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. V. Paturzo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale valorizza la buona condotta del condannato e l'adesione al programma trattamentale, anche se segnala che l'equipe di trattamento non ha dato parere favorevole in quanto il condannato si professa innocente dal reato per il quale è stato condannato. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che manchi un percorso di introspezione e di riflessione del proprio trascorso criminale, presupposto indispensabile, tenuto conto della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione. Si contesta che, per valutare il percorso di rivisitazione critica, possa essere valorizzata la professione di innocenza o l'eventuale pentimento. Andrebbe valutato, invece, che il condannato ha intrapreso un percorso eccellente di riabilitazione, come emerso dall'osservazione della personalità e dal comportamento durante il programma di trattamento in detenzione. L'ordinanza impugnata ritiene non possa dirsi cessata la pericolosità sociale del condannato per mancanza di revisione critica. Tuttavia, a parere del ricorrente, il Tribunale non ha considerato che la professione di innocenza è un diritto incontestabile di tutti gli imputati anche condannati con sentenza definitiva, riportando giurisprudenza di legittimità in questo senso (tra cui si indica Sez. 1, n. 22296 del 2023). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, A. Esposito, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.1.1. Va premesso che il Tribunale, ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il magistrato di sorveglianza, segnalando i titoli di reato per i quali il condannato sta espiando la pena dell'ergastolo, nonché rimarcando che la valutazione del requisito della cessazione della pericolosità sociale di cui all'art. 30-ter Ord. pen., deve compiersi in base a criteri coincidenti con quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., prestando attenzione all'esame delle condotte e attribuendo rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di sicuri elementi indicativi di rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante. 1.2.Ci posto, il Collegio osserva che, al netto del refuso contenuto nell'ultima parte della motivazione (dove si nota la mancanza di una "controspinta criminosa" rispetto al passato criminale, laddove la mancanza è, evidentemente, riferita a una controspinta critica o elaborativa rispetto al suddetto passato), la valutazione di merito esclude, sia pure in un quadro di comportamento regolare durante la detenzione, l'avvio effettivo della revisione critica, con conseguente ostacolo per la necessaria previsione di scemata pericolosità sociale. 1.3. Si tratta di ragionamento in linea con l'indirizzo interpretativo costante di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, che valorizza, ai fini dell'attivazione dell'esperienza premiale, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. i requisiti della regolare condotta e dell'assenza della pericolosità sociale, segnalando la necessità di considerare tale ultimo aspetto, con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità anche considerando l'entità della pena espianda, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, rispetto al suo pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173). Per tale giudizio, dunque, appare senz'altro centrale, come dedotto dal ricorrente, l'esame della relazione di sintesi circa i risultati dell'attività di osservazione scientifica della personalità del detenuto e, quindi, la valutazione della sua condotta durante la detenzione, nonché ogni altra considerazione dell'equipe, utile a formulare il necessario giudizio circa la revisione critica che il condannato compie del suo passato deviante e circa la capacità del medesimo di mettere in discussione le scelte antisociali. A fronte di tali necessari approfondimenti, cui i giudici di sorveglianza non si sono sottratti, appare, dunque, priva di vizi di ogni tipo la motivazione svolta, laddove segnala, nel condividere le conclusioni del primo giudice, che non appaiono maturate le condizioni per introdurre il condannato all'esperienza premiale, stante la carenza di qualsiasi elemento da cui dedurre l'attivazione di un percorso di introspezione e di riflessione del proprio trascorso, reputato, con ragionamento ineccepibile, presupposto indispensabile per sperimentare su solide basi un processo di reinserimento, anche alla luce della gravità dei reati commessi. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 1