CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 10745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1746-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 86/90 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 414/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2022 R.G.N. 630/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1746/2023 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda [OSCURATO:PERSONA]Brusin di accertamento della qualifica di Caporedattore da marzo 2017, quale responsabile (sin dall’agosto 2016) della trasmissione Leonardo per la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte territoriale – pacifico l’affidamento dell’incarico di responsabile della redazione del TG Leonardo sin dal 2016, redazione composta, complessivamente, da 7-8 giornalisti –ha rilevato che i criteri per l’attribuzione delle qualifiche contrattuali vanno tratti dal seguente coordinamento negoziale: il Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) non regola il rapporto di lavoro dei giornalisti dipendenti della RAI (come chiaramente si evince dal suo articolo 1, che detta il campodi applicazione dell’accordo) in quanto gli stessi giornalisti operano nell’ambito del servizio radiotelevisivo pubblico; l’applicazione del CNLG a questi giornalisti avviene per il tramite della Convenzione RAI-USIGRAI (che interviene in ogni occasione in cui il CNLG viene rinnovato) ove si prevede che “in considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico, le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi” del CNLG dovranno essere quelle disciplinate dall’[OSCURATO:PERSONA]; l’art. 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2010 richiama il CNLG e aggiunge che è parte integrante dell’Accordo la Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico. Rilevato che, coerentemente, la lettera di assunzione della giornalista richiamava sia il CNLG sia l’[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto che la qualifica di Caporedattore nell’ambito della RAI può essere acquisita in presenza dei requisiti dettati sia dall’art. 11, lett. f) del CNLG sia dal paragrafo 11 della Carte dei diritti e doveri e che, in base a tale combinato disposto, non è sufficiente la direzione e il coordinamento (da parte di un redattore) di una direzione o di un servizio, essendo necessario dirigere e coordinare un nucleo minimo di almeno 12 unità (composto da più servizi o da una redazione unitaria riconducibile a tale dimensione, come specificamente previsto dal citato art. 11 della Carta). 3. La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo. La società ha depositato controricorso nonché ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo principale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 11 del CNLG (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato il chiaro significato letterale dell’art. 11 della Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico il quale recita: “nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive aziendali in tema di organizzazione, la RAI dichiara e l’USIGRAI prende atto che – fatt a eccezione per le redazione di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG – i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un Caposervizio sono costituiti da almeno 6 unità. [OSCURATO:PERSONA] verrà affidata la responsabilità di più servizi o redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo”. La clausola è una dichiarazione unilaterale (proveniente dall’azienda), incapace quindi di vincolare la controparte, di natura programmatica e di organizzazione interna, che non deroga al CNLG (e alla definizione ivi contenuta di Caporedattore), come si evince da altre espressioni verbali utilizzate nella medesima Carta dei diritti e dei doveri (le parti “convengono” oppure le parti “confermano”); conferma tale lettura sia il comportamento delle parti (visto che la RAI in più occasioni ha attribuito la qualifica di Caporedattore a giornalisti che coordinano redazioni dotate di organici inferiori a 12 risorse) sia la l’interpretazione costituzionalmente orientata (considerata la disparità di trattamento tra giornalisti RAI e giornalisti addetti ad altre aziende dell’informazione). 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società deduce (ove il ricorso principale fosse accolto) nullità della sentenza (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo, erroneamente, la Corte di appello definito la rubrica Leonardo come “redazione” e non già come “servizio redazionale” posto nell’ambito del TGR Piemonte che integra una redazione unica. 3. Il ricorso principale non è fondato. 4. Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione che, se pur nella rubrica denunzia esclusivamente la violazione dell’art. 11 del CNLG (di cui, in realtà, lamenta la pretermissione), nell’ambito del contenuto del motivo concentra chiaramente le censure sul combinato disposto di detta disposizione e dell’art. 11 della Carta dei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico, consentendo di comprendere agevolmente la devoluzione a questa Corte di un controllo indiretto (sul contratto integrativo rappresentato dalla Carta innanzi citata) alla luce dei canoni esegetici dettati dall’art.1362 cod. civ. 5. Come individuato dalla Corte territoriale (e non smentito da alcuna delle parti), il campo di applicazione del CNLG ai giornalisti dipendenti della RAI è determinato dalle Convenzioni sottoscritte fra la RAI e la Federazione nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell’Unione sindacale dei giornalisti RAI (Convenzioni rinnovate ogni volta che il CNLG viene rinnovato); in queste Convenzioni le parti danno atto della “specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico” e sottolineano che “le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi” del CNLG dovranno essere quelle disciplinate dagli [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie, si rinvia all’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]); a sua volta, l’[OSCURATO:PERSONA] rileva di dettare disposizioni “correlative ed inscindibili” con quelle dettate dal CNLG e richiama la Cartadei diritti e dei doveri del Giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico quale “parte integrante” del medesimo Accordo integrativo. 6. L’approccio esegetico della Corte territoriale ha, quindi, correttamente, considerato questa “complessa trama della contrattazione collettiva” che, partendo dalla considerazione della “specialità” del servizio pubblico (che, dunque, per stessa ammissione delle parti sociali presenta peculiarità rispetto alle agenzie di informazione private), accosta necessariamente –con particolare riferimento all’attribuzione della qualifica di Caporedattore – l’art.11 del CNLG con l’art. 11 della Carta dei diritti e dei doveri. 7. Invero, l’interpretazione letterale delle Convenzioni rinnovate contestualmente al rinnovo del CNLG depongono chiaramente nel senso che “le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi” del CNLG sono disciplinate dall’[OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, richiama la Carta dei diritti e dei doveri. Si tratta, quindi, di un coacervo di disposizioni negoziali inscindibili fra loro: le previsioni contenute nella Carta dei diritti sono specificamente dettate al fine di integrare il CNLG. Ne consegue che, necessariamente, l’art.11 , lett. f) del CNLG è integrato dall’art. 11 della Carta dei diritti e dei doveri, definendo, la prima clausola, il ruolo del Caporedattore (il redattore al quale sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, l’attività di servizio della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza o di direzioni decentrate), e calando, la seconda clausola, tale ruolo nell’ambito della specificità del servizio pubblico (ove la struttura organizzativa della società prevede la responsabilità di più servizi, ciascuno da almeno 6 unità, o redazioni unitarie con almeno 12 unità lavorative). 8. L’applicazione del criterio logico-sistematicodi cui all'art.1363 c.c. consente, dunque, di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, avendo inteso, le parti sociali, chiaramente subordinare l’applicazione del CNLG alle peculiarità e alle previsioni esposte nell’[OSCURATO:PERSONA] e nella Carta dei diritti e dei doveri (secondo una piana interpretazione, ex art. 1362 c.c., dei rinvii incrociati effettuati da queste fonti negoziali). 9. Nell’ambito di questo contesto negoziale, e con particolare riferimento all’art. 11 della Carta dei diritti e dei doveri, i canoni esegetici letterali e teleologici rendono chiara l’intenzione delle parti di esplicitare l’organizzazione strutturale della RAI al fine di contestualizzare il ruolo del Caposervizio e del Caporedattore, rispettivamente direttore e coordinatore di nuclei da 6 a 11 unità oppure di nuclei pari ad almeno 12; tale intenzione è resa esplicita dall’uso del verbo indicativo (“i nuclei redazionali definiti servizi…sono costituiti da almeno 6 unità”) e la previsione dell’affidamento di più servizi al Caporedattore si pone quale diretta conseguenza (“verrà affidata”) della regola più innanzi dettata. 10. Anche l’applicazione del canone esegetico dettato dall’art.1367 c.c. conferma la suddetta interpretazione, in quanto l’esplicitazione (di una parte) della struttura organizzativa della RAI (prerogativa esclusiva del datore di lavoro) acquisisce significato proprio in considerazione della finalità perseguita ossia di corroborare la declaratoria della qualifica di Caporedattore. 11. Nessun rilievo può, infine, rappresentare la diversità di trattamento tra giornalisti della RAI e quelli di tutte le altre aziende di informazione, essendo le stesse parti sociali ad aver riconosciuto la “specialità” del servizio pubblico e dovendo rammentare che il giudice delle leggi ha costantemente ribadito la ragionevolezza (e la discrezionalità del legislatore) di stabilirediscipline differenziate per regolaresituazioni connotate da elementi di distinzione (c fr., fra le tante, Corte Cost. . 159 del 2018, Corte Cost. n. 194 del 2018, Corte Cost. n. 7 del 2024). 12. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale. 13. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchéin Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore