CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1949
Cassazione n. 21048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1949 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale Agrigento del 20/03/2023, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett b) d.P.R. 380 del 2001 (capo 1) e 95, in relazione all'art. 93, d.P.R. 380 del 2001 (capo 2); Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello utilizzato argomentazioni di stile nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non colmando, in tal modo, le lacune della sentenza di primo grado; Con un secondo motivo, deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte ritenuto provato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Con un terzo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. per non aver la Corte di appello riconosciuto la particolare tenuità del fatto nonostante la mancanza di abitualità nel comportamento dell'imputato e l'esiguità del danno o del pericolo arrecato. Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena 'che avrebbe dovuto essere concessa non subordinandola ad alcun .onere. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili posto che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la penale responsabilità del ricorrente risulta provata dal sopralluogo realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Canicattì, nel corso del quale veniva verificata la realizzazione di opere edili in assenza di permesso di costruire nonché dalle verifiche effettuate mediante le foto satellitari, che hanno consentito di accertare che la sopraelevazione era stata effettuata da poco tempo.In ordine alla seconda doglianza, il giudice quo ha richiamato le dichiarazioni rese dal Commissario della [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che, al momento del sopralluogo, il ricorrente si è qualificato come proprietario dell'immobile di cui aveva l'esclusiva disponibilità nonché committente delle opere, non ha fornito alcuna utile indicazione circa eventuali autorizzazioni e ha perfino ammesso di non aver richiesto alcun titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso posto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto il fatto di non particolare tenuità sulla scorta della natura e della rilevanza della condotta assunta, posto che la costruzione abusiva ha comportato la realizzazione di una sopraelevazione, ad un immobile preesistente, della dimensione di circa 150 mq ed un volume complessivo di 500 mc, rilevando, in tal senso anche la protrazione della permanenza dell'abuso edilizio nel tempo. È manifestamente infondato anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e della concessione della sospensione condizionale della pena che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere subordinata all'onere della demolizione, posto che le determinazioni del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette da congrua motivazione. Nel caso in disamina, la Corte di appello, in punto di circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la realizzazione di un'intera sopraelevazione, di ben 150 mq ca., con la demolizione del vecchio solaio e la realizzazione di una scala in cemento armato per accedervi, in zona sismica, in assenza di qualsivoglia progetto esecutivo e di un tecnico competente, negando quindi la sussistenza di elementi di valutazione di valenza positiva. Inoltre, in punto di sospensione condizionale della pena e di revoca dell'ordine di demolizione delle opere il giudice a quo, nel condividere le statuizioni del primo giudice, ha evidenziato che il comportamento assunto dall'imputato non è stato collaborativo e che comunque la previsione è obbligatoria a norma dell'art. 165 comma 2 cod. pen., avendo il Giardina già usufruito di tale beneficio con la sentenza di condanna del 07/12/2004 del Tribunale di Agrigento. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente