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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28091/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (con la stessa sentenza la Corte di appello ha assolto Moscatelli dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, CdS, per abolitio criminis , con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a sostegno della entità della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, dato che sono state applicate pene in misura prossima al minimo edittale; Considerato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (con la stessa sentenza la Corte di appello ha assolto Moscatelli dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, CdS, per abolitio criminis , con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a sostegno della entità della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, dato che sono state applicate pene in misura prossima al minimo edittale; Considerato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28091/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris