CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liano [OSCURATO:PERSONA], presso il qualesono domiciliati;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ravasio;sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale diBrescia con ordinanza n. 726/2025 del 24 marzo 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata in materia diimpresa, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio a questaSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 6165/2025Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 21229/2026Data pubblicazione 22/06/2026Corte, esponendo quanto segue.Antonio e [OSCURATO:PERSONA]Acqua avevano proposto, avanti al [OSCURATO:PERSONA], domanda di accertamento della nullità ex art. 33, comma2, l. n. 287/1990 delle fideiussioni da loro rilasciate in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel quadro di una più ampiacontroversia in cui erano confluite la domanda di accertamentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto alla nullità di alcune clausoledi un contratto di locazione finanziaria, la domanda di ripetizione dellesomme indebitamente riscosse dalla banca e l’opposizione al decretoingiuntivo proposta dalla nominata società a fronte dell’intimazione dipagamento pronunciata dallo stesso Tribunale per l’importo di euro40.871,95, oltre interessi. Il Tribunale adito aveva rigettato sial’opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda di ripetizione, maaveva rimesso alla Sezione specializzata del Tribunale di Brescia ladomanda di accertamento della nullità della fideiussione: domanda cheera stata poi tempestivamente riproposta, previa riassunzione delprocedimento, avanti a quell’ufficio giudiziario.Il Tribunale proponente il regolamento ha negato la suacompetenza, rilevando che la causa deve essere trattata avanti allaSezione specializzata presso il Tribunale di Milano.2. — Il Procuratore Generale ha domandando dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia diimpresa. In prossimità dell’adunanza camerale odierna sono statedepositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il regolamento di competenza è fondato.2. — La competenza della sezione specializzata per le imprese,estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullitàdella fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predispostoSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 6165/2025Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 21229/2026Data pubblicazione 22/06/2026dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiararel'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullitàdell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022,n. 21429).3. — In base all’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003, perle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del dettodecreto legislativo — e cioè, appunto, per le cause di cui all'art. 33,comma 2, della l. n. 287 del 1990, tra cui è ricompresa quella in esame,e per le controversie relative alla violazione della normativa antitrustdell'Unione europea —, è inderogabilmente competente la Sezionespecializzata di Milano se esse debbano trattarsi, secondo gli ordinaricriteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioninormative speciali che le disciplinano, dagli uffici giudiziari ricompresinel distretto di Brescia.4. — Deve dunque dichiararsi che competente a giudicare delladomanda riconvenzionale di cui qui si discorre, relativa alla nullità dellefideiussioni per violazione della normativa antitrust, è il Tribunale diMilano, Sezione specializzata in materia di impresa.5. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali.Infatti, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio,promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice perl'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferitaalla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattereincidentale che ne consegue, restano in una identica posizione dipartecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenzavalutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con laconseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle speseda esse sostenute nella fase medesima (Cass. 1 aprile 2011, n. 7596;Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167). P.Q.MSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 6165/2025Numero sezionale 2230/2026Numero di raccolta generale 21229/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Cortedichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezionespecializzata in materia di impresa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 6165/2025camera di consiglio 21.5.2026 4