CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 17 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso reitera quanto già esposto in punto di responsabilità, dell'imputato in grado di appello, a cui la Corte ha risposto con la motivazione contenuta alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata per cui il motivo è manifestamente infondato, posto che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); rilevato che il secondo motivo di ricorso la Corte di appello ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche con la gravità del fatto e che pertanto, essendo la decisione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: rilevato che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi presentati dal difensore ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a