CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1139/2024 depositata il10/06/2024.Numero registro generale 14497/2024Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 10752/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato un pacchetto turistico di sette giorni. Laprestazione fornita però non è stata conforme a quella pattuita, sia perchéil viaggio di andata ha subìto uno scalo che ha ritardato di un giorno l’interosoggiorno, sia perché la struttura alberghiera non era della qualitàpromessa. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e laNeverland s.r.l.Nei confronti della prima è successivamente intervenuta rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Montoro ha riconosciuto all’attore un ristoro, condecisione successivamente riformata dal Tribunale di Avellino, che harigettato la domanda originaria dell’Altruda.Avverso la pronuncia del giudice dell’appello l’Altruda ha proposto ricorsoper cassazioneHa resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.Anteriormente all’udienza il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dilegittimità in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 14497/2024Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 10752/2026Data pubblicazione 23/04/2026complessivi euro 700,00 (di cui euro 500,00 per onorari), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàNeverland s.r.l.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]