CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 1986
Cassazione n. 24009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1986 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale ex art. 16- nonies I. 15 marzo 1991, n. 82, nei confronti del condannato, collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura dopo aver ricevuto comunicazione di una serie di irregolarità commesse da Puca in corso di espiazione (essersi allontanato dal domicilio in%rario non consentito, aver cercato di coprire l'assenza con documenti falsi, aver tenuto contatti con congiunti non autorizzati che ha fatto entrare nell'abitazione, aver disvelato il proprio domicilio protetto). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui deduce che il tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre un provvedimento meno afflittivo, come la riduzione degli orari di permesso, posto che al comportamento contestato non è conseguita condanna per evasione e che le violazioni accertate non sono comunque incompatibili con una eventuale prosecuzione della misura. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La detenzione domiciliare, cui può essere ammesso il collaboratore di giustizia in deroga alle disposizioni ordinarie, a norma dell'art. 16-nonies, inserito dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, nel d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, può essere revocata nel caso, previsto in via generale dall'art. 47-ter, comma 6, ord. pen., in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura, e nei casi specifici previsti dallo stesso art. 16-nonies, comma 7, ultimo periodo, che richiama gli articoli 13- quater e 16-septies del medesimo d.l. n. 8 del 1991, ossia per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione o per richiesta di revisione delle sentenze che abbiano applicato circostanze attenuanti in materia di collaborazione a soggetti rivelatisi immeritevoli di esse per dichiarazioni false o reticenti o per la successiva commissione di delitto per cui sia obbligatorio l'arresto in flagranza. Nel primo caso, la valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione della misura alternativa è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21975 del 17/07/2020, Vizzini, Rv. 279341: la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto), ed il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca. Nel caso in esame, il Tribunale, nel descrivere in motivazione le violazioni commesse dal condannato, ha evidenziato la gravità del comportamento in quanto tale (l'aver creato documenti falsi per coprire l'assenza), il rischio per la possibilità di prosecuzione del programma in cui lo stesso è inserito (determinato dall'aver svelato il domicilio protetto), il rischio per la ripresa di contatti con ambienti criminali (conseguente ai documentati contatti con parenti non conviventi). Ad ulteriore conforto della gravità del quadro il Tribunale ha, inoltre, dato anche atto dell'esistenza di una precedente segnalazione di ulteriori violazioni alle prescrizioni della detenzione domiciliare compiute dal collaboratore, su cui aveva ritenuto in passato di non provvedere. Il Tribunale, pertanto, non si è limitato a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato un giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di espiazione in misura alternativa. E, poiché, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa