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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47825/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto tentato e di furto consumato, aventi ad oggetto i beni custoditi all'interno di due differenti automobili.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta l'entità della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte di appello ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti e non prevalenti su queste ultime.

4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi.

4.1. Con un primo motivo, articolato in relazione al furto tentato, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che, non essendovi stata alcuna asportazione dei beni dalla vettura, il reato andrebbe qualificato come danneggiamento.

La sentenza impugnata avrebbe basato il diverso convincimento solamente sul richiamo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nella parte in cui afferma che l'imputato avrebbe ammesso i fatti.

Tale richiamo, tuttavia, a parere del ricorrente, sarebbe erroneo, poiché l'imputato avrebbe ammesso l'altro reato.

4.2. Con un secondo motivo, articolato in relazione al furto consumato, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che, dal verbale di arresto, emergerebbe che l'imputato si trovava ancora all'interno dell'auto all'arrivo degli agenti della Polizia di Stato.

Il furto, pertanto, andrebbe considerato come tentato e non come consumato, atteso che l'imputato non si era ancora impossessato di nessuno dei beni custoditi all'interno del veicolo.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dello Sbai e di accogliere, limitatamente al secondo motivo, il ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile, in quanto si limita a riproporre le medesime questioni sollevate in secondo grado, trascurando, nella sostanza, le proposizioni che la Corte di appello ha dedicato a illustrare le ragioni per le qualii erano infondate (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268823) secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo, articolato in relazione al furto tentato, è manifestamente infondato.

Dalla ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito nonché dallo stesso verbale d'arresto invocato dal ricorrente, invero, emerge che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver infranto il finestrino della portiera posteriore, si era introdotto nel veicolo e che egli, al momento dell'intervento degli agenti della Polizia di Stato, si trovava ancora all'interno del veicolo.

Solo quando si era accorto della presenza degli agenti, era uscito dal veicolo, tentando di disfarsi di un oggetto e di allontanarsi.

Risulta, dunque, evidente che l'intenzione dell'imputato non era quella di danneggiare il veicolo, bensì quella di appropriarsi delle cose che si trovavano al suo interno, non riuscendo a perseguire l'intento per il sopraggiungere della polizia giudiziaria.

Quanto al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere che l'imputato avesse ammesso la commissione di tale reato, va rilevato che, dall'ordinanza allegata dal ricorrente, risulta che «l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ammetteva il tentato furto caduto sotto la diretta percezione degli operant>.

Sembra, pertanto, che l'imputato abbia ammesso di aver commesso proprio il furto tentato.Sotto altro profilo, va rilevato che il presunto errore sarebbe stato in ogni caso privo della necessaria decisività, atteso che i fatti, nella loro oggettività, sono accaduti sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria e che l'interpretazione che ne hanno dato i giudici di merito, qualificandoli come furto tentato, è giuridicamente corretta.

3.2. Il secondo motivo, articolato con riferimento al furto consumato, è manifestamente infondato.

La parte del verbale di arresto a cui fa riferimento il ricorrente è palesemente riferita all'altro reato, caduto sotto la percezione degli agenti della Polizia di Stato e che correttamente è stato appunto qualificato come furto tentato.

Mentre, invece, al furto consumato deve esser riferita la prima parte del verbale d'arresto, nel quale viene ricostruito il fatto non caduto sotto la percezione degli agenti della Polizia di Stato; ricostruzione effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi accertamenti di polizia giudiziaria.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto tentato e di furto consumato, aventi ad oggetto i beni custoditi all'interno di due differenti automobili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale viene dedotto il vizio di motivazione. Il ricorrente contesta l'entità della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte di appello ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti e non prevalenti su queste ultime. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato in relazione al furto tentato, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che, non essendovi stata alcuna asportazione dei beni dalla vettura, il reato andrebbe qualificato come danneggiamento. La sentenza impugnata avrebbe basato il diverso convincimento solamente sul richiamo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nella parte in cui afferma che l'imputato avrebbe ammesso i fatti. Tale richiamo, tuttavia, a parere del ricorrente, sarebbe erroneo, poiché l'imputato avrebbe ammesso l'altro reato. 4.2. Con un secondo motivo, articolato in relazione al furto consumato, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che, dal verbale di arresto, emergerebbe che l'imputato si trovava ancora all'interno dell'auto all'arrivo degli agenti della Polizia di Stato. Il furto, pertanto, andrebbe considerato come tentato e non come consumato, atteso che l'imputato non si era ancora impossessato di nessuno dei beni custoditi all'interno del veicolo. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dello Sbai e di accogliere, limitatamente al secondo motivo, il ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile, in quanto si limita a riproporre le medesime questioni sollevate in secondo grado, trascurando, nella sostanza, le proposizioni che la Corte di appello ha dedicato a illustrare le ragioni per le qualii erano infondate (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268823) secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo, articolato in relazione al furto tentato, è manifestamente infondato. Dalla ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito nonché dallo stesso verbale d'arresto invocato dal ricorrente, invero, emerge che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver infranto il finestrino della portiera posteriore, si era introdotto nel veicolo e che egli, al momento dell'intervento degli agenti della Polizia di Stato, si trovava ancora all'interno del veicolo. Solo quando si era accorto della presenza degli agenti, era uscito dal veicolo, tentando di disfarsi di un oggetto e di allontanarsi. Risulta, dunque, evidente che l'intenzione dell'imputato non era quella di danneggiare il veicolo, bensì quella di appropriarsi delle cose che si trovavano al suo interno, non riuscendo a perseguire l'intento per il sopraggiungere della polizia giudiziaria. Quanto al presunto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere che l'imputato avesse ammesso la commissione di tale reato, va rilevato che, dall'ordinanza allegata dal ricorrente, risulta che «l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ammetteva il tentato furto caduto sotto la diretta percezione degli operant>. Sembra, pertanto, che l'imputato abbia ammesso di aver commesso proprio il furto tentato.Sotto altro profilo, va rilevato che il presunto errore sarebbe stato in ogni caso privo della necessaria decisività, atteso che i fatti, nella loro oggettività, sono accaduti sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria e che l'interpretazione che ne hanno dato i giudici di merito, qualificandoli come furto tentato, è giuridicamente corretta. 3.2. Il secondo motivo, articolato con riferimento al furto consumato, è manifestamente infondato. La parte del verbale di arresto a cui fa riferimento il ricorrente è palesemente riferita all'altro reato, caduto sotto la percezione degli agenti della Polizia di Stato e che correttamente è stato appunto qualificato come furto tentato. Mentre, invece, al furto consumato deve esser riferita la prima parte del verbale d'arresto, nel quale viene ricostruito il fatto non caduto sotto la percezione degli agenti della Polizia di Stato; ricostruzione effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi accertamenti di polizia giudiziaria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som
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