CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20079/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], DELLO SPORT E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difesodall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ninà, con domicilio eletto in Roma, viaCola di Rienzo, n. 212 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 581/18, depositata il 12 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, per sentir dichia- rare illegittimo il decreto n. 687/S4/TUR del 29 aprile 2011, con cui era stata disposta la revoca del contributo di Euro 55.782,00, concesso ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per la realizzazionedel [OSCURATO:PERSONA], e per sentir accertare il suo diritto a non resti- tuire la somma percepita; che si costituì l'Assessorato, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, insistendo sulla legittimità del provvedimento; che con sentenza del 28 gennaio 2013il Tribunale di Catania dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; che l'impugnazione proposta dal Garofaloè stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Catania, che con sentenza del 12 marzo 2018 ha dichiarato la spet- tanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catania, e fissando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sen- tenza; che avverso la predetta sentenza l'Assessorato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria, al quale il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la difesa dell'Assessorato ha riferito cheil [OSCURATO:PERSONA] non ha provve- duto alla riassunzione del giudizio nel termine previsto dall'art. 353, secondo comma, cod. proc. civ., a suo avviso prevalente su quello fissato dalla Corte d'appello, ed ha chiesto pertanto di dichiarare l'estinzionedel processo, per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, con la cassazione senza rin- vio della sentenza impugnata; che la difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha depositato memoria, pur avendo riconosciuto nel controricorso che la sentenza impugnata è stata no- tificata il 27 aprile 2018, nulla ha riferito in ordine alla riassunzione del giudi- zio, relativamente alla quale, peraltro, la difesa dell'Assessorato non ha pro- dotto alcuna certificazione negativa; che appare pertanto opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di fornire chiarimenti in ordine alla questione sollevata dalla difesa dell'Assessorato, da valutarsi peraltro anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 353, terzo comma, cod. proc.