CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Rilevato che il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato quanto al primo motivo che la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (ex nnultis, Sez. 2, Sentenza n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475), analogamente a quanto ritenuto in relazione al decreto di citazione a giudizio, la cui nullità ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 5479 del 08/01/2020, Teodori, Rv. 278240), senza che la relativa doglianza, quand'anche tempestivamente eccepita malgrado il ricorso non ne fornisca alcuna evidenza, risulti essere stata articolata tra i motivi di appello riportati dalla sentenza impugnata e non fatti oggetto di alcuna contestazione; rilevato in ogni caso che le dispiegate censure sono del tutto generiche nulla essendo stato dedotto in ordine agli estremi identificativi degli atti di cui si denuncia la nullità, né soprattutto agli elementi integranti la medesima nullità, quali l'atto contenente l'elezione di domicilio, l'indicazione del luogo ove era stato eletto il domicilio, il nominativo del difensore di fiducia, e via dicendo; rilevato che, quanto al secondo motivo, le doglianze sono costituite da mere eccezioni in punto di fatto, oltre che riproduttive di profili già vagliati e disattesi dalla Corte distrettuale che ha chiarito di aver considerato nel computo dell'imposta evasa il ricavo delle merci presenti in magazzino, senza che l'imputato espressamente invitato a fornire gli elementi in suo possesso, abbia dichiarato alcunchè nel corso della verifica ad opera della Guardia di Finanza; rilevato quanto al terzo motivo che le dispiegate censure si sostanziano nella prospettazione di enunciati in stridente contrasto con il dato normativo e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale, considerato che in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, Sentenza n. 16599 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278946 relativa ad una fattispecie riferita ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'11°/0 dell'importo della soglia stessa); rilevato che l'elevato scostamento dalla soglia di punibilità risultante dal capo di imputazione, trattandosi di evasione di IVA per un ammontare di oltre 96.000 euro, preclude alla radice la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale, come riconosciuto dalla sentenza a Sezioni Unite Tushaj del 25/2/2016, implica in via prioritaria l'apprezzamento della consistenza del superamento della soglia di punibilità, elemento comunque rientrante fra i parametri di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen., richiamato dalla norma in esame ai fini della valutazione dell'indice requisito della particolare tenuità dell'offesa, nel senso che solo allorquando il suo ammontare sia in termini numerici vicinissimo alla soglia sarà possibile procedere alla disamina congiunta degli altri parametri (Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931); rilevato che la mancata instaurazione di un valido rapporto impugnatorio non consente il rilievo delle cause di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, comunque, allo stato neppure intervenuta e che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 I