CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15742/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delo Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, quale consolidante e consolidata, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Barberini, n. 47 - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6656/20/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 15 dicembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello RILEVATO C H E 1. L'Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnarono, con distinti atti di appello, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti presentati dalla società contribuente avverso gli avvisi di accertamento, per l'anno 2007, con i quali si recuperavano a tassazione Ires ed I.V.A., annullando i rilievi 1.2), 1.4), 7) e 9). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, confermò i rilievi 1.2) e 1.4) e, in parziale accoglimento dell'appello della società, annullò il rilievo n. 6), respingendo nel resto i motivi di gravame. In particolare, i giudici di appello osservarono: a) con riguardo al rilievo 1.2, attinente a componenti negativi di reddito relativi a premi di fedeltà riconosciuti ai clienti a fronte del raggiungimento di determinati livelli di ordinativi, che il fatto che la società avesse avuto uno sconto sulla fornitura non risultava direttamente collegato alla erogazione dei premi di fedeltà e che in ogni caso si trattava di costo non di competenza; b) il rilievo 1.4 (anticipato incasso di un credito con una scadenza successiva), a prescindere dal fatto che gli interessi fossero maturati solo in parte nel 2007, non riguardava la deducibilità dell'interesse passivo, bensì la deducibilità connessa alla anticipata liquidazione monetaria del credito, che era di competenza del precedente esercizio; c) quanto al rilievo n. 6, la documentazione prodotta dalla società provava l'intero costo dedotto; trattandosi di funzione che, se non ricoperta dal dirigente distaccato, avrebbe dovuto comunque essere ricoperta da altro dipendente e, risultando l'onere sostenuto in linea con quello gravante su imprese comparabili, il riaddebito infragruppo del costo era da ritenersi corretto; d) in relazione al rilievo n. 7), la documentazione prodotta dalla società risultava idonea a superare la presunzione di indeducibilità dei costi in oggetto; e) quanto al rilievo n. 9), i servizi resi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non avevano un contenuto propriamente scientifico, ma si sostanziavano nella mera esecuzione di studi di fattibilità; peraltro, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata dalla società, le prestazioni scientifiche si caratterizzavano per il fatto che erano fornite ad una molteplicità di destinatari, ossia ad un insieme di persone che partecipavano a diverso titolo ad attività scientifiche. Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività per conto esclusivo di TDCC. Escludeva, altresì, che nella specie fosse ravvisabile una delle cause di non punibilità previste dall'ad, 6 del d.lgs. n. 472 del 1997. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'Agenzia delle entrate, con tre motivi. La società contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unic:o motivo, e ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale la difesa erariale deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, e 110, comma 7, del t.u.i.r.» in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (in ordine al capo della sentenza che ha statuito sul rilievo n. 6 - costi per servizi intercompany). Sostiene che la C.T.R., del tutto inopinatamente, ha ritenuto deducibile l'intero costo, pur avendo la società esibito ai verificatori documentazione insufficiente a provare la certezza e determinabilità del costo e la sua inerenza all'attività d'impresa. Già in sede di accertamento, i verbalizzanti avevano evidenziato che a fronte della deduzione del costo di euro 227.820,51, effettuato dalla società, quest'ultima aveva soltanto esibito una fattura di USD 205.708,1, con controvalore di euro 139.861,36, emessa dalla società di diritto statunitense DCOMCO Inc. Midland, con descrizione «[OSCURATO:PERSONA] rebill». La contribuente non aveva, inoltre, dimostrato «l'esistenza di un sistema di rendicontazione rivolto all'individuazione e quantificazione di un vantaggio diretto, effettivo e non occasionale conseguito dall'addebito in oggetto». 1.1. In controricorso la contribuente ha eccepito l'inammissibilità della doglianza sotto tre diversi profili: a) il rilievo n. 6), intitolato «Costi per servizi intercompany indeducibili ex art. 110, c. 7, TUIR», recava una contestazione di non deducibilità per violazione della normativa in materia di transfer pricing; più precisamente, secondo l'Ufficio finanziario la carenza nella documentazione fornita dalla società in relazione al riaddebito dei costi relativi ad un dipendente oggetto di distacco non consentiva di «appurare la conformità del pricing al principio del valore normale di cui all'art. 9 del t.u.i.r., come richiamato dall'art. 110, commi 2 e 7, del t.u.i.r.»; conseguentemente, la dedotta assenza delle condizioni di deducibilità previste dall'art. 109 del t.u.i.r. risultava estranea al thema decidendum; b) l'Agenzia delle entrate lamentava la violazione dell'art. 109, comma 5, del t.u.i.r., ma il motivo formulato non indicava per quale ragione la C.T.R. fosse incorsa in tale violazione e si limitava a contrapporre alle conclusioni raggiunte dalla sentenza le sue opposte conclusioni; c) la ricorrente pretendeva una diversa valutazione delle prove e dei documenti. 2. La doglianza sollevata con il primo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 2.1. E' utile premettere che il rilievo in oggetto concerne il riaddebito di costi relativi ad un dirigente ([OSCURATO:PERSONA]), dipendente della [OSCURATO:PERSONA], residente in Spagna, temporaneamente distaccato ed incaricato di svolgere le sue mansioni presso la contribuente per un triennio; per le prestazioni rese nel periodo di distacco la odierna controricorrente ha corrisposto alla DComCo Inc. Midland, che gestiva i dirigenti che, per ragioni di servizio, erano destinati in via temporanea a svolgere l'attività fuori del Paese di origine, un corrispettivo comprensivo di tutti i costi sostenuti in relazione al dipendente. 2.2. La C.T.R., all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, ha, da una parte, ritenuto che la società avesse fornito piena prova dell'intero costo dedotto e non solo di una parte di esso, sottolineando che si trattava di costo non evitabile, dato che le funzioni svolte dal dirigente, se non ricoperte dal dipendente distaccato, avrebbero dovuto essere affidate ad altro dipendente, e, dall'altra, ha accertato che l'onere , economico sostenuto dalla contribuente risulta in linea con quello gravante su imprese comparabili, in tal modo accertando non solo l'inerenza del costo, ma anche la conformità del corrispettivo ai prezzi normalmente praticati da altre imprese in condizioni di mercato analoghe. 2.3. Le argomentazioni su cui poggia la decisione rendono evidente che i giudici di merito, con accertamento di fatto, hanno ritenuto assolto l'onere, in capo alla contribuente, di provare l'inerenza del costo (in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione - Cass., sez. 5, 2/02/2021, n. 2224; Cass., sez. 5, 17/07/2018, n. 18904) - e, al contempo, hanno escluso che il corrispettivo pattuito fosse superiore al cd. valore normale dm cui all'art. 9 del t.u.i.r. Per l'effetto, la C.T.R. ha tratto da tali circostanze di fatto la conclusione che il mero riaddebito dei costi del dipendente distaccato, l'importo dei quali è stato ritenuto adeguatamente documentato, non concreta né violazione in materia di trasfer pricing, né violazione dell'art. 109, comma 5, del t.u.i.r. A fronte di tale decisione, l'Amministrazione finanziaria ancorché prospettando violazione di legge, richiede sostanzialmente, a questa Corte, un inammissibile diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello legittimamente effettuato dai giudici di merito, precluso in questa sede, dato che tende, in realtà, a rimettere in discussione accertamenti in fatto del giudice di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità. 3. Con il secondo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza gravata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta che, in relazione al rilievo n. 9), manca totalmente la motivazione poiché la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado senza compiere alcuna valutazione critica. 4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett, d), e dell'art. 21 del d.P.R. n.633 del 1973 e dell'art. 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente evidenzia che in sede di accertamento dall'esame del registro I.V.A. era emersa la emissione di fatture, nei confronti della capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA], senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto le prestazioni, relative a servizi di consulenza tecnica, erano state considerate territorialmente non rilevanti. Ad avviso della difesa erariale le fatture in contestazione si riferivano a prestazioni di ricerca e sviluppo erogate in funzione di uno specifico accordo con la casa madre statunitense, avente efficacia dal 1 gennaio 1993, denominato «[OSCURATO:PERSONA]»; dal contratto si desumeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. possedeva alcune strutture produttive dove si eseguivano progetti finalizzati alla scoperta, al disegno, alla formulazione, ai test di prodotti, processi ed impieghi commerciali rientranti nelle combinazioni di business sviluppate dal gruppo Dow e che la casa madre statunitense acquisiva, quindi, le prestazioni della filiale domestica per il supporto tecnologico alle imprese del gruppo dislocate nei vari territori. L'esame dei documenti acquisiti nel corso della verifica - precisa la ricorrente - aveva fatto ritenere applicabile l'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, che considera territorialmente rilevanti e, quindi, incluse nel capo di applicazione dell'I.V.A., le prestazioni scientifiche rese da un soggetto avente domicilio fiscale in Italia ad un committente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] C.T.R. non aveva ben interpretato il contenuto del contratto stipulato tra la società ricorrente e la casa madre statunitense al fine di qualificare l'attività della società ed aveva omesso di valutare che, ai sensi della legge n. 296 del 2006, la contribuente aveva richiesto l'attribuzione di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, ossia per attività volte ad acquisire nuove conoscenze. 4.1. In controricorso, la società contribuente ha dedotto che la doglianza esposta con il secondo motivo non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 366 cod. proc. civ., dato che riporta solo una parte della motivazione della sentenza ed omette di indicare i passaggi rilevanti della decisione, che è sorretta da due argomentazioni: la prima, con la quale si statuisce chiaramente l'infondatezza della pretesa erariale, per avere le prestazioni contestate natura di consulenza e non di servizi scientifici; la seconda, con la quale si conferma l'infondatezza della pretesa erariale e la natura di consulenza dei servizi, poiché resi a beneficio di un unico committente (TDCC). 4.2. Ha, pure, eccepito che il terzo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile sotto tre diversi profili: a) in primo luogo perché, là dove censura la pronuncia per violazione dei canoni legali di ermeneutica, la ricorrente non riporta il testo integrale del contratto allo scopo di consentire una sicura ricostruzione del diverso significato che ad esso pretende di attribuire; b) in secondo luogo, nel motivo di ricorso non si specifica perché la statuizione impugnata, secondo la quale le attività di ricerca della società «si sostanziano nella mera esecuzione di studi di fattibilità», si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ.; c) la censura è in ogni caso finalizzata ad ottenere una diversa ponderazione del merito della causa, sul presupposto che le valutazioni soggettive fornite dalla società in base al [OSCURATO:PERSONA], concretatesi in pareri e chiarimenti, sarebbero un elemento propedeutico alla prestazione di servizi scientifici e che la natura di servizi scientifici delle prestazioni in esame sarebbe dimostrata dal fatto che la contribuente ha chiesto nel Mod. Unico 2008 di fruire del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.5. Non ricorre il vizio di carenza assoluta di motivazione, dedotto dall'Agenzia delle entrate con il secondo motivo. Sussiste difetto assoluto di motivazione o apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento. Ancorché graficamente esistente, la motivazione è, dunque, apparente quando non consente alcun controllo sull'esattezza del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248; cfr. anche 5/08/2019, n. 20921; Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232). Oppure quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio che invece si riveli necessario nel caso concreto (Cass., sez. L, 14/02/2020, n. 3819). Nel caso che ci occupa il giudice regionale, anche se con motivazione sintetica, nell'annullare il rilievo n. 9), ha ritenuto che i servizi resi dalla odierna controricorrente alla capogruppo statunitense non abbiano un contenuto propriamente scientifico, come, invece, asserito dall'Amministrazione finanziaria, perché si traducono nella mera esecuzione di studi di fattibilità e non sono forniti ad una molteplicità di destinatari. La motivazione, condivisibile o meno, non è apparente, perché risponde ad un criterio logico e richiama a supporto l'interpretazione dell'art. 9, n. 2, della sesta direttiva in materia di IVA fornita dalla Corte di giustizia europea (causa C-222/09, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata esula, pertanto, dalle gravi anomalie argomentative individuate negli arresti giurisprudenziali di questa Corte che sanzionano con la nullità soltanto la pronuncia che non esterna un «ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, consequenziale e logico, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232 e giurisprudenza ivi richiamata). 6. Anche il terzo motivo, che si compone di più profili di censura, è infondato. Occorre in linea generale rammentare che, ai fini I.V.A., assume rilevanza l'inquadramento dell'attività in una determinata tipologia di prestazioni di servizi, in quanto le regole che disciplinano la territorialità dell'imposta variano in funzione del tipo di prestazione svolta. In applicazione di tale criterio, le prestazioni di servizi scientifici sono assoggettate ad I.V.A. solo se eseguite nel territorio dello Stato italiano, a norma dell'art. 7, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre le prestazioni di consulenza e assistenza, ai sensi dello stesso articolo, lettere d) e e), si considerano effettuate in Italia alla duplice condizione che le stesse siano rese a committenti italiani e che siano utilizzate all'interno dell'Unione europea, ovvero siano rese a committenti UE che non siano soggetti passivi di imposta. Per effetto della deroga contenuta nella lettera f) del comma 4 dello stesso art. 7 citato, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese nei confronti di un committente domiciliato o residente al di fuori dell'Unione europea (sia egli privato consumatore o soggetto passivo) sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A., a prescindere dal luogo di utilizzo delle stesse e in tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, punto 9.1, confermando precedenti documenti di prassi (circolare n. 12 del 9 aprile 1981, parte 1;risoluzione n. 391055 del 21 aprile 1983 e risoluzione n. 465228 del 18 marzo 1992). 7. Con il rilievo n. 9), cui si riferisce il terzo motivo di impugnazione, l'Agenzia delle entrate ha contestato che le fatture in oggetto si riferiscono a prestazioni di ricerca e sviluppo erogate dalla controricorrente alla casa madre statunitense in forza di accordo contrattuale, con efficacia dal 1 gennaio 1993, ed ha ritenuto ad esse applicabile l'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, negando in tal modo che le prestazioni rese possano essere qualificate, come, invece, sostenuto dalla società contribuente ed avallato dai giudici di appello, come «servizi di consulenza tecnica», esenti dall'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. d), del d.P.R. 633 del 1972, vigente ratione temporis. 7.1. Con la doglianza in esame la ricorrente sostiene che la C.T.R., in base ad una diversa interpretazione del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto inquadrare i servizi in oggetto fra le prestazioni di natura scientifica, e ciò sia perché «la stessa descrizione dei progetti sviluppati nell'esercizio 2007, indicata nell'elenco fornito, esprime un'attività di sperimentazione, analisi e ricerca applicata finalizzata alla scoperta di nuovi prodotti e processi ovvero al miglioramento dei precedenti, in grado di accrescere il patrimonio di conoscenze ed utilità attualmente disponibili», sia perché la presenza di valutazioni soggettive, a cui sarebbe sottoposta l'attività di ricerca e sviluppo, costituisce nelle combinazioni produttive dell'impresa semplicemente una «valutazione propedeutica all'indiviiduazione delle attività scientifiche - di carattere creativo ed innovativo da svolgere nei progetti di ricerca e sviluppo» (pag. 25 del ricorso). Sostiene, pertanto, che la conclusione a cui è giunta la Commissione tributaria regionale circa la natura delle prestazioni in esame rese alla TDCCnon sarebbe coerente con la comune intenzione delle parti desumibile dalle clausole contrattuali. 7.2. Tale profilo di doglianza è inammissibile. 7.2.1. Deve anzitutto darsi atto che esso presenta un evidente difetto di autosufficienza. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici si impone la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto, o della parte in contestazione, al fine di consentire il controllo da parte del giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass., sez. 3, 8/03/20'19, n. 6735; Cass., sez. L, 11/07/2007, n. 15489; Cass., sez. 2, 3/09/2010, n. 19044; Cass., sez. 3, 12/07/2007, n. 15604; Cass.„ sez. 1, 7/03/2007, n. 5273; Cass., sez. 1, 22/02/2007, n. 4178). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto, poiché nel ricorso non è stato riprodotto l'integrale contenuto nel contratto e comunque la trascrizione di alcune clausole contrattuali è accompagnata da considerazioni ed opinioni della stessa parte ricorrente che non consentono di cogliere il reale significato della regolamentazione pattizia. 7.2.2. In secondo luogo, la censura sollecita un sindacato non consentito in questa sede. L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, difatti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile avanti al giudice di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass., sez. 5, 16/01/2019, n. 873; Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. L, 9/10/2012, n. 17168; Cass., sez. 2, :31/05/2010, n. 13242; Cass., sez. L, 9/08/2004, n. 15381). Il sindacato di questa Corte non può dunque investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass., sez. 3, 26/05/2016, n. 10891; Cass., sez. 3, 10/02/2015, n. 2465), né le censure vertenti sull'interpretazione del negozio possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass., sez. 1, 27/06/2018, n. 16987; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319). 7.2.3. La ricorrente, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, secondo cui le attività di ricerc:a rese dalla contribuente «si sostanziano nella mera esecuzione di studi di fattibilità», si limita a richiamare l'art. 1362 cod. civ., ma non spiega in concreto per quale ragione l'accertamento in fatto svolto dai giudici regionali non si porrebbe in linea con i canoni interpretativi dettati dalla disposizione normativa richiamata e si limita a sollecitare questa Corte ad aderire alla diversa interpretazione del testo contrattuale da essa proposta. 7.3. Alla stregua del giudizio di fatto svolto dai giudici di merito, che, all'esito dell'esame dei documenti prodotti, hanno ritenuto che la società non abbia svolto servizi scientifici, ma abbia piuttosto reso prestazioni che consistono «nella mera esecuzione di studi di fattibilità», è del tutto evidente che le prestazioni in contestazione vanno inquadrate nel novero dei servizi di consulenza e sono, quindi, escluse dal campo di applicazione I.V.A. per difetto del requisito di territorialità. Sul punto, con la Risoluzione n. 15 del 1 febbraio 2007, l'Amministrazione, al fine di individuare gli elementi che caratterizzano la prestazione di consulenza, ha attribuito particolare rilevanza all'effettuazione, da parte del prestatore, di valutazioni di ordine soggettivo, anche di alta specializzazione tecnica, su materie inerenti alla competenza professionale del prestatore stesso, con un'attività che si estrinseca in consigli, pareri, giudizi, chiarimenti, studi di fattibilità, studi sullo sviluppo economico e sulla concorrenza. Con la ulteriore precisazione, contenuta nella risoluzione n. 129 del 30 aprile 2002, che, benché entrambe presuppongano un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, l'elemento che differenzia le prestazioni a carattere meramente scientifico rispetto a quelle che si presentano come consulenza può essere individuato nella finalizzazione dell'attività svolta alla produzione di un giudizio o parere, elemento questo che è presente nella consulenza e non anche nelle prestazioni scientifiche. 8. L'annullamento del rilievo n. 9) consente di ritenere assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale la società contribuente contesta la legittimità delle sanzioni irrogate con riferimento a tale rilievo, nonché la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 e dei principi comunitari di neutralità dell'I.V.A. e proporzionalità delle sanzioni. 9. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, deducendo la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'appello della società in tema di sanzioni IRES e la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., la contribuente sottolinea che, sebbene avesse eccepito che non poteva esserle imputata alcuna negligenza, imprudenza o imperizia ai sensi dell'art.. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché aveva tenuto una condotta non idonea ad arrecare reale danno all'Erario, la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda e statuito in merito alle cause di non punibilità ex art. 6 d.Ig. n. 472 del 1997, mai da essa invocate. Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata manca una statuizione sulla specifica censura mossa dalla società contribuente in merito alle sanzioni, essendosi la C.T.R. pronunciata sulle cause di non punibilità ex art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, pur trattandosi di questione che esulava dall'oggetto della materia del contendere. Sotto tale profilo la sentenza deve quindi essere cassata. 10. Conclusivamente, rigettato il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, va accolto il ricorso incidentale, con rinvio alla C.T.R., in diversa composizione, per il riesame in ordine alla censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso