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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22324/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 19 giugno 2025 che, in riforma della decisione assolutoria resa dal G.U.P. del Tribunale di Asti il 13 febbraio 2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26de1 2019; fatto commesso in Bra il 18 febbraio 2021.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto per cui si procede, hanno adeguatamente spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi inescusabile l'(eventuale) errore dell'imputato circa l'insussistenza delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.MFittremorzta 4.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 19 giugno 2025 che, in riforma della decisione assolutoria resa dal G.U.P. del Tribunale di Asti il 13 febbraio 2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26de1 2019; fatto commesso in Bra il 18 febbraio 2021. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto per cui si procede, hanno adeguatamente spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi inescusabile l'(eventuale) errore dell'imputato circa l'insussistenza delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MFittremorzta 4.
Decreto Cassazione n. 22324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris