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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07059/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni trasmesse telematicamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese. uf( [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, li ha riconosciuti colpevoli, oltre che dei reati di cui agli artt. 56, 61 n. 2 e 5, 110, 610 e 635, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. già riconosciuti in primo grado, anche del reato di cui all'art. 368 cod. pen., e, valutato questo il reato più grave, li ha condannati, previa rideterminazione della pena, ad un anno e cinque mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile.

I ricorrenti, tutti esercenti l'attività di tassista, sono stati ritenuti responsabili di aver posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autista "Uber", plurimi comportamenti illeciti idonei ad integrare i reati di tentata violenza privata, danneggiamento e calunnia, con l'aggravante di aver posto in essere tali atti di notte ed agendo in gruppo, così ostacolando la difesa dell'aggredito; condotta consistita nel circondare, nella notte del 31 maggio 2015, l'auto del Gandolfo per impedirne la fuga, sottoponendolo a violenza fisica ed a minacce verbali, azione durante la quale veniva danneggiata l'autovettura guidata dalla parte offesa; a seguito della fuga dell'aggredito, risoltasi nello speronamento e nel disarcionamento dei suoi aggressori, accusavano falsamente il Gandolfo di un reato di cui lo sapevano innocente, consapevolmente omettendo di dichiarare gli eventi che avrebbero dato adito a quella legittima reazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.581 cod. proc. pen., in ragione dell'inammissibile appello del Pubblico ministero.

La Corte di appello, nonostante le censure mosse dalla difesa, avrebbe omesso di rendere un'adeguata motivazione in ordine alla dedotta genericità ed aspecificità del proposto appello ex art. 581 cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero nella parte in cui aveva impugnato la decisione di assoluzione disposta in primo grado in ordine del reato di cui all'art. 368 cod. pen.; la decisione sarebbe stata motivata apoditticamente e con ragioni non pertinenti rispetto agli atti di causa, senza confutare le censure mosse al riguardo dalla difesa.

2.2. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o, comunque, per non aver adottato una motivazione rafforzata.

2.2.1. Sarebbe stato necessario che i giudici di appello effettuassero la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come prescritto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tenuto conto che la decisione verteva prevalentemente in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di calunnia il cui accertamento e` materia sfuggente che necessita di diretta percezione delle dichiarazioni di tutte le parti processuali che hanno avuto un ruolo nella vicenda; non emergerebbero, inoltre, le ragioni da cui inferire la ritenuta sussistenza della legittima difesa che avrebbe caratterizzato la condotta posta in essere dalla parte offesa, la cui illiceità risulta accertata in ragione del sequestro di due coltelli; circostanze rilevanti che avrebbero dovuto comportare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2.2.2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione nella parte in cui è stata confutata genericamente la decisione di primo grado di cui venivano riportati alcuni stralci, sovrapponendo la propria valutazione a fronte della necessità di fornire una motivazione rafforzata che desse conto delle ragioni della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, principio alla base dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2.3.

Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc. pen.

Osserva la difesa dei ricorrenti che, al fine di ritenere integrato il dolo di calunnia la giurisprudenza di legittimità richiede che sussista in capo all'agente la certezza di aver accusato falsamente un soggetto che si sa innocente, elemento che risulta assente nel caso oggetto della presente vicenda in cui i ricorrenti non potevano essere certo consapevoli che Gandolfo avesse agito per legittima difesa.

Ed infatti, a fronte della motivazione della decisione del Tribunale che aveva ritenuto che i tassisti non avessero avuto consapevolezza di aver determinato la fuga del Gandolfo, la Corte territoriale ha immotivatamente giudicato palese la esistenza di tale circostanza, illazione smentita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava di aver visto l'investimento di uno dei soggetti - che inizialmente pensava stessero scherzando tra loro - e di aver pensato fosse necessario l'intervento delle forze di polizia.

La Corte di merito ometterebbe di prendere in esame le circostanze storico- giuridiche nelle quali si erano verificati i fatti, che lungi dall'essere prive di ricadute sul delitto di calunnia contestato, sono invece idonee ad assegnare una diversa motivazione alla fuga del Gandolfo, ragioni neppure analizzate dal Tribunale e che pertanto dovevano essere apprezzate dai Giudici di appello.

Il Tribunale di Milano aveva da pochi giorni emesso una ordinanza che interdiceva l'attività svolta dal Gandolfo quale autista "Uber", evenienza che fa ritenere verosimile che questi abbia investito i ricorrenti per poi darsi alla fuga non perché convinto di essere in pericolo, ma per tutelare la propria attività lavorativa che in quel momento egli sapeva essere amministrativamente e civilmente illecita, tanto che l'autovettura condotta è stata poi sottoposta a sequestro.

Tutt'altro che irragionevole è la valutazione che vedeva i ricorrenti realmente convinti della colpevolezza del Gandolfo.

3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati.

3.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 56, 110 e 610 cod. pen., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto provato il fatto del tentativo nella violenza privata, anche sotto il profilo del concorso.

La sentenza evidenzierebbe il pieno convincimento dei giudicanti che finalità della condotta degli imputati fosse quella di mettere in atto una spedizione punitiva ai danni del Gandolfo senza tenere in debita considerazione che quell'azione avveniva allo scopo di manifestare con modalità esclusivamente verbali e non violente le proprie proteste di categoria verso un comportamento, all'epoca, illecito.

La persona offesa, consapevole di porre in essere un atto illegale ed oggetto di forti rimostranze su scala nazionale da parte della categoria dei tassisti, si faceva prendere dal panico ed investiva il ricorrente e gli altri soggetti ritenuti concorrenti che erano in procinto di attraversare la strada quando il veicolo Uber guidato dal Gandolfo, li investiva.

Appare, quindi, chiaro come, a dispetto di quanto argomentato dalla Corte di appello, dai fatti emerga l'insussistenza della componente oggettiva propria della violenza privata, anche nella forma del tentativo.

3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 529 cod. proc. pen., 110 e 635, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il reato di danneggiamento.

Similmente a quanto argomentato al punto precedente, infatti, le risultanze di causa, se opportunamente analizzate, avrebbero dovuto condurre la Corte di merito verso una sentenza assolutoria sul punto.

La Corte di merito indica con precisione una serie di danni che non vengono riscontrati esistenti sul veicolo, con la sola esclusione dell'ammaccatura riportata al cofano da attribuire alla fuga del Gandolfo.

Tali circostanze troverebbero conferma nelle foto effettuate nell'immediatezza dei fatti così come dalla testimonianza del proprietario del veicolo, padre della persona offesa.

Parimenti assente deve dirsi l'elemento psicologico che il reato di danneggiamento richiede, visto che è il ricorrente ad aver subito l'iniziativa del Gandolfo che, per darsi alla fuga, causava il danneggiamento della citata parte dell'autovettura.

Parimenti assente deve ritenersi la contestata aggravante delle minacce verbali al conducente, evenienza che fa sì che risulti carente la condizione di procedibilità in assenza di rituale querela da parte del proprietario del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], padre della persona offesa.

3.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., 368 cod. pen., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il reato di calunnia e omesso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

3.3.1. La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia sarebbe fondata sull'apodittica considerazione secondo cui la reazione avuta dal Gandolfo non potesse apparire illegittima; argomentazione che deriva dall'errata interpretazione della decisione di primo grado, parzialmente analizzata, che era invece pervenuta all'assoluzione in ragione dell'investimento di due tassisti, circostanza che giustificava l'intima convinzione da parte di costoro di aver subito un torto da tutelare in sede giudiziaria.

3.3.2. La Corte di appello avrebbe omesse di rinnovare l'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. facendo erroneo riferimento ad un precedente giurisprudenziale non pertinente, affermando erroneamente che si verterebbe in una ipotesi di correzione di un error in iudicando, e non di una diversa interpretazione o lettura della prova dichiarativa che avrebbe necessitato della rinnovazione istruttoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, in quanto manifestamente infondati e generici, devono essere dichiarati inammissibili.

2. I ricorsi presentati da Leidi, Bolla e Allasia dal comune difensore risultano manifestamente infondati oltre che declinati in fatto.

2.1. Manifestamente infondato risulta il primo motivo con cui i ricorrenti deducono l'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero.

La Corte di appello, sulla medesima deduzione formulata con i motivi aggiunti, attraverso un ragionamento completo e giuridicamente corretto, ha evidenziato come il Pubblico ministero avesse censurato con sufficiente specificità la parte della decisione che aveva ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia, escludendo che le risultanze istruttorie deponessero in tal senso ed evidenziando come proprio la mancata enunciazione di elementi da cui desumere in fase di denuncia l'esistenza di una causa di giustificazione, non impedisse di ritenere esistente il dolo richiesto dalla norma.

2.2. Egualmente infondato risulta il motivo attraverso il quale la difesa censura la mancata rinnovazione istruttoria e la mancata adozione di una "motivazione rafforzata".

L'art. 1, comma 58,

I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd.

"riforma Orlando"), ha incluso nell'art. 603 cod. proc. pen., il nuovo comma 3-bis, secondo cui «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», norma che si pone in continuità con i principi delineati da questa Corte nel suo massimo consesso con le sentenze Dasgupta (del 28/4/2016, Rv. 267487) e Patalano (del 19/1/2017, Rv. 269785), nella parte in cui limita l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento.

La norma, infatti, non dispone l'obbligatorietà della rinnovazione incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ma solo allorché - secondo le ragioni specificamente enunciate nella impugnazione del pubblico ministero impugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento condanna" (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318).

Il giudice d'appello esercita i poteri officiosi già attribuitigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e connessi all'emergere di un'assoluta esigenza probatoria quando al ribaltamento della sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado si perviene a seguito di una rivalutazione in appello delle stesse prove dichiarative che avevano determinato l'esito liberatorio o vi avevano, comunque, contribuito (Sez. 1, n. 13725 del 7/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972).

Seppure questa Corte abbia avuto modo di precisare che per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma anche quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987), si ritiene che nella vicenda in esame non sussistessero i presupposti della rinnovazione sotto questo profilo, in quanto il Pubblico ministero impugnante non ha messo in dubbio o contestato in alcun modo l'attendibilità dei testi escussi o, al contrario, affermato l'attendibilità di deposizioni ritenute inattendibili dai primi giudici.Ineccepibile risulta, pertanto, la decisione impugnata che ha fatto corretto riferimento all'assenza di differente valutazione della prova alla base del diverso esito della decisione di merito.

La decisione di primo grado era pervenuta a ritenere che gli elementi oggettivi del reato, consistiti nella carente e parziale denuncia presentata dai ricorrenti, non avessero determinato un diverso apprezzamento della prova dichiarativa, essendosi il Tribunale limitato a ritenere, una volta ricostruita la vicenda secondo una valutazione condivisa delle risultanze istruttorie, l'assenza di elementi da cui si desumesse il dolo del delitto di calunnia.

La Corte di appello, pertanto, era sì pervenuta ad una differente conclusione ma partendo da una ricostruzione della condotta oggettivamente realizzata che di fatto è stata corretta nelle sole conclusioni ritenute illogiche. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha messo in evidenza come le denunce presentate dai ricorrenti fossero parziali e carenti di elementi necessari per far complessivamente individuare la palese esistenza della causa di giustificazione in considerazione della reazione della vittima all'accerchiamento ed alle minacce e violenze subite, ragioni della decisione in ordine all'esclusa rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. che risultano aver formato oggetto di censure generiche nella parte in cui non indicano, né in quella sede di merito né in questa sede di legittimità, quali testi e su quali circostanze dovessero, se del caso, essere escussi.

Né maggior pregio risulta avere la parte del ricorso che tende a negare l'accertata causa di giustificazione della legittima difesa sulla base di una presunta condotta civilmente illecita posta in essere dall'autista "Uber", vicenda correttamente ricondotta dal Collegio di merito al movente dell'azione e, quindi non conferente rispetto all'accusa che vedeva i ricorrenti responsabili di calunnia nella parte in cui le denunce separatamente presentate rappresentavano fatti lacunosi della necessaria premessa indispensabile per un loro corretto apprezzamento.

2.3. Generiche e fondate su motivi di merito risultano le ulteriori censure formulate nel secondo motivo attinenti all'omessa motivazione rafforzata e nel terzo motivo di ricorso, deduzioni che mettono complessivamente in discussione la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto esistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen., elemento che il Giudice di primo grado aveva escluso.

La censura secondo cui la Corte di appello non avrebbe provveduto ad articolare una "motivazione rafforzata", idonea a superare la persuasiva decisione di primo grado, si risolve nella sola critica alla ritenuta prevalenza della decisione del Tribunale rispetto a quella di condanna intervenuta in appello, senza che la difesa dei ricorrenti spieghi in ordine a quale aspetto la decisione si presenti lacunosa.

La Corte territoriale ha preso le mosse dal descritto contesto in cui i fatti si erano realizzati; ha riportato le dichiarazioni di tutti i soggetti sentiti nella veste di testimone e gli elementi che secondo il primo giudice avevano consentito di ritenere la versione della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], credibile in quanto coincidente con le dichiarazioni rese, non tanto con quelle di altro tassista che non aveva assistito ai fatti svoltisi precedentemente alla fuga del ricorrente che aveva determinato l'investimento, quanto dalla passeggera e dal conducente di un'altra auto presente nei pressi; ha indicato le ragioni che avevano portato a ritenere esistenti i delitti di tentata violenza e danneggiamento nel confronti della persona offesa che era stata accerchiata dai quattro ricorrenti che colpivano l'auto con dei pugni, tentando di aprire lo sportello con conseguente pericolo per l'incolumità per il conducente e per la stessa passeggera appena salita sul mezzo in tempo di notte; ha ripercorso le ragioni determinanti - per quel che in questa sede rileva - che avevano portato a giudicare esistente l'oggettiva presentazione di una denuncia calunniosa da parte dei ricorrenti in quanto carente di rilevanti notizie da cui potersi inferire che la ragione della condotta della persona offesa fosse tesa a salvare l'incolumità propria e della passeggera dall'aggressione degli altri tassisti; ha indicato che il primo giudice era pervenuto a ritenere insussistente il dolo del delitto di calunnia in considerazione della intima convinzione dei ricorrenti di aver subito comunque un investimento e la successiva fuga, vissute come delle ingiustizie.

Solo all'esito dell'articolata analisi della vicenda la Corte di appello ha provveduto a confutare le giudicate non corrette conclusioni che avevano portato il primo giudice a ritenere insussistente il necessario elemento soggettivo, non prima di aver ripassato in rassegna tutti gli elementi che avevano condotto il primo giudice a ritenere come si fossero svolti i fatti; ricostruzione degli eventi che veniva giudicata corretta tanto da aderire alla stessa enunciazione del loro dinamico svolgimento motivatamente confermato.

La decisione impugnata ha spiegato le ragioni che hanno portato a ritenere confermata la ricostruzione dei primi giudici richiamando tutte le risultanze istruttorie da cui emergeva l'assoluta coerenza della dichiarazione della parte offesa, la cui versione veniva confermata nei dettagli dalla passeggera, persona estranea alla vicenda, salita a bordo dell'auto poco prima e pertanto presente a tutti i fatti sin dal loro iniziale svolgimento; analisi che faceva pervenire alle stesse conclusioni del Tribunale quanto a sussistenza degli elementi oggettivi della calunnia e dando conto delle ragioni che portavano, immutati gli elementi a disposizione, che invece sussistesse l'elemento soggettivo della calunnia in capo ai ricorrenti.

La Corte territoriale è, pertanto, giunta a ritenere esistente il delitto di calunnia, analizzando il contenuto delle denunce formalizzate da tutti i ricorrenti dapprima oralmente e poi per iscritto presso gli organi di polizia, avvalorando la versione dell'immotivato volontario investimento degli autisti di taxi, asseritamente avvenuto mentre costoro erano in procinto di attraversare con il semaforo verde le strisce pedonali; rappresentazione dei fatti ritenuta calunniosa in quanto realizzata nella palese consapevolezza di aver accusato falsamente il Gandolfi che si era limitato a fuggire da un'aggressione.

Determinante è risultata, non solo l'apprezzata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. la denuncia che rappresenta circostanze vere, omettendo consapevolmente la concorrente presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 41562 del 19/07/2017, D M., Rv. 270822, Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, 258006), ma la mancata enunciazione in denuncia del reale svolgimento dei fatti che avevano visto i ricorrenti aggredire la parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva reagito fuggendo e causando l'investimento di taluni degli aggressori; condotta che, con motivazione completa e logica che ha saputo dare conto della valutazione delle emergenze istruttorie, non è sindacabile in sede di legittimità.

La Corte di merito ha correttamente rappresentato che il dubbio del denunciante in ordine all'illiceità della condotta deve essere fondato su dati oggettivi e seri, evenienza che ha motivatamente escluso in considerazione della palese presenza di elementi che rendevano non plausibile la percezione che il Gandolfo avesse inteso deliberatamente portare a compimento l'investimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reazione all'evidenza posta in essere per sfuggire all'aggressione dei quattro; tale evento, in quanto ascritto ai medesimi ricorrenti, non poteva certo sfuggire alla loro diretta percezione.

La difesa vorrebbe confutare il dato richiamato attraverso un non pertinente paragone con l'equivoco in cui sarebbe incorso un teste che si trovava a bordo di un'auto, che era nei pressi t che non poteva certo rendersi conto dell'aggressione, e conseguentemente comprendere la ragione della fuga del Gandolfo.

Decisione, quella impugnata, completa e coerente che non rifugge gli oneri che impongono al giudice di secondo grado, in ipotesi di sovvertimento del giudizio in peius, di apprestare una motivazione rafforzata che dia conto delle ragioni che hanno portato persuasivamente a tale decisione in contrasto con il primo giudice.

I ricorrenti, d'altro canto, rivolgendo critiche che tendono ad una differente ricostruzione degli eventi che sono stati con completezza ricostruiti sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, tentano di accreditare una ricostruzione fattuale differente attraverso il diretto, ma parziale, precluso riferimento a taluni atti processuali (v. pag. del 15 ricorso ove si tende ad assegnare alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], un significato difforme rispetto a quello reso in sentenza che sul punto aveva evidenziato come non fosse stato presente a tutti i fatti, evenienza che rendeva plausibile la circostanza che non si fosse reso conto di quanto fosse complessivamente accaduto).

Nella stessa direzione vanno le critiche svolte alla ritenuta presenza della causa di giustificazione in capo alla persona offesa, che si tenta di smentire attraverso letture alternative ed ipotetiche degli atti tese ad accreditare l'inconsapevolezza di accusare una persona sapendola innocente, inconsapevolezza esclusa con adeguata motivazione.

3. Manifestamente infondato, generico e declinato in fatto risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.In ordine al terzo motivo di ricorso deve farsi integrale rinvio alle ragioni che hanno sopra portato a ritenere infondato il ricorso dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Bolla ed Allasia quanto a violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria e di motivazione rafforzata.

3.2. Inammissibili in quanto involgenti il precluso merito risultano il primo ed il secondo motivo di ricorso che attraverso una parziale estrapolazione di alcuni passaggi della sentenza ed il diretto riferimento agli atti istruttori tentano di avvalorare una ricostruzione alternativa degli eventi che, con motivazione conforme in primo e secondo grado, hanno portato ad individuare nel [OSCURATO:PERSONA] il tassista che si era buttato sul cofano del ricorrente pur di impedirne la fuga, circostanza che già ex se costituisce palese dimostrazione della tentata violenza realizzata e che dà conto dell'origine dei danni causati al mezzo condotto dal Gandolfo.

Delitto di danneggiamento che, in quanto realizzato con contestuale violenza e minaccia al Gandolfo, integra la fattispecie di cui all'art. 635, primo comma, cod. pen., ipotesi di reato invariata anche in ordine alla pena (da sei mesi a tre anni di reclusione) rispetto alla precedente fattispecie, applicabile ratione temporis, contenuta nella stessa disposizione e che in base al combinato disposto di cui al primo e secondo comma, n. 1, era fattispecie egualmente perseguibile d'ufficio.

Tale evenienza palesa la manifesta infondatezza della dedotta improcedibilità per mancata presentazione della querela del proprietario dell'autovettura, padre di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di danneggiamento.

4. L'inammissibilità del ricorso impone di liquidare le spese sostenute dalla parte civile che ne ha formulato richiesta ritenuta adeguata nei termini di cui in dispositivo, cui consegue la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni trasmesse telematicamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese. uf( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, li ha riconosciuti colpevoli, oltre che dei reati di cui agli artt. 56, 61 n. 2 e 5, 110, 610 e 635, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. già riconosciuti in primo grado, anche del reato di cui all'art. 368 cod. pen., e, valutato questo il reato più grave, li ha condannati, previa rideterminazione della pena, ad un anno e cinque mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile. I ricorrenti, tutti esercenti l'attività di tassista, sono stati ritenuti responsabili di aver posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autista "Uber", plurimi comportamenti illeciti idonei ad integrare i reati di tentata violenza privata, danneggiamento e calunnia, con l'aggravante di aver posto in essere tali atti di notte ed agendo in gruppo, così ostacolando la difesa dell'aggredito; condotta consistita nel circondare, nella notte del 31 maggio 2015, l'auto del Gandolfo per impedirne la fuga, sottoponendolo a violenza fisica ed a minacce verbali, azione durante la quale veniva danneggiata l'autovettura guidata dalla parte offesa; a seguito della fuga dell'aggredito, risoltasi nello speronamento e nel disarcionamento dei suoi aggressori, accusavano falsamente il Gandolfo di un reato di cui lo sapevano innocente, consapevolmente omettendo di dichiarare gli eventi che avrebbero dato adito a quella legittima reazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.581 cod. proc. pen., in ragione dell'inammissibile appello del Pubblico ministero. La Corte di appello, nonostante le censure mosse dalla difesa, avrebbe omesso di rendere un'adeguata motivazione in ordine alla dedotta genericità ed aspecificità del proposto appello ex art. 581 cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero nella parte in cui aveva impugnato la decisione di assoluzione disposta in primo grado in ordine del reato di cui all'art. 368 cod. pen.; la decisione sarebbe stata motivata apoditticamente e con ragioni non pertinenti rispetto agli atti di causa, senza confutare le censure mosse al riguardo dalla difesa. 2.2. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o, comunque, per non aver adottato una motivazione rafforzata. 2.2.1. Sarebbe stato necessario che i giudici di appello effettuassero la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come prescritto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tenuto conto che la decisione verteva prevalentemente in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di calunnia il cui accertamento e` materia sfuggente che necessita di diretta percezione delle dichiarazioni di tutte le parti processuali che hanno avuto un ruolo nella vicenda; non emergerebbero, inoltre, le ragioni da cui inferire la ritenuta sussistenza della legittima difesa che avrebbe caratterizzato la condotta posta in essere dalla parte offesa, la cui illiceità risulta accertata in ragione del sequestro di due coltelli; circostanze rilevanti che avrebbero dovuto comportare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2.2.2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione nella parte in cui è stata confutata genericamente la decisione di primo grado di cui venivano riportati alcuni stralci, sovrapponendo la propria valutazione a fronte della necessità di fornire una motivazione rafforzata che desse conto delle ragioni della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, principio alla base dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 cod. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. Osserva la difesa dei ricorrenti che, al fine di ritenere integrato il dolo di calunnia la giurisprudenza di legittimità richiede che sussista in capo all'agente la certezza di aver accusato falsamente un soggetto che si sa innocente, elemento che risulta assente nel caso oggetto della presente vicenda in cui i ricorrenti non potevano essere certo consapevoli che Gandolfo avesse agito per legittima difesa. Ed infatti, a fronte della motivazione della decisione del Tribunale che aveva ritenuto che i tassisti non avessero avuto consapevolezza di aver determinato la fuga del Gandolfo, la Corte territoriale ha immotivatamente giudicato palese la esistenza di tale circostanza, illazione smentita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava di aver visto l'investimento di uno dei soggetti - che inizialmente pensava stessero scherzando tra loro - e di aver pensato fosse necessario l'intervento delle forze di polizia. La Corte di merito ometterebbe di prendere in esame le circostanze storico- giuridiche nelle quali si erano verificati i fatti, che lungi dall'essere prive di ricadute sul delitto di calunnia contestato, sono invece idonee ad assegnare una diversa motivazione alla fuga del Gandolfo, ragioni neppure analizzate dal Tribunale e che pertanto dovevano essere apprezzate dai Giudici di appello. Il Tribunale di Milano aveva da pochi giorni emesso una ordinanza che interdiceva l'attività svolta dal Gandolfo quale autista "Uber", evenienza che fa ritenere verosimile che questi abbia investito i ricorrenti per poi darsi alla fuga non perché convinto di essere in pericolo, ma per tutelare la propria attività lavorativa che in quel momento egli sapeva essere amministrativamente e civilmente illecita, tanto che l'autovettura condotta è stata poi sottoposta a sequestro. Tutt'altro che irragionevole è la valutazione che vedeva i ricorrenti realmente convinti della colpevolezza del Gandolfo. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 3.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 56, 110 e 610 cod. pen., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto provato il fatto del tentativo nella violenza privata, anche sotto il profilo del concorso. La sentenza evidenzierebbe il pieno convincimento dei giudicanti che finalità della condotta degli imputati fosse quella di mettere in atto una spedizione punitiva ai danni del Gandolfo senza tenere in debita considerazione che quell'azione avveniva allo scopo di manifestare con modalità esclusivamente verbali e non violente le proprie proteste di categoria verso un comportamento, all'epoca, illecito. La persona offesa, consapevole di porre in essere un atto illegale ed oggetto di forti rimostranze su scala nazionale da parte della categoria dei tassisti, si faceva prendere dal panico ed investiva il ricorrente e gli altri soggetti ritenuti concorrenti che erano in procinto di attraversare la strada quando il veicolo Uber guidato dal Gandolfo, li investiva. Appare, quindi, chiaro come, a dispetto di quanto argomentato dalla Corte di appello, dai fatti emerga l'insussistenza della componente oggettiva propria della violenza privata, anche nella forma del tentativo. 3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 529 cod. proc. pen., 110 e 635, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il reato di danneggiamento. Similmente a quanto argomentato al punto precedente, infatti, le risultanze di causa, se opportunamente analizzate, avrebbero dovuto condurre la Corte di merito verso una sentenza assolutoria sul punto. La Corte di merito indica con precisione una serie di danni che non vengono riscontrati esistenti sul veicolo, con la sola esclusione dell'ammaccatura riportata al cofano da attribuire alla fuga del Gandolfo. Tali circostanze troverebbero conferma nelle foto effettuate nell'immediatezza dei fatti così come dalla testimonianza del proprietario del veicolo, padre della persona offesa. Parimenti assente deve dirsi l'elemento psicologico che il reato di danneggiamento richiede, visto che è il ricorrente ad aver subito l'iniziativa del Gandolfo che, per darsi alla fuga, causava il danneggiamento della citata parte dell'autovettura. Parimenti assente deve ritenersi la contestata aggravante delle minacce verbali al conducente, evenienza che fa sì che risulti carente la condizione di procedibilità in assenza di rituale querela da parte del proprietario del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], padre della persona offesa. 3.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., 368 cod. pen., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il reato di calunnia e omesso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 3.3.1. La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia sarebbe fondata sull'apodittica considerazione secondo cui la reazione avuta dal Gandolfo non potesse apparire illegittima; argomentazione che deriva dall'errata interpretazione della decisione di primo grado, parzialmente analizzata, che era invece pervenuta all'assoluzione in ragione dell'investimento di due tassisti, circostanza che giustificava l'intima convinzione da parte di costoro di aver subito un torto da tutelare in sede giudiziaria. 3.3.2. La Corte di appello avrebbe omesse di rinnovare l'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. facendo erroneo riferimento ad un precedente giurisprudenziale non pertinente, affermando erroneamente che si verterebbe in una ipotesi di correzione di un error in iudicando, e non di una diversa interpretazione o lettura della prova dichiarativa che avrebbe necessitato della rinnovazione istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, in quanto manifestamente infondati e generici, devono essere dichiarati inammissibili. 2. I ricorsi presentati da Leidi, Bolla e Allasia dal comune difensore risultano manifestamente infondati oltre che declinati in fatto. 2.1. Manifestamente infondato risulta il primo motivo con cui i ricorrenti deducono l'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero. La Corte di appello, sulla medesima deduzione formulata con i motivi aggiunti, attraverso un ragionamento completo e giuridicamente corretto, ha evidenziato come il Pubblico ministero avesse censurato con sufficiente specificità la parte della decisione che aveva ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia, escludendo che le risultanze istruttorie deponessero in tal senso ed evidenziando come proprio la mancata enunciazione di elementi da cui desumere in fase di denuncia l'esistenza di una causa di giustificazione, non impedisse di ritenere esistente il dolo richiesto dalla norma. 2.2. Egualmente infondato risulta il motivo attraverso il quale la difesa censura la mancata rinnovazione istruttoria e la mancata adozione di una "motivazione rafforzata". L'art. 1, comma 58, I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "riforma Orlando"), ha incluso nell'art. 603 cod. proc. pen., il nuovo comma 3-bis, secondo cui «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», norma che si pone in continuità con i principi delineati da questa Corte nel suo massimo consesso con le sentenze Dasgupta (del 28/4/2016, Rv. 267487) e Patalano (del 19/1/2017, Rv. 269785), nella parte in cui limita l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento. La norma, infatti, non dispone l'obbligatorietà della rinnovazione incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ma solo allorché - secondo le ragioni specificamente enunciate nella impugnazione del pubblico ministero impugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento condanna" (Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318). Il giudice d'appello esercita i poteri officiosi già attribuitigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e connessi all'emergere di un'assoluta esigenza probatoria quando al ribaltamento della sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado si perviene a seguito di una rivalutazione in appello delle stesse prove dichiarative che avevano determinato l'esito liberatorio o vi avevano, comunque, contribuito (Sez. 1, n. 13725 del 7/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972). Seppure questa Corte abbia avuto modo di precisare che per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma anche quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987), si ritiene che nella vicenda in esame non sussistessero i presupposti della rinnovazione sotto questo profilo, in quanto il Pubblico ministero impugnante non ha messo in dubbio o contestato in alcun modo l'attendibilità dei testi escussi o, al contrario, affermato l'attendibilità di deposizioni ritenute inattendibili dai primi giudici.Ineccepibile risulta, pertanto, la decisione impugnata che ha fatto corretto riferimento all'assenza di differente valutazione della prova alla base del diverso esito della decisione di merito. La decisione di primo grado era pervenuta a ritenere che gli elementi oggettivi del reato, consistiti nella carente e parziale denuncia presentata dai ricorrenti, non avessero determinato un diverso apprezzamento della prova dichiarativa, essendosi il Tribunale limitato a ritenere, una volta ricostruita la vicenda secondo una valutazione condivisa delle risultanze istruttorie, l'assenza di elementi da cui si desumesse il dolo del delitto di calunnia. La Corte di appello, pertanto, era sì pervenuta ad una differente conclusione ma partendo da una ricostruzione della condotta oggettivamente realizzata che di fatto è stata corretta nelle sole conclusioni ritenute illogiche. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha messo in evidenza come le denunce presentate dai ricorrenti fossero parziali e carenti di elementi necessari per far complessivamente individuare la palese esistenza della causa di giustificazione in considerazione della reazione della vittima all'accerchiamento ed alle minacce e violenze subite, ragioni della decisione in ordine all'esclusa rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. che risultano aver formato oggetto di censure generiche nella parte in cui non indicano, né in quella sede di merito né in questa sede di legittimità, quali testi e su quali circostanze dovessero, se del caso, essere escussi. Né maggior pregio risulta avere la parte del ricorso che tende a negare l'accertata causa di giustificazione della legittima difesa sulla base di una presunta condotta civilmente illecita posta in essere dall'autista "Uber", vicenda correttamente ricondotta dal Collegio di merito al movente dell'azione e, quindi non conferente rispetto all'accusa che vedeva i ricorrenti responsabili di calunnia nella parte in cui le denunce separatamente presentate rappresentavano fatti lacunosi della necessaria premessa indispensabile per un loro corretto apprezzamento. 2.3. Generiche e fondate su motivi di merito risultano le ulteriori censure formulate nel secondo motivo attinenti all'omessa motivazione rafforzata e nel terzo motivo di ricorso, deduzioni che mettono complessivamente in discussione la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto esistente l'elemento soggettivo del delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen., elemento che il Giudice di primo grado aveva escluso. La censura secondo cui la Corte di appello non avrebbe provveduto ad articolare una "motivazione rafforzata", idonea a superare la persuasiva decisione di primo grado, si risolve nella sola critica alla ritenuta prevalenza della decisione del Tribunale rispetto a quella di condanna intervenuta in appello, senza che la difesa dei ricorrenti spieghi in ordine a quale aspetto la decisione si presenti lacunosa. La Corte territoriale ha preso le mosse dal descritto contesto in cui i fatti si erano realizzati; ha riportato le dichiarazioni di tutti i soggetti sentiti nella veste di testimone e gli elementi che secondo il primo giudice avevano consentito di ritenere la versione della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], credibile in quanto coincidente con le dichiarazioni rese, non tanto con quelle di altro tassista che non aveva assistito ai fatti svoltisi precedentemente alla fuga del ricorrente che aveva determinato l'investimento, quanto dalla passeggera e dal conducente di un'altra auto presente nei pressi; ha indicato le ragioni che avevano portato a ritenere esistenti i delitti di tentata violenza e danneggiamento nel confronti della persona offesa che era stata accerchiata dai quattro ricorrenti che colpivano l'auto con dei pugni, tentando di aprire lo sportello con conseguente pericolo per l'incolumità per il conducente e per la stessa passeggera appena salita sul mezzo in tempo di notte; ha ripercorso le ragioni determinanti - per quel che in questa sede rileva - che avevano portato a giudicare esistente l'oggettiva presentazione di una denuncia calunniosa da parte dei ricorrenti in quanto carente di rilevanti notizie da cui potersi inferire che la ragione della condotta della persona offesa fosse tesa a salvare l'incolumità propria e della passeggera dall'aggressione degli altri tassisti; ha indicato che il primo giudice era pervenuto a ritenere insussistente il dolo del delitto di calunnia in considerazione della intima convinzione dei ricorrenti di aver subito comunque un investimento e la successiva fuga, vissute come delle ingiustizie. Solo all'esito dell'articolata analisi della vicenda la Corte di appello ha provveduto a confutare le giudicate non corrette conclusioni che avevano portato il primo giudice a ritenere insussistente il necessario elemento soggettivo, non prima di aver ripassato in rassegna tutti gli elementi che avevano condotto il primo giudice a ritenere come si fossero svolti i fatti; ricostruzione degli eventi che veniva giudicata corretta tanto da aderire alla stessa enunciazione del loro dinamico svolgimento motivatamente confermato. La decisione impugnata ha spiegato le ragioni che hanno portato a ritenere confermata la ricostruzione dei primi giudici richiamando tutte le risultanze istruttorie da cui emergeva l'assoluta coerenza della dichiarazione della parte offesa, la cui versione veniva confermata nei dettagli dalla passeggera, persona estranea alla vicenda, salita a bordo dell'auto poco prima e pertanto presente a tutti i fatti sin dal loro iniziale svolgimento; analisi che faceva pervenire alle stesse conclusioni del Tribunale quanto a sussistenza degli elementi oggettivi della calunnia e dando conto delle ragioni che portavano, immutati gli elementi a disposizione, che invece sussistesse l'elemento soggettivo della calunnia in capo ai ricorrenti. La Corte territoriale è, pertanto, giunta a ritenere esistente il delitto di calunnia, analizzando il contenuto delle denunce formalizzate da tutti i ricorrenti dapprima oralmente e poi per iscritto presso gli organi di polizia, avvalorando la versione dell'immotivato volontario investimento degli autisti di taxi, asseritamente avvenuto mentre costoro erano in procinto di attraversare con il semaforo verde le strisce pedonali; rappresentazione dei fatti ritenuta calunniosa in quanto realizzata nella palese consapevolezza di aver accusato falsamente il Gandolfi che si era limitato a fuggire da un'aggressione. Determinante è risultata, non solo l'apprezzata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di cui all'art. 368 cod. pen. la denuncia che rappresenta circostanze vere, omettendo consapevolmente la concorrente presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 41562 del 19/07/2017, D M., Rv. 270822, Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, 258006), ma la mancata enunciazione in denuncia del reale svolgimento dei fatti che avevano visto i ricorrenti aggredire la parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva reagito fuggendo e causando l'investimento di taluni degli aggressori; condotta che, con motivazione completa e logica che ha saputo dare conto della valutazione delle emergenze istruttorie, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte di merito ha correttamente rappresentato che il dubbio del denunciante in ordine all'illiceità della condotta deve essere fondato su dati oggettivi e seri, evenienza che ha motivatamente escluso in considerazione della palese presenza di elementi che rendevano non plausibile la percezione che il Gandolfo avesse inteso deliberatamente portare a compimento l'investimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reazione all'evidenza posta in essere per sfuggire all'aggressione dei quattro; tale evento, in quanto ascritto ai medesimi ricorrenti, non poteva certo sfuggire alla loro diretta percezione. La difesa vorrebbe confutare il dato richiamato attraverso un non pertinente paragone con l'equivoco in cui sarebbe incorso un teste che si trovava a bordo di un'auto, che era nei pressi t che non poteva certo rendersi conto dell'aggressione, e conseguentemente comprendere la ragione della fuga del Gandolfo. Decisione, quella impugnata, completa e coerente che non rifugge gli oneri che impongono al giudice di secondo grado, in ipotesi di sovvertimento del giudizio in peius, di apprestare una motivazione rafforzata che dia conto delle ragioni che hanno portato persuasivamente a tale decisione in contrasto con il primo giudice. I ricorrenti, d'altro canto, rivolgendo critiche che tendono ad una differente ricostruzione degli eventi che sono stati con completezza ricostruiti sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, tentano di accreditare una ricostruzione fattuale differente attraverso il diretto, ma parziale, precluso riferimento a taluni atti processuali (v. pag. del 15 ricorso ove si tende ad assegnare alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], un significato difforme rispetto a quello reso in sentenza che sul punto aveva evidenziato come non fosse stato presente a tutti i fatti, evenienza che rendeva plausibile la circostanza che non si fosse reso conto di quanto fosse complessivamente accaduto). Nella stessa direzione vanno le critiche svolte alla ritenuta presenza della causa di giustificazione in capo alla persona offesa, che si tenta di smentire attraverso letture alternative ed ipotetiche degli atti tese ad accreditare l'inconsapevolezza di accusare una persona sapendola innocente, inconsapevolezza esclusa con adeguata motivazione. 3. Manifestamente infondato, generico e declinato in fatto risulta anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.In ordine al terzo motivo di ricorso deve farsi integrale rinvio alle ragioni che hanno sopra portato a ritenere infondato il ricorso dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Bolla ed Allasia quanto a violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria e di motivazione rafforzata. 3.2. Inammissibili in quanto involgenti il precluso merito risultano il primo ed il secondo motivo di ricorso che attraverso una parziale estrapolazione di alcuni passaggi della sentenza ed il diretto riferimento agli atti istruttori tentano di avvalorare una ricostruzione alternativa degli eventi che, con motivazione conforme in primo e secondo grado, hanno portato ad individuare nel [OSCURATO:PERSONA] il tassista che si era buttato sul cofano del ricorrente pur di impedirne la fuga, circostanza che già ex se costituisce palese dimostrazione della tentata violenza realizzata e che dà conto dell'origine dei danni causati al mezzo condotto dal Gandolfo. Delitto di danneggiamento che, in quanto realizzato con contestuale violenza e minaccia al Gandolfo, integra la fattispecie di cui all'art. 635, primo comma, cod. pen., ipotesi di reato invariata anche in ordine alla pena (da sei mesi a tre anni di reclusione) rispetto alla precedente fattispecie, applicabile ratione temporis, contenuta nella stessa disposizione e che in base al combinato disposto di cui al primo e secondo comma, n. 1, era fattispecie egualmente perseguibile d'ufficio. Tale evenienza palesa la manifesta infondatezza della dedotta improcedibilità per mancata presentazione della querela del proprietario dell'autovettura, padre di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di danneggiamento. 4. L'inammissibilità del ricorso impone di liquidare le spese sostenute dalla parte civile che ne ha formulato richiesta ritenuta adeguata nei termini di cui in dispositivo, cui consegue la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 07059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris