CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7_, 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 novembre 2020 che, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza resa il 6 giugno 2019 dal G.u.p. del Tribunale dì Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, in ordine ai seguenti reati, antrrambi aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.: capo 5) detenzione e porto illegale di armi aggravati per aver agito in più di cinque persone e per la modalità mafiosa, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 25 giugno 2018, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano detenuto e portato in luogo pubblico un'arma da guerra (un mitragliatore), e armi comuni da sparo; capo 6) tentata violenza privata, ai sensi degli artt. 56 e 610 cod. pen., perché tutti gli imputati avevano effettuato una scorribanda con le armi di cui al capo 5 sulla strada pubblica, in orario pomeridiano, e si erano fermati sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la stessa, i residenti della zona, tutti coloro che transitavano, nonché i gestori degli esercizi commerciali a tollerare l'incursione, a fuggire, a rintanarsi all'interno delle proprie abitazione e a rinunciare a proseguire le loro attività. La Corte territoriale, inoltre, ha condannato Punzo e Godino alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ordine al seguente reato: capo 7) rapina aggravata dalla modalità mafiosa, ai sensi degli artt. 628, primo e terzo comma, cod. pen., perché mediante violenza consistita nell'aver colpito ripetutamente con una cintura di CUOIO [OSCURATO:PERSONA], si erano impossessati del ciclomotore della persona offesa, con l'aggravante di aver commesso il fatto in riunione tra loro e di aver agito nell'ambito delle condizioni ex 416 bis.1 cod. pen. 2. Godino lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 3. Punzo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di adottare un provvedimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penate, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il reato ex art. 416 bis cod. pen. non poteva essere giudicato con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen, 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna valutazione circa la tipologia di arma sequestrata, tanto da non poterla qualificare come arma da guerra. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorsi di Godino e Punzo sono stati proposti. personalmente dagli interessati. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia i ricorsi sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod, proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). I due ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. La Corte rileva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, in forza delle risultanze processuali agli atti, ha accertato la responsabilità dell'imputato per il reato sub 5, in ordine al quale lo stesso aveva detenuto in luogo pubblico un'arma da guerra, un mitragliatore. [OSCURATO:PERSONA] t-in f% -o I kAi rlf1(11,99/ i N erZAJCI,10 o 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrente ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il