CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 40801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: NACIRI Mohamed, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, che in data 29 maggio 2023 aveva riconosciuto la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di rapina impropria contestato, fatti commessi in Verona, il 28 maggio 2023. 2. Ricorre per cassazione, avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia (già revocato), deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. richiesta di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.628 cod. pen., quoad poenam, non conoscendo la detta norma incriminatrice una congrua diminuzione di pena ove si tratti di fatto lieve, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, così come dalla Corte già riconosciuto per fattispecie (art. 629 cod. pen.) che presentano il medesimo disvalore penale; 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per mancanza o mera apparenza, non avendo la Corte argomentato in ordine alla evidenza della sussistenza di cause immediate di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché proposto, in data 29 aprile 2024, da difensore non legittimato, in quanto la sua precedente nomina era stata revocata dall'imputato, con dichiarazione resa alla matricola dell'Istituto di detenzione in data 25 marzo 2024. 3.1. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della Cassa per le ammende, di una somma -a titolo di sanzione- che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.