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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13244/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti e furti in abitazione aggravati nonché [OSCURATO:PERSONA] per un furto in abitazione, commesso in concorso con lo Zeqja, l'Halili e altra persona.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi.

3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 della rubrica, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen.

Rappresenta che: il furto è stato perpetrato all'interno di una sala giochi; gli imputati vi erano entrati attraverso un buco praticato nel muro di un locale adiacente alla sala giochi, ricompreso in una più vasta proprietà condominiale; gli imputati erano entrati nel locale attraversando il cortile condominiale della suddetta proprietà condominiale; tra la sala giochi e i beni condominiali non sussisteva alcun vincolo di pertinenzialità, atteso che erano riconducibili a proprietà diverse.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non potrebbe essere considerata luogo di privata dimora e che non sarebbe legata da alcun vincolo di pertinenzialità ai beni condominiali.

3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che esse fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti.

4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi.

4.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 (unico a lui contestato), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen.Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non poteva essere considerata luogo di privata dimora e non era legata da alcun vincolo di pertinenzialità al cortile e al locale condominiale.

4.2. Con un secondo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62- bis e 99 cod. pen.

Con una prima censura, lamenta la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a una verifica esclusivamente numerica dei precedenti presenti nel casellario giudiziale.

Con una seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo che sul punto la motivazione della Corte di appello sarebbe del tutto carente.

5. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.

5.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che il giudizio di responsabilità in ordine ai reati in questione si baserebbe solo sul contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali registrate nell'autovettura Audi A3, la sera del 20 aprile 2019.

Le conversazioni in questione, tuttavia, a parere del ricorrente non offrirebbero alcun elemento di collegamento logico-fattuale dell'imputato ai due episodi in contestazione.

Secondo il ricorrente l'elemento principale a carico dell'imputato sarebbe costituito dalla presenza della suddetta autovettura, la sera del 20 aprile 2019, nel Comune di Grezzana.

Tale elemento, tuttavia, sarebbe tutt'altro che certo, atteso che sarebbe basato sul mero aggancio delle utenze intercettate alle cosiddette celle telefoniche.

5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Lamenta l'applicazione della recidiva, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a prendere atto dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale.

5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che le attenuanti generiche fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere parzialmente accolti.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente accolto.

2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che propongono la medesima questione - sono fondati.

Il furto, invero, è stato commesso all'interno di una sala giochi, che è un esercizio commerciale e non un luogo di privata dimora.

Quanto ai luoghi attraversati dagli imputati per entrare nella sala giochi, deve essere escluso che essi possano essere considerati come legati da vincolo di pertinenzialità al locale ove è stato perpetrato il furto, mancando il necessario requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto.

La giurisprudenza di legittimità in materia civile ha chiarito che, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale (Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 del 10/06/2011, Rv. 619437).

Si tratta di principi condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale (Sez. 5, n. 27326 del 28/04/2021, Colucci, n.m.) e che devono essere applicati anche nel caso in esame, nel quale, mancando il requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, deve essere escluso il vincolo di pertinenzialità.

Poiché i motivi di impugnazione proposti dallo Zeqja e dal Kurti, con i quali si è contestata la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 7, non hanno natura strettamente personale, involgendo la natura del reato commesso, deve ritenersi che possa farsi applicazione anche per l'Halili del fondamentale principio stabilito dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in tema di estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato con conseguente analoga declaratoria anche nei suoi confronti.

Con riferimento a tutti i ricorrenti, dunque, il fatto di cui al capo 7 della rubrica deve essere riqualificato in furto pluriaggravato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Il secondo motivo del ricorso dello Zeqja, il secondo motivo del ricorso del Kurti (limitatamente alla seconda censura) e il terzo motivo del ricorso dell'Halili - relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - risultano assorbiti.

Il giudice del rinvio, nel rideterminare la pena e nel valutare l'eventuale possibile riconoscimento delle attenuanti generiche, terrà conto anche dell'effettivo calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado, che non appare aver effettuato alcun giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Il giudice del rinvio - con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - verificherà anche la sussistenza della condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

3. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente accolto.

3.1. Il primo motivo, già esaminato assieme al primo motivo del ricorso dello Zeqja, risulta fondato.

3.2. Il secondo motivo, limitatamente alla prima censura, è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagine 16 e 17 della sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690.

La seconda censura, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, come già detto, risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che implica la necessità per il giudice di rinvio di rideterminare completamente il trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

4.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e completamente versato in fatto.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo in maniera puntuale anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, attinenti proprio alla valutazione delle prove raccolte con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 della rubrica (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tale motivazione, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estri nseca .

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690.

4.3. Il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe stato determinato dall'erroneo convincimento della Corte di appello che esse fossero state già concesse in primo grado - risulta, come detto, assorbito dall'accoglimento dei motivi attinenti alla riqualificazione del fatto contestato al capo 7 della rubrica, i cui effetti si estendono anche all'Halili.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto di cui al capo 7 dell'imputazione nel delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti e furti in abitazione aggravati nonché [OSCURATO:PERSONA] per un furto in abitazione, commesso in concorso con lo Zeqja, l'Halili e altra persona. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 della rubrica, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen. Rappresenta che: il furto è stato perpetrato all'interno di una sala giochi; gli imputati vi erano entrati attraverso un buco praticato nel muro di un locale adiacente alla sala giochi, ricompreso in una più vasta proprietà condominiale; gli imputati erano entrati nel locale attraversando il cortile condominiale della suddetta proprietà condominiale; tra la sala giochi e i beni condominiali non sussisteva alcun vincolo di pertinenzialità, atteso che erano riconducibili a proprietà diverse. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non potrebbe essere considerata luogo di privata dimora e che non sarebbe legata da alcun vincolo di pertinenzialità ai beni condominiali. 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che esse fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento al reato di cui al capo 7 (unico a lui contestato), deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.624-bis cod. pen.Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il reato andrebbe riqualificato come furto, atteso che la sala giochi non poteva essere considerata luogo di privata dimora e non era legata da alcun vincolo di pertinenzialità al cortile e al locale condominiale. 4.2. Con un secondo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62- bis e 99 cod. pen. Con una prima censura, lamenta la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata a una verifica esclusivamente numerica dei precedenti presenti nel casellario giudiziale. Con una seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo che sul punto la motivazione della Corte di appello sarebbe del tutto carente. 5. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, articolato con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il giudizio di responsabilità in ordine ai reati in questione si baserebbe solo sul contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali registrate nell'autovettura Audi A3, la sera del 20 aprile 2019. Le conversazioni in questione, tuttavia, a parere del ricorrente non offrirebbero alcun elemento di collegamento logico-fattuale dell'imputato ai due episodi in contestazione. Secondo il ricorrente l'elemento principale a carico dell'imputato sarebbe costituito dalla presenza della suddetta autovettura, la sera del 20 aprile 2019, nel Comune di Grezzana. Tale elemento, tuttavia, sarebbe tutt'altro che certo, atteso che sarebbe basato sul mero aggancio delle utenze intercettate alle cosiddette celle telefoniche. 5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Lamenta l'applicazione della recidiva, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a prendere atto dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il motivo ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni già esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che le attenuanti generiche fossero state già riconosciute in primo grado, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere parzialmente accolti. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente accolto. 2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente, atteso che propongono la medesima questione - sono fondati. Il furto, invero, è stato commesso all'interno di una sala giochi, che è un esercizio commerciale e non un luogo di privata dimora. Quanto ai luoghi attraversati dagli imputati per entrare nella sala giochi, deve essere escluso che essi possano essere considerati come legati da vincolo di pertinenzialità al locale ove è stato perpetrato il furto, mancando il necessario requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto. La giurisprudenza di legittimità in materia civile ha chiarito che, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale (Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 del 10/06/2011, Rv. 619437). Si tratta di principi condivisi anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale (Sez. 5, n. 27326 del 28/04/2021, Colucci, n.m.) e che devono essere applicati anche nel caso in esame, nel quale, mancando il requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, deve essere escluso il vincolo di pertinenzialità. Poiché i motivi di impugnazione proposti dallo Zeqja e dal Kurti, con i quali si è contestata la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 7, non hanno natura strettamente personale, involgendo la natura del reato commesso, deve ritenersi che possa farsi applicazione anche per l'Halili del fondamentale principio stabilito dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in tema di estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato con conseguente analoga declaratoria anche nei suoi confronti. Con riferimento a tutti i ricorrenti, dunque, il fatto di cui al capo 7 della rubrica deve essere riqualificato in furto pluriaggravato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. Il secondo motivo del ricorso dello Zeqja, il secondo motivo del ricorso del Kurti (limitatamente alla seconda censura) e il terzo motivo del ricorso dell'Halili - relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - risultano assorbiti. Il giudice del rinvio, nel rideterminare la pena e nel valutare l'eventuale possibile riconoscimento delle attenuanti generiche, terrà conto anche dell'effettivo calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado, che non appare aver effettuato alcun giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il giudice del rinvio - con riferimento ai reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - verificherà anche la sussistenza della condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 3. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere parzialmente accolto. 3.1. Il primo motivo, già esaminato assieme al primo motivo del ricorso dello Zeqja, risulta fondato. 3.2. Il secondo motivo, limitatamente alla prima censura, è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagine 16 e 17 della sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. La seconda censura, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, come già detto, risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, che implica la necessità per il giudice di rinvio di rideterminare completamente il trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché generico e completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo in maniera puntuale anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, attinenti proprio alla valutazione delle prove raccolte con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3 della rubrica (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata). Il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tale motivazione, rendendo così il ricorso anche privo della necessaria specificità estri nseca . 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha ampiamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690. 4.3. Il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe stato determinato dall'erroneo convincimento della Corte di appello che esse fossero state già concesse in primo grado - risulta, come detto, assorbito dall'accoglimento dei motivi attinenti alla riqualificazione del fatto contestato al capo 7 della rubrica, i cui effetti si estendono anche all'Halili. P.Q.M. Riqualificato il fatto di cui al capo 7 dell'imputazione nel delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia
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