CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata, la Corte di assise di appello di Napoli, ha confermato la pronuncia con cui la Corte di assise aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole - in concorso con il mandante [OSCURATO:PERSONA] - del reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di quello strumentale in materia di armi. 2. Avverso la sentenza il Riso, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nell'attribuire all'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 8 d.I.,13 maggio 1991, n. 152, effetti assai contenuti nella determinazione della pena, nell'escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, nella dosimetria della pena in applicazione dei ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha valorizzato alcuni elementi negativi, attinenti alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, finendo paradossalmente per sottovalutare l'unico elemento ritenuto rilevante in tema di incidenza sul calcolo della pena dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 cit., ossia l'utilità obbiettiva della collaborazione offerta. Così operando, ha disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, in base al quale, una volta riconosciuta la decisività delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ai fini della condanna, la massima estensione della riduzione della pena inflitta non può essere negata valorizzando la gravità dei reati e la personalità negativa del dichiarante. Parimenti, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non può essere rigettata senza minare la tenuta logica della motivazione, considerando prevalenti ed ostativi al beneficio elementi negativi, desunti dalla gravità dei reati, quindi, legati al periodo di vita antecedete alla scelta collaborativa, e trascurando la successiva resipiscenza, l'intervenuta confessione ed il radicale cambiamento dello stile di vita. D'altra parte, è pacifico che a fondamento della concessione delle attenuanti generiche possono legittimamente essere valutati gli stessi elementi volatizzati per altre attenuanti, compresa quella della collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che tutte le censure si risolvono in considerazioni di fatto, riservate ai giudici del merito e insindacabili in questa sede una volta che la Corte d'appello, come nel caso in esame, abbia già fornito risposte complete ed adeguate che risultino non manifestamente illogiche. 2. Il diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto afferma il ricorrente, risulta ampiamente giustificato. Le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall'articolo 62 cod. pen. Per la giurisprudenza di legittimità il giudice nell'individuare gli elementi valorizzabili ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.'As" deve attenersi ai criteri di cui all'articolo 133 cod. pen.; pertanto deve trattarsi di elementi attinenti alla gravità oggettiva del reato, alla colpevolezza o alla capacità a delinquere e quindi possono essere circostanze sia oggettive che soggettive. E' il giudice, caso per caso, a dover valutare la sussistenza di circostanze idonee ad integrare l'articolo 62 bis cod. pen. attraverso un giudizio di fatto in esito al quale può evidentemente pervenire anche alla decisione di escluderle con motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti, non essendo neanche necessario uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419, Sez. 5, n. 43952, del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e, da ultimo, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). In piena sintonia con gli illustrati principi, la Corte territoriale ha valorizzato, sul piano oggettivo, la estrema gravità del reato e l'efferatezza delle modalità esecutive (omicidio di camorra realizzato con particolare crudeltà); sul piano soggettivo, il contributo decisivo fornito all'azione delittuosa dal Riso. Sul piano del comportamento processuale, ha valutato negativamente l'atto confessorio, osservando che non solo l'imputato era stato raggiunto da altri elementi di colpevolezza ma che l'ammissione degli addebiti non era stata inizialmente completa. Si tratta di argomentazione non solo plausibile in fatto ma in diritto conforme ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche motivato fondata sulla valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252229 e Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454). D'altra parte, la scelta collaborativa è stata sufficiente compensata dai benefici previsti dalla legislazione premiale. 2. Quanto all'attenuante della collaborazione, la Corte di assise di appello, uniformandosi alla decisione del Giudice del primo grado, ha parametrato la contenuta diminuzione della pena alle particolari "modulazioni dell'apporto collaborativo", osservando, al riguardo, che esso era stato obbiettivamente contenuto. Al riguardo ha osservato che il Riso aveva contribuito all'accertamento soltanto della sua responsabilità, in quanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva già reso dichiarazioni confessorie nella qualità di collaboratore di giustizia e che, per di più, il suo contributo, intervenuto dopo l'acquisizione di elementi probatori sul movente, nella fase inziale non era stato limpido. Il collabotatore, infatti, aveva chiamato in causa come partecipe un nipote del mandante, risultato successivamente estraneo. Siffatta valutazione, imperniata in via principale sulle caratteristiche intrinseche dell'apporto dichiarativo, non si pone in contrasto con il principio per cui la circostanza attenuante speciale della dissociazione non può essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (da ultimo, Sez. 2 n. 18875 de 30/04/2021 Auriemma, Rv. 281287). Né può ritenersi illogica o contraddittoria la scelta di neutralizzare gli effetti positivi della collaborazione in punto di commisurazione della riduzione di pena correlata all'attenuante con le negative valutazioni attinenti alla gravità del reato (omicidio commesso come vendetta trasversale ai danni di un parente della vittima designata) e alla personalità dimostrata dall'imputato, già condannato per altri tre omicidi e per altri gravi reati, nell'esecuzione dell'agguato, connotata da spietatezza. 5 Infine, la motivazione che sorregge la valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio in concreto determinato, è, nel suo complesso, pienamente corretta, avendo, la Corte, preso in considerazione tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., sia pure attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado. 4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del