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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12170/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha, in riforma della decisione del Tribunale di Varese, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale sub E3), qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217

I. fall e rideterminato la pena, principale ed accessoria.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'imputato ha ribadito le proposte doglianze.

4. Il ricorso è fondato.

Alla derubricazione del reato la Corte d'appello avrebbe dovuto far seguire la declaratoria di estinzione per prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data della dichiarazione di fallimento (4 novembre 2009) in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.

5. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha, in riforma della decisione del Tribunale di Varese, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale sub E3), qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 I. fall e rideterminato la pena, principale ed accessoria. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'imputato ha ribadito le proposte doglianze. 4. Il ricorso è fondato. Alla derubricazione del reato la Corte d'appello avrebbe dovuto far seguire la declaratoria di estinzione per prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data della dichiarazione di fallimento (4 novembre 2009) in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata. 5. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris