CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e volte ad una alternativa valutazione delle risultanze processuali con riferimento al trattamento sanzionatorio poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni della Corte d'Appello di Venezia sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina del comportamento tenuto dall'imputato dopo la commissione del reato, della modalità particolarmente aggressiva della condotta del ricorrente nonché dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato (pagg. 3-4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04