CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1988
Cassazione n. 22311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Palermo il 12 marzo 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in Palermo il 29 novembre 2024. Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto per cui si procede, hanno valorizzato e compiutamente analizzato gli esiti del servizio di osservazione e controllo operato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 a Palermo dalla P.G., per come sintetizzato dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pagina 4 della sentenza impugnata) la circostanza che l'imputato, notata la presenza degli operanti di P.G., ha tentato di darsi alla fuga. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, 'n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M