CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 31824/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei Direttori pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 556/4/2021 depositata il 13 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 14 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e