CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 35717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14700/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) l' 1 .6.1973 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35 (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 73H01 G273V), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 621319 G273R ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, allaVia Messina n. 4; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3 282/09 / 20 2 1 emessa dalla CTR della Sicilia il Diniego tacito rimborso credito Iva – Prescrizione biennale 12/04/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso il diniego tacito di rimborso dell’Iva, credito indicato nella dichiarazione di imposta ai fini Iva per l’anno 2003, utilizzato in compensazione nell’anno 2006, compensazione disconosciuta dall’Agenzia. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, affermando che il diritto al rimborso dell’Iva, pur in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non poteva considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ribadendo le considerazioni espresse dai giudici di prime cure. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, non avendo il contribuente compilato il quadro RX4, colonna 3, del modello di dichiarazione unica, l’unico attraverso il quale si manifesta inequivocamente la volontà di ottenere il rimborso del credito Iva, trovava applicazione il termine di decadenza biennale, da computarsi dalla data di presentazione della dichiarazione del 2003.1.1. Il motivo è fondato. In tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto (denotando l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito), mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019). Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro "RX4", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 20255 del 09/10/2015). Solo, però, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce il semplice presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017). Più precisamente, solo l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione (Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018). Tuttavia, la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30168 del 22/11/2018, proprio in una fattispecie in cui dal quadro RX emergevache il credito Iva era stato indicato come credito da utilizzare in compensazione e o in detrazione, e non come credito di cui si chiedeva il rimborso). La prescrizione decennale del diritto di rimborso è, infatti, prevista nel caso in cui dal modello unico sia evincibile una inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito Iva, quest'ultima certamente non equiparabile alla richiesta di compensazione del credito, che comporta la volontà del contribuente di utilizzare il credito per saldare contestualmente debiti fiscali. In questi termini va letto l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il credito i.v.a. esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 7223 del 2016; nn. 4857 e 9941 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010). Orbene, nel caso di specie non è contestato che il contribuente abbia indicato il proprio credito Iva nell’allora colonna 4 del quadro RX4 (anziché in quella 3), in tal guisa manifestando la volontà non già di chiederlo a rimborso, ma di farlo valere in compensazione. Da ciò deriva che il detto credito era soggetto alla decadenza biennale, e non già alla prescrizione decennale. Ciò in quanto il credito Iva deve essere esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi non solo tempestivamente, ma anche inequivocamente, per poter essere soggetto alla ordinaria prescrizione. 1.2. Non pertinente è il richiamo operato dal resistente al precedente di questa Corte n. 17495/2020, atteso che quest’ultima ha affermato, con riferimento ad una fattispecie (del tutto difforme) in cui la richiesta di rimborso era relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, che la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, essendo in tal caso la fattispecie regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, in virtù del quale la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche. Ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009). E’, infatti, evidente che in questa evenienza non può disconoscersi il rimborso del credito IVA alla contribuente per avere avanzato richiesta di compensazione (e non di rimborso) in sede di dichiarazione annuale, in quanto, non essendo sorto un debito IVA della contribuente (che ha cessato l'attività), non può dirsi verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 1242 c.c. Tanto è vero che questa Corte ha altresì affermato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 12/03/2015) che la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l'attività, non possono portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, è regolata dall'art. 30, secondo comma (ora primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche. Peraltro, anche in caso di cessazione d'attività, in cui non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, solo una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art.2946 c.c. (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016). Da ultimo, nessuna rilevanza può attribuirsi, ai fini della individuazione del dies a quo del termine biennale, al momento dell’integrale pagamento della somma richiesta rimborso, atteso che ciò che conta è che il contribuente abbia indicato in dichiarazione il relativo credito Iva, evidentemente ritenendolo già maturato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 dPR n. 633/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il contribuente aveva in ogni caso perduto il diritto alla detrazione del credito Iva, per non averne indicato l’eccedenza in almeno una delle dichiarazioni del biennio successivo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis dPR n. 633/1973, 2946 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il contribuente che chiede il rimborso dell’Iva deve provare la sussistenza dei relativi presupposti. 4. I due motivi restano assorbiti nell’accoglimento del primo. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento a l prim o motiv o , con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso di rigettare il ricorso originario del ricorrente. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccomb enza e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario del contribuente; condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 2