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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29327/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12250/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

FIRENZE n. 829/2019 depositata il 20/5/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia un atto di rettifica, emesso dal locale [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, per accertare: la decadenza dell’agevolazione “prima casa”, il recupero della differenza IVA oltre interessi nonché l’irrogazione della sanzione del 30%, prevista per le dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 1, nota 11-bis,comma 4, della [OSCURATO:PERSONA] allegata al t.u. registro (testo unico del 26 aprile 1986 n. 131), in relazione adun acquisto immobiliare rogato il 31 luglio 2013 e registrato il 6 agosto successivo.

Oggetto dell’impugnazione erano in particolare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, sostenendo la contribuente che, ai sensi della nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il cespite in questione non poteva più qualificarsi “di lusso”, con esclusione del beneficio, atteso che tale nuova disciplina, a differenza della precedente, si riferiva alla mera categoria catastale, nel caso specifico A/7 e pertanto non di lusso.

Ne derivava che la dichiarazione di cui al rogito d’acquisto non poteva dirsi mendace.

In subordine evidenziava come in ogni caso la qualifica esclusiva del beneficio non poteva ritenersi neppure nel vigore del vecchio art. 6 del d.m. 2/8/1969, avendo l’Ufficio conteggiato superfici in realtà non ricomprese in tale previsione, superando così ed erroneamente la superficie massima per cui era prevista l’agevolazione.

Il primo giudice respinse il ricorso e la pronuncia fu impugnata dalla medesima contribuente avanti la [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado.

Secondo la pronuncia di gravame, sulla base della vecchia normativa di cui al citato d.m., nella superficie massima per beneficiare dell’agevolazione occorreva ricomprendere anche le aree che l’appellante riteneva escludere, con conseguente superamento del limite per l’agevolazione medesima (mq 240).

Il giudice d’appello ha altresì ritenuto che la successiva modifica normativa, che ha reso possibile il beneficio sul medesimo immobile, non potesse influire sulla responsabilità per mendace dichiarazione da parte dell’acquirente atteso che, secondo l’ordinamento vigente al momento dell’acquisto, l’immobile era escluso dal beneficio.

Ricorre per cassazione la predetta acquirente sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso di cui chiede, in ogni caso, la reiezione per infondatezza.

La ricorrente ha depositato due memorie in ess e replicando , tra l’altro, all’eccezione dell’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente trattata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, la quale rimarca come il medesimo appaia tardivamente proposto.

A fronte della pronuncia impugnata, pubblicata il 20/5/2019, il ricorso è stato inviato per notifica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non potrebbe, secondo l’Agenzia, valorizzarsi il richiamo, nell’epigrafe del ricorso, ove si afferma che il termine per l’impugnazione sarebbe sospeso ai sensi dell’art. 6, comma 11 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 e ss. (conv, con modif., dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Tale sospensione riguarda infatti i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e il 31 luglio 2019. 1.1 l’eccezione è fondata. 1.2 La pronuncia impugnata è stata effettivamente depositata nella segreteria della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non essendo stata notificata alla ricorrente, il termine applicabile è quello semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., scadente pertanto lunedì 23/12/2019, giusta sospensione feriale e proroga exart. 155, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass. Sez.

V civ. n. 10665 del 23/4/2025).

Ne deriva che il termine di decadenza è successivo alla data prevista nel d.l.n. 119/18 richiamato. 1.3Non ha rilevanza il fatto, evidenziato nelle memori e successiv e secondo cui, a seguito del procedimento di liquidazione ed irrogazione di sanzione del 21/7/2016,la contribuente, in ogni caso, provvide a saldare in data 10/10/2016 quanto accertato dall’Agenzia come da ricevuta che è prodotta unitamente alla prima memoria .

Anche ammettendo l’ipotetica rilevanza di un pagamento che è precedente la stessa entrata in vigore del D.L. 23/10/2018 n. 119, per beneficiare della sospensione di nove mesi ex art. 6,comma 11 del medesimo decreto , il termine per impugnare sarebbe dovuto scadere trala sua data di entrata in vigore (24/10/2018) e il 31 luglio 2019.

Nel caso specifico, come già detto, il termine è scaduto il 23 dicembre 2019. 1.4 Non pertinente è, a tal fine, il richiamo della ricorrente all’ordinanza di questa Sezione n. 28398del 15/10/2021 atteso che, in quel caso, si trattava di una pronuncia pubblicata il 1/6/2018 in cui il termine semestrale per l’impugnazione, tenuto conto del periodo feriale, scadeva il 2 gennaio 2019, e quindi ben prima della data indicata del 31 luglio 2019. 1.5 Neppure può convenirsi con la tesi, del pari sostenuta nella memoria, secondo cui il termine sospeso sarebbe quello di decorrenza, ossia quello della pubblicazione della sentenza, perché la disposizione che stabilisce la sospensione si riferisce espressamente ai termini d’impugnazione “che scadono” tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.

Si deve altresì convenire con la resistente sul fatto che al presente ricorso non sono applicabili le diverse e ulteriori sospensioni previste dagli artt. 83, commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e 36, comma 1 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 in quanto, alla loro entrata in vigore, il termine didecadenza per l’impugnazione della sentenza in epigrafe era già scaduto.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo, a favore della controricorrente. 2.1 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente medesima , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in € 4.350,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%dei compensi e ad altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12250/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. FIRENZE n. 829/2019 depositata il 20/5/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia un atto di rettifica, emesso dal locale [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, per accertare: la decadenza dell’agevolazione “prima casa”, il recupero della differenza IVA oltre interessi nonché l’irrogazione della sanzione del 30%, prevista per le dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 1, nota 11-bis,comma 4, della [OSCURATO:PERSONA] allegata al t.u. registro (testo unico del 26 aprile 1986 n. 131), in relazione adun acquisto immobiliare rogato il 31 luglio 2013 e registrato il 6 agosto successivo. Oggetto dell’impugnazione erano in particolare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, sostenendo la contribuente che, ai sensi della nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il cespite in questione non poteva più qualificarsi “di lusso”, con esclusione del beneficio, atteso che tale nuova disciplina, a differenza della precedente, si riferiva alla mera categoria catastale, nel caso specifico A/7 e pertanto non di lusso. Ne derivava che la dichiarazione di cui al rogito d’acquisto non poteva dirsi mendace. In subordine evidenziava come in ogni caso la qualifica esclusiva del beneficio non poteva ritenersi neppure nel vigore del vecchio art. 6 del d.m. 2/8/1969, avendo l’Ufficio conteggiato superfici in realtà non ricomprese in tale previsione, superando così ed erroneamente la superficie massima per cui era prevista l’agevolazione. Il primo giudice respinse il ricorso e la pronuncia fu impugnata dalla medesima contribuente avanti la [OSCURATO:PERSONA] che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado. Secondo la pronuncia di gravame, sulla base della vecchia normativa di cui al citato d.m., nella superficie massima per beneficiare dell’agevolazione occorreva ricomprendere anche le aree che l’appellante riteneva escludere, con conseguente superamento del limite per l’agevolazione medesima (mq 240). Il giudice d’appello ha altresì ritenuto che la successiva modifica normativa, che ha reso possibile il beneficio sul medesimo immobile, non potesse influire sulla responsabilità per mendace dichiarazione da parte dell’acquirente atteso che, secondo l’ordinamento vigente al momento dell’acquisto, l’immobile era escluso dal beneficio. Ricorre per cassazione la predetta acquirente sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso di cui chiede, in ogni caso, la reiezione per infondatezza. La ricorrente ha depositato due memorie in ess e replicando , tra l’altro, all’eccezione dell’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente trattata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, la quale rimarca come il medesimo appaia tardivamente proposto. A fronte della pronuncia impugnata, pubblicata il 20/5/2019, il ricorso è stato inviato per notifica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non potrebbe, secondo l’Agenzia, valorizzarsi il richiamo, nell’epigrafe del ricorso, ove si afferma che il termine per l’impugnazione sarebbe sospeso ai sensi dell’art. 6, comma 11 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 e ss. (conv, con modif., dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). Tale sospensione riguarda infatti i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e il 31 luglio 2019. 1.1 l’eccezione è fondata. 1.2 La pronuncia impugnata è stata effettivamente depositata nella segreteria della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non essendo stata notificata alla ricorrente, il termine applicabile è quello semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., scadente pertanto lunedì 23/12/2019, giusta sospensione feriale e proroga exart. 155, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass. Sez. V civ. n. 10665 del 23/4/2025). Ne deriva che il termine di decadenza è successivo alla data prevista nel d.l.n. 119/18 richiamato. 1.3Non ha rilevanza il fatto, evidenziato nelle memori e successiv e secondo cui, a seguito del procedimento di liquidazione ed irrogazione di sanzione del 21/7/2016,la contribuente, in ogni caso, provvide a saldare in data 10/10/2016 quanto accertato dall’Agenzia come da ricevuta che è prodotta unitamente alla prima memoria . Anche ammettendo l’ipotetica rilevanza di un pagamento che è precedente la stessa entrata in vigore del D.L. 23/10/2018 n. 119, per beneficiare della sospensione di nove mesi ex art. 6,comma 11 del medesimo decreto , il termine per impugnare sarebbe dovuto scadere trala sua data di entrata in vigore (24/10/2018) e il 31 luglio 2019. Nel caso specifico, come già detto, il termine è scaduto il 23 dicembre 2019. 1.4 Non pertinente è, a tal fine, il richiamo della ricorrente all’ordinanza di questa Sezione n. 28398del 15/10/2021 atteso che, in quel caso, si trattava di una pronuncia pubblicata il 1/6/2018 in cui il termine semestrale per l’impugnazione, tenuto conto del periodo feriale, scadeva il 2 gennaio 2019, e quindi ben prima della data indicata del 31 luglio 2019. 1.5 Neppure può convenirsi con la tesi, del pari sostenuta nella memoria, secondo cui il termine sospeso sarebbe quello di decorrenza, ossia quello della pubblicazione della sentenza, perché la disposizione che stabilisce la sospensione si riferisce espressamente ai termini d’impugnazione “che scadono” tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019. Si deve altresì convenire con la resistente sul fatto che al presente ricorso non sono applicabili le diverse e ulteriori sospensioni previste dagli artt. 83, commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e 36, comma 1 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 in quanto, alla loro entrata in vigore, il termine didecadenza per l’impugnazione della sentenza in epigrafe era già scaduto. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo, a favore della controricorrente. 2.1 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente medesima , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in € 4.350,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%dei compensi e ad altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr
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