CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Torino n.1524/2015 pubblicata in data 6 agosto 2015 e della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.433/2019 pubblicata in data 8 marzo 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 2/2022 RG 30572-2019 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 411 gennaio 2022. Il Presidente titolare Pasqua