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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03941/2022

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RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Torino n.1524/2015 pubblicata in data 6 agosto 2015 e della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.433/2019 pubblicata in data 8 marzo 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 2/2022 RG 30572-2019 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il 411 gennaio 2022.

Il Presidente titolare Pasqua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Torino n.1524/2015 pubblicata in data 6 agosto 2015 e della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.433/2019 pubblicata in data 8 marzo 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 2/2022 RG 30572-2019 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 411 gennaio 2022. Il Presidente titolare Pasqua
Decreto Cassazione n. 03941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris