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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05528/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1319/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –CONTRORICORRENTE– avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3110/2021, pubblicato in data 22.11.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: equa riparazione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (deceduto in corso di causa) hanno proposto ricorso monitorio alla Corte d’appello di Napoli per la co ndanna del Ministero al pagamento dell’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, aperta con sentenza del 22.6.1988 e chiusa con decreto del 6.6.2019, con una durata complessiva di 30 anni, sei mesi e 20 giorni.

Il Consigliere istruttore ha liquidato l’importo di € 5.760,00 per ciascun ricorrente, con ingiunzione integralmente riformata su opposizione del Ministero della giustizia.

La Corte di appello ha dichiarato la tardività della domanda di indennizzo, ritenendo che il dies a quo del termine ex art. 4 L. 89/2001 decorresse dalla scadenza di sei mesi dal deposito del decreto di chiusura del fallimento.

Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePascarella Filomena , eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha replicato con controricorso il Ministero della giustizia.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 4 della L. 89/2001 e degli artt. 118, 119 e 26 del R.D. n. 267/1942, nonché dell’art. 327 del c.p.c., con riferimento al combinato disposto degli artt. 17 e 58, comma 1, della Legge n. 69/2009, sostenendo che, essendo la procedura fallim entare iniziata nel 1988, il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo decorso un anno – oltre alla sospensione feriale – dal deposito del provvedimento e che, quindi, la domanda di equo indennizzo era stata proposta tempestivamente.

Il motivo è fondato.

Il regime di definitività del decreto di chiusura del fallimento va individuato nell’art. 119 L.F., nel testo anteriore all’entrata in vigore della disciplina modificativa della legge fallimentare (d.lgs. 5/2006 e 169/2007), che ha esteso l’applicabilità del termine di reclamo fissato dall’art. 26 della medesima legge fallimentare ai decreti di chiusura della procedura.

Difatti, l’art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006 dispone , con norma di diritto transitorio, l’applicazione delle disposizioni previgenti per tutte le procedure di fallimento già pendenti al momento di entrata in vigore della riforma fallimentare, valutate in maniera unitaria (Cass. 8088/2019).

Opera, inoltre , la sospensione feriale dei termini, poiché la contraria previsione dell’art. 36 bis L.F. (e il richiamo all a disciplina del reclamo di cui all’art. 26 L.F.) si riferisce al la nuova disciplina del fallimento e non a quella precedente (cfr., per la sospensione feriale del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento nel regime ante riforma: Cass.3586/1995).

Premesso che,nel regime applicabile ratione temporis, il termine di impugnazione del decreto di chiusura della procedura concorsuale decorreva dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 119 L.F., di cui alla sentenza della Corte Costituzionale N. 279/2010), va ribadito che, nei casi in cui non si applica la novella della L.F., opera la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 7218/2009; Cass.9321/2013).

Viene in rilievo, ai fini della pendenza e quindi dell’individuazione del termine annuale o semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., la data di dichiarazione del fallimento(se anteriore o successiva al 4/7/2009, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 327 c.c.), poiché la procedura ha carattere unitario ed infrazionabile e si chiude proprio con il decreto ex art. 119 L.F. (Cass. 8008/2019; Cass. n. 8816/2018, secondo cui deve escludersi che lachiusura del fallimento sia l’esito di un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura fallimentare di riferimento).

In tal caso, ove sia stata omessa la comunicazione del decreto, esso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione: in assenza di comunicazione del decreto, deve farsi riferimento al termine d i cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 21777/2016), che, nello specifico, trova applicazione nella formulazione anteriore alla novella del 2009 ed è pari ad un anno , dato che la L. 69/2009 si applica ai solo giudizi proposti a far data dal 4.7.2009.

Nel caso in esame il fallimento era stato dichiarato nel 1988 ed era stato chiuso il 6.6.2019 per cui, tenuto conto della sospensione feriale e dell’ulteriore sospensione ex DD.LL. 18/2020 e 23/2020 dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il decreto è divenuto definitivo il 12.10.2020, con conseguente tempestività del ricorso proposto il 22.3.2021, poiché il termine ex art. 4 L. 89/2001 scadeva il 12.4.2021.

Èaccolto l’unico motivo di ricorso; il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rimette la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1319/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –CONTRORICORRENTE– avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3110/2021, pubblicato in data 22.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: equa riparazione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (deceduto in corso di causa) hanno proposto ricorso monitorio alla Corte d’appello di Napoli per la co ndanna del Ministero al pagamento dell’indennizzo ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, aperta con sentenza del 22.6.1988 e chiusa con decreto del 6.6.2019, con una durata complessiva di 30 anni, sei mesi e 20 giorni. Il Consigliere istruttore ha liquidato l’importo di € 5.760,00 per ciascun ricorrente, con ingiunzione integralmente riformata su opposizione del Ministero della giustizia. La Corte di appello ha dichiarato la tardività della domanda di indennizzo, ritenendo che il dies a quo del termine ex art. 4 L. 89/2001 decorresse dalla scadenza di sei mesi dal deposito del decreto di chiusura del fallimento. Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePascarella Filomena , eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha replicato con controricorso il Ministero della giustizia. 2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 4 della L. 89/2001 e degli artt. 118, 119 e 26 del R.D. n. 267/1942, nonché dell’art. 327 del c.p.c., con riferimento al combinato disposto degli artt. 17 e 58, comma 1, della Legge n. 69/2009, sostenendo che, essendo la procedura fallim entare iniziata nel 1988, il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo decorso un anno – oltre alla sospensione feriale – dal deposito del provvedimento e che, quindi, la domanda di equo indennizzo era stata proposta tempestivamente. Il motivo è fondato. Il regime di definitività del decreto di chiusura del fallimento va individuato nell’art. 119 L.F., nel testo anteriore all’entrata in vigore della disciplina modificativa della legge fallimentare (d.lgs. 5/2006 e 169/2007), che ha esteso l’applicabilità del termine di reclamo fissato dall’art. 26 della medesima legge fallimentare ai decreti di chiusura della procedura. Difatti, l’art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006 dispone , con norma di diritto transitorio, l’applicazione delle disposizioni previgenti per tutte le procedure di fallimento già pendenti al momento di entrata in vigore della riforma fallimentare, valutate in maniera unitaria (Cass. 8088/2019). Opera, inoltre , la sospensione feriale dei termini, poiché la contraria previsione dell’art. 36 bis L.F. (e il richiamo all a disciplina del reclamo di cui all’art. 26 L.F.) si riferisce al la nuova disciplina del fallimento e non a quella precedente (cfr., per la sospensione feriale del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento nel regime ante riforma: Cass.3586/1995). Premesso che,nel regime applicabile ratione temporis, il termine di impugnazione del decreto di chiusura della procedura concorsuale decorreva dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 119 L.F., di cui alla sentenza della Corte Costituzionale N. 279/2010), va ribadito che, nei casi in cui non si applica la novella della L.F., opera la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 7218/2009; Cass.9321/2013). Viene in rilievo, ai fini della pendenza e quindi dell’individuazione del termine annuale o semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., la data di dichiarazione del fallimento(se anteriore o successiva al 4/7/2009, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 327 c.c.), poiché la procedura ha carattere unitario ed infrazionabile e si chiude proprio con il decreto ex art. 119 L.F. (Cass. 8008/2019; Cass. n. 8816/2018, secondo cui deve escludersi che lachiusura del fallimento sia l’esito di un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura fallimentare di riferimento). In tal caso, ove sia stata omessa la comunicazione del decreto, esso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione: in assenza di comunicazione del decreto, deve farsi riferimento al termine d i cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 21777/2016), che, nello specifico, trova applicazione nella formulazione anteriore alla novella del 2009 ed è pari ad un anno , dato che la L. 69/2009 si applica ai solo giudizi proposti a far data dal 4.7.2009. Nel caso in esame il fallimento era stato dichiarato nel 1988 ed era stato chiuso il 6.6.2019 per cui, tenuto conto della sospensione feriale e dell’ulteriore sospensione ex DD.LL. 18/2020 e 23/2020 dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il decreto è divenuto definitivo il 12.10.2020, con conseguente tempestività del ricorso proposto il 22.3.2021, poiché il termine ex art. 4 L. 89/2001 scadeva il 12.4.2021. Èaccolto l’unico motivo di ricorso; il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rimette la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco
Decreto Cassazione n. 05528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris