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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 1969

Cassazione n. 48796/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1dt S2r (ba bett,1,7- ±-- PJ ftl\-4-e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1969 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con ordinanza emessa il 16 maggio: 2023, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 73, cmma 1, DPR 309/1990), per il periodo di detenZione agli arresti domiciliari sofferto intercorso tra il 16 marzo 2009 e il 21 ottobre 2009, liquidandogli la complessiva somma di €25.822,29 in base al calcolo artirr etico basato sulla indennità giornaliera. 2.Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze.

Con unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 657 cod prc pen.

Con altra ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bari, passata in giudicato, cui il Ministero delle Finanze aveva dato esecuzione, era stata liquidata al [OSCURATO:PERSONA] la somma di €25.295.00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione sofferta per il periodo intercorrente tra il 5/11/2008 e il 7/4/2009, parzialmente coincidente con quello preso in considerazione nella ordinanza impugnata.

Si era pertanto verificata una inammissibile duplicazione del beneficio, con conseguente indebito arricchimento del Racanati, che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare ex officio, in ragione del carattere pubblico del rapporto e della natura solidaristica dell'istituto.

Inoltre, detta duplicazione avrebbe dovuto essere rilevata in base al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. Pen., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di c:ustodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ.. (Sez U, n. 31416 del 10/07/2008, PG in proc Cascio, Rv. 240113 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che, secondo la ricostruzione della natura dell'istituto della riparazione ad opera della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione è governato dal principio dispositivo secondo gli ordinari canoni civilistici, per cui è onere dell'interessato dimostrare i fatti posti a base della domanda ( in primis la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione).

Detto principio è però temperato dal richiamo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che attribuisce al giudice poteri istruttori d'ufficio, ossia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione (ex multis sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555 - 01; sez. 4 - n. 46468 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353 - 01), sempre però nell'ambito delle prospettazioni e allegazioni delle parti.

Difatti, il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico: da ciò consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta ex artt. 213 o 738 cod.proc.civ. di copie D informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla stessa Amministrazione della giustizia.

Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare d'ufficio o su richiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattori preclusivi all'indennizzo (tra le tante, Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, Rv. 226062- 01).

3. Tanto premesso, secondo quanto chiarito dagli ormai consolidati approdi della giurisprudenza civile successivi alla linea tracciata dalla fondamentale pronuncia delle Sez.

U, n. 11353 del 17/06/2004 - Rv. 574225 - 01, la condizione per attivare il potere d'ufficio è che la necessità di acquisire la prova officiosa debba evidenziarsi in relazione alle cd " piste probatorie", ostia a quei temi comunque potenzialmente individuabili sulla base dell'oggetto della domanda e di quanto devoluto alla cognizione del giudice (cfr. ex multis, Sez.

L, n. 33393 del 17/12/2019 ,Rv. 65628201;Sez.

L, n. 28134 del 05/11/2018, Rv. 651494-01; Sez.

L - n. 11845 del 15/05/2018, Rv 648821 - 01).

Le pronunce citate ribadiscono costantemente che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare - purchè in definizione di una pista probatoria concretamente emersa - la dimostrazione di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrinnenti,sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.

4. Ciò posto, non coglie nel segno il richiamo dell'Avvocatura ricorrente, non costituitasi nel primo grado di giudizio, alla cd fungibilità della detenzione, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 314, comma 4, cod proc pen e dell'art. 657 cod proc pen.

Come noto, secondo l'insegnamento delle SU del 10 luglio 2008, n.31416, PG in proc Cascio, Rv.240113-01, deve essere esclusa una facoltà di scelta tra il ristoro e la fungibilità della detenzione.

Ciò, secondo una recente giurisprudenza, consente al giudice di verificare anche officiosamente che la detenzione sofferta non sia imputabile ad ulteriori pene da scontare (Sez. 4 - n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 - 01).

A ben vedere, però, è la norma istitutiva del diritto alla riparazione (art. 314, comma 4), interpretata nel senso della esclusione di ogni facoltà di scelta, che individua un tema di indagine su cui, a seguito della proposizione della domanda di indennizzo, può indirizzarsi l'iniziativa officiosa.

Per di più, va comunque precisato che, nel caso esaminato dalla sentenza sopra citata - che ha affermato la possibilità dell'esercizio del potere officioso per verificare l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare - il giudice della riparazione aveva comunque a disposizione i temi di indagine (appunto, le cd "piste probatorie" ) da approfondire mediante l'acquisizione della documentazione utile attivando i poteri d'ufficio, essendo stato prodotto nella fase di merito il certificato del casellario giudiziale del ricorrente, dal quale risultavano condanne definitive successive al periodo di sofferta detenzione.

5. Del tutto differente è invece il caso che qui occupa.

Qui viene in considerazione l'esistenza di un provvedimento, divenuto definitivo, con il quale l'indennizzo è già stato riconosciuto in relazione al medesimo periodo ovvero ad una frazione dello stesso.

Non si tratta allora di un tema di indagine astrattamente individuabile nell'ambito ricompreso nell'oggetto della domanda, così come definito dalla norma istitutiva del diritto alla riparazione, sul quale sarebbe possibile, in assenza della individuazione in concreto quanto meno di una " pista probatoria", una attivazione dei poteri ufficiosi del giudice.

L' esistenza di un precedente giudicato attiene ad un fatto estintivo o modificativo della domanda, non automaticamente individuabile nei temi di indagine e normalmente devoluto alla cognizione del giudice mediante eccezione.

6. Non possono allora che richiamarsi i principi ripetutamente affermati dalle sezioni civili di questa Corte di legittimità (per tutti , Sez.

U, n. 13916 del 16/06/2006 , Rv. 589695 - 01) secondo cui, nei gradi di merito, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio qualora però emerga da atti comunque prodotti.

Nel giudizio di cassazione, detta eccezione è rilevabile d'ufficio solo nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

La citata pronuncia delle Sezioni unite civili ha precisato che l' accertamento del giudicato non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione: ciò consente pertanto il superamento del divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la formazione del giudicato successiva alla conclusione dei precedenti gradi di giudizio.

Detto indirizzo, seppur con qualche oscillazione in cui si fa riferimento alla rilevabilità d'ufficio " in ogni stato e grado del processo" senza distinguere in ordine all'epoca della formazione del giudicato (Sez. 5, n. 16675 del 29/07/2011, Rv 618903 01; Sez.

L, n. 8607 del 03/04/2017, Rv. 643899 - 01 ), è comunque tutt'ora dominante.

Ne consegue dunque che, in base al principio esposto, il giudicato intervenuto tra le parti può essere rilevato nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione soltanto se formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

7. Consegue a quanto sopra illustrato che, nel caso di specie, il giudicato non può essere validamente dedotto ed eccepito con il presente ricorso.

Nel grado di merito, infatti, l'Avvocatura non si era costituita in giudizio, e ha dedotto l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato soltanto nella presente sede di legittimità.

Si tratta, però, di un provvedimento risalente all'anno 2015, divenuto definitivo nel medesimo anno e quindi formatosi in epoca molto anteriore alla pronuncia dell'ordinanza impugnata.8.

Deve infine rilevarsi che non soccorre il richiamo al principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M..

Detto principio era stato invero applicato in chiave ostativa nel caso di proposizione della medesima domanda di riparazione per ingiusta detenzione, invocandosi l'autorità di cosa giudicata per il provvedimento avente contenuto decisorio (ordinanza e non soltanto sentenza: Sez. 4, n. 24222 del 27/01/2015, Rinaldi, Rv. 263719 - 01).La questione, però, attesa la natura del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione così come ripetutamente tratteggiata, va correttamente inquadrata non già nella violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che attiene ai meccanismi del processo penale, bensì nell'ambito della proposizione della eccezione di giudicato, attinente invece alla tipologia di giudizio regolato dal principio dispositivo, temperato dalla possibilità di esercizio dei poteri officiosi.

Deve comunque sottolinearsi come, nel caso poc'anzi richiamato e definito con il riferimento all'art. 649 cod. proc pen., il Ministero resistente aveva comunque dedotto, durante la fase di merito, l'esistenza di un analogo procedimento instaurato dal ricorrente per l'ottenimento dell'indennizzo.

9. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Segue per legge la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1dt S2r (ba bett,1,7- ±-- PJ ftl\-4-e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1969 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con ordinanza emessa il 16 maggio: 2023, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 73, cmma 1, DPR 309/1990), per il periodo di detenZione agli arresti domiciliari sofferto intercorso tra il 16 marzo 2009 e il 21 ottobre 2009, liquidandogli la complessiva somma di €25.822,29 in base al calcolo artirr etico basato sulla indennità giornaliera. 2.Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze. Con unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 657 cod prc pen. Con altra ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bari, passata in giudicato, cui il Ministero delle Finanze aveva dato esecuzione, era stata liquidata al [OSCURATO:PERSONA] la somma di €25.295.00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione sofferta per il periodo intercorrente tra il 5/11/2008 e il 7/4/2009, parzialmente coincidente con quello preso in considerazione nella ordinanza impugnata. Si era pertanto verificata una inammissibile duplicazione del beneficio, con conseguente indebito arricchimento del Racanati, che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare ex officio, in ragione del carattere pubblico del rapporto e della natura solidaristica dell'istituto. Inoltre, detta duplicazione avrebbe dovuto essere rilevata in base al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. Pen., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ai fini della determinazione della pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di c:ustodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ.. (Sez U, n. 31416 del 10/07/2008, PG in proc Cascio, Rv. 240113 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che, secondo la ricostruzione della natura dell'istituto della riparazione ad opera della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione è governato dal principio dispositivo secondo gli ordinari canoni civilistici, per cui è onere dell'interessato dimostrare i fatti posti a base della domanda ( in primis la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione). Detto principio è però temperato dal richiamo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che attribuisce al giudice poteri istruttori d'ufficio, ossia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione (ex multis sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555 - 01; sez. 4 - n. 46468 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353 - 01), sempre però nell'ambito delle prospettazioni e allegazioni delle parti. Difatti, il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico: da ciò consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta ex artt. 213 o 738 cod.proc.civ. di copie D informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla stessa Amministrazione della giustizia. Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare d'ufficio o su richiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattori preclusivi all'indennizzo (tra le tante, Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, Rv. 226062- 01). 3. Tanto premesso, secondo quanto chiarito dagli ormai consolidati approdi della giurisprudenza civile successivi alla linea tracciata dalla fondamentale pronuncia delle Sez. U, n. 11353 del 17/06/2004 - Rv. 574225 - 01, la condizione per attivare il potere d'ufficio è che la necessità di acquisire la prova officiosa debba evidenziarsi in relazione alle cd " piste probatorie", ostia a quei temi comunque potenzialmente individuabili sulla base dell'oggetto della domanda e di quanto devoluto alla cognizione del giudice (cfr. ex multis, Sez. L, n. 33393 del 17/12/2019 ,Rv. 65628201;Sez. L, n. 28134 del 05/11/2018, Rv. 651494-01; Sez. L - n. 11845 del 15/05/2018, Rv 648821 - 01). Le pronunce citate ribadiscono costantemente che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare - purchè in definizione di una pista probatoria concretamente emersa - la dimostrazione di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrinnenti,sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova. 4. Ciò posto, non coglie nel segno il richiamo dell'Avvocatura ricorrente, non costituitasi nel primo grado di giudizio, alla cd fungibilità della detenzione, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 314, comma 4, cod proc pen e dell'art. 657 cod proc pen. Come noto, secondo l'insegnamento delle SU del 10 luglio 2008, n.31416, PG in proc Cascio, Rv.240113-01, deve essere esclusa una facoltà di scelta tra il ristoro e la fungibilità della detenzione. Ciò, secondo una recente giurisprudenza, consente al giudice di verificare anche officiosamente che la detenzione sofferta non sia imputabile ad ulteriori pene da scontare (Sez. 4 - n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 - 01). A ben vedere, però, è la norma istitutiva del diritto alla riparazione (art. 314, comma 4), interpretata nel senso della esclusione di ogni facoltà di scelta, che individua un tema di indagine su cui, a seguito della proposizione della domanda di indennizzo, può indirizzarsi l'iniziativa officiosa. Per di più, va comunque precisato che, nel caso esaminato dalla sentenza sopra citata - che ha affermato la possibilità dell'esercizio del potere officioso per verificare l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare - il giudice della riparazione aveva comunque a disposizione i temi di indagine (appunto, le cd "piste probatorie" ) da approfondire mediante l'acquisizione della documentazione utile attivando i poteri d'ufficio, essendo stato prodotto nella fase di merito il certificato del casellario giudiziale del ricorrente, dal quale risultavano condanne definitive successive al periodo di sofferta detenzione. 5. Del tutto differente è invece il caso che qui occupa. Qui viene in considerazione l'esistenza di un provvedimento, divenuto definitivo, con il quale l'indennizzo è già stato riconosciuto in relazione al medesimo periodo ovvero ad una frazione dello stesso. Non si tratta allora di un tema di indagine astrattamente individuabile nell'ambito ricompreso nell'oggetto della domanda, così come definito dalla norma istitutiva del diritto alla riparazione, sul quale sarebbe possibile, in assenza della individuazione in concreto quanto meno di una " pista probatoria", una attivazione dei poteri ufficiosi del giudice. L' esistenza di un precedente giudicato attiene ad un fatto estintivo o modificativo della domanda, non automaticamente individuabile nei temi di indagine e normalmente devoluto alla cognizione del giudice mediante eccezione. 6. Non possono allora che richiamarsi i principi ripetutamente affermati dalle sezioni civili di questa Corte di legittimità (per tutti , Sez. U, n. 13916 del 16/06/2006 , Rv. 589695 - 01) secondo cui, nei gradi di merito, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio qualora però emerga da atti comunque prodotti. Nel giudizio di cassazione, detta eccezione è rilevabile d'ufficio solo nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. La citata pronuncia delle Sezioni unite civili ha precisato che l' accertamento del giudicato non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione: ciò consente pertanto il superamento del divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la formazione del giudicato successiva alla conclusione dei precedenti gradi di giudizio. Detto indirizzo, seppur con qualche oscillazione in cui si fa riferimento alla rilevabilità d'ufficio " in ogni stato e grado del processo" senza distinguere in ordine all'epoca della formazione del giudicato (Sez. 5, n. 16675 del 29/07/2011, Rv 618903 01; Sez. L, n. 8607 del 03/04/2017, Rv. 643899 - 01 ), è comunque tutt'ora dominante. Ne consegue dunque che, in base al principio esposto, il giudicato intervenuto tra le parti può essere rilevato nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione soltanto se formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. 7. Consegue a quanto sopra illustrato che, nel caso di specie, il giudicato non può essere validamente dedotto ed eccepito con il presente ricorso. Nel grado di merito, infatti, l'Avvocatura non si era costituita in giudizio, e ha dedotto l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato soltanto nella presente sede di legittimità. Si tratta, però, di un provvedimento risalente all'anno 2015, divenuto definitivo nel medesimo anno e quindi formatosi in epoca molto anteriore alla pronuncia dell'ordinanza impugnata.8. Deve infine rilevarsi che non soccorre il richiamo al principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.. Detto principio era stato invero applicato in chiave ostativa nel caso di proposizione della medesima domanda di riparazione per ingiusta detenzione, invocandosi l'autorità di cosa giudicata per il provvedimento avente contenuto decisorio (ordinanza e non soltanto sentenza: Sez. 4, n. 24222 del 27/01/2015, Rinaldi, Rv. 263719 - 01).La questione, però, attesa la natura del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione così come ripetutamente tratteggiata, va correttamente inquadrata non già nella violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che attiene ai meccanismi del processo penale, bensì nell'ambito della proposizione della eccezione di giudicato, attinente invece alla tipologia di giudizio regolato dal principio dispositivo, temperato dalla possibilità di esercizio dei poteri officiosi. Deve comunque sottolinearsi come, nel caso poc'anzi richiamato e definito con il riferimento all'art. 649 cod. proc pen., il Ministero resistente aveva comunque dedotto, durante la fase di merito, l'esistenza di un analogo procedimento instaurato dal ricorrente per l'ottenimento dell'indennizzo. 9. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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