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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30219/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 ottobre 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 2 dell'imputazione) ed esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C. 2.745.000,00 di multa e alle pene accessorie di legge.

Secondo i giudici di merito, le emergenze istruttorie (documentazione relativa alle richieste di rilascio di nulla osta ai S.U.I. di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e Macerata; relazione tecnica del 25.6.2009 su quanto rinvenuto nel computer sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA]; testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano confermato l'invio dal parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo computer delle diverse richieste di autorizzazione al lavoro di numerosi soggetti, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultavano formali richiedenti delle citate autorizzazioni, i quali, però, avevano negato di averle effettuate) avevano consentito di accertare che il Mannozzi e il [OSCURATO:PERSONA] avevano compiuto, a fine di lucro, atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari indicati in imputazione, in violazione della legge vigente; nella specie, inviando, a mezzo di computer, richieste di nulla osta per lavoro subordinato, lavoro stagionale o lavoro in casi particolari, a nome proprio o a nome di datori di lavoro inconsapevoli, richieste risultate ideologicamente false in quanto avanzate per stranieri extracomunitari che pure avevano corrisposto somme di denaro per entrare in Italia, ma che non sarebbero mai stati assunti da alcuno dei formali richiedenti.

2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], formulando sei motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

"mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativa alla valutazione della chiamata in correità da parte del [OSCURATO:PERSONA]".

Secondo la difesa, la sentenza impugnata andava censurata con riguardo alle argomentazioni concernenti la mancata presentazione in giudizio dell'imputato a confutare la tesi accusatoria del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto che le dichiarazioni di costui finalizzate unicamente a discolpare sé stesso; non vi sarebbe, peraltro, prova che l'imputato avesse avuto un guadagno dai fatti di causa.2.2.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione della condotta contestata nel reato di truffa tentata o consumata.

Secondo la difesa, tutte le richieste sarebbero state formulate dal [OSCURATO:PERSONA] "su atti inidonei per il regolare ingresso degli stranieri" nel territorio dello Stato, tanto che alcun soggetto sarebbe arrivato in Italia e che, conseguentemente, la condotta accertata avrebbe dovuto essere sussunta sotto il paradigma del reato di truffa tentata o consumata.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) e comma 3-ter lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998 e mancata applicazione della fattispecie più lieve di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998.

Poiché nessun soggetto è entrato clandestinamente in Italia, si sarebbe dovuta applicare la fattispecie più lieve che prevede la pena da uno a cinque anni, con la conseguenza che detto reato sarebbe ormai prescritto.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della norma di cui alla fattispecie del tentativo ex art. 56 cod. pen. e ha sostenuto che, non potrebbe applicarsi al caso concreto la fattispecie contestata non avendo alcun soggetto fatto ingresso nel territorio dello Stato, ma semmai l'ipotesi del tentativo.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della norma relativa all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis lett. a) d.lgs. n. 286 del 1998".

Ha, in proposito, evidenziato che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, aveva escluso l'aggravante di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 mentre nel determinare il trattamento sanzionatorio aveva aumentato la pena base per la suddetta aggravante, sicché si sarebbe "fatta confusione a discapito del ricorrente".

2.6. Con il sesto motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale: le circostanze attenuanti generiche avrebbero potuto essere concesse in quanto i fatti non hanno cagionato alcun concreto danno e, in ogni caso, non sarebbe stata accertata l'entità dello stesso; la pena avrebbe potuto essere contenuta nel minimo per la medesima ragione e la mancata presenza dell'imputato al processo avrebbe potuto essere stata determinata da una reale mancanza di conoscenza da parte sua del processo.3.

Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente ha censurato la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà della motivazione sulla valutazione della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], le censure del ricorrente, oltre a riproporre in questa sede, profili di doglianza già valutati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici, sono volte, in buona sostanza, a prefigurare una diversa e/o alternativa lettura dei dati processuali, peraltro, con confrontandosi con le precise e puntuali osservazioni dei giudici di merito.

E in vero, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 192 cod. proc. pen., procedendo, in primo luogo, a esaminare le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenute, secondo i criteri tutti fissat dalla giurisprudenza di legittimità in materia, assolutamente credibili e, di seguito, evidenziando i plurimi elementi documentali e dichiarativi a conforto delle stesse, desunti - come in precedenza cennato - dalla documentazione relativa alle richieste di rilascio di nulla osta ai S.U.I. di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e Macerata, dalla relazione tecnica del 25.6.2009 su quanto rinvenuto nel computer sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA], dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano confermato l'invio dal parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo computer delle diverse richieste di autorizzazione al lavoro di numerosi soggetti, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultavano formali richiedenti delle citate autorizzazioni, i quali, però, avevano negato di averle effettuate.

Va, inoltre, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.

2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato e ritenuto in quello di truffa, tentata o consumata.

E in vero, la Corte di appello di Ancona ha evidenziato nella decisione impugnata l'assoluta diversità delle fattispecie, avuto riguardo agli elementi costitutivi delle stesse e al bene giuridico protetto (cfr. pag. 28 della decisione impugnata).

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare del tutto genericamente enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza confrontarsi criticamente con le argomenta2:ioni poste a fondamento della pronuncia della Corte territoriale.

3. Medesime considerazioni vanno effettuate con riguardo al quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce lo stesso vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla configurazione dell'ipotesi tentata del reato ritenuto, non avendo nessun soggetto fatto ingresso nel territorio dello Stato.

E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di appello di Ancona esattamente interpretato la norma di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte.

E', infatti, principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "in tema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio" (Cass. Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127 - 01).

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che, poiché nessun soggetto è entrato clandestinamente in Italia, si sarebbe dovuta applicare la fattispecie più lieve che prevede la pena da uno a cinque anni di reclusione, perché manifestamente infondato, tenuto conto della citata giurisprudenza di legittimità in tema di disciplina dell'immigrazione e della circostanza accertata dai giudici di merito che la predisposizione della documentazione ritenuta ideologicamente falsa concerneva un numero consistente di cittadini extracomunitari.5.

Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso perché assolutamente generico.

Al di là dell'evidente errore materiale contenuto nella decisione di primo grado, confermata dalla Corte di appello di Ancona, con riguardo all'indicazione all'art. 3 -bis lett. c -bis, in luogo del comma 3 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998, la doglianza secondo cui si sarebbe "fatta un po' di confusione a discapito dell'imputato", non consente di ravvisare la dedotta violazione di legge.

6. Infine, inammissibile è il sesto motivo di ricorso.

Tanto l'esclusione in favore dell'imputato della conced bilità delle circostanze attenuanti generiche che la concreta misura della pena inflittagli sono state motivate in maniera assolutamente adeguata e congrua.

La Corte territoriale ha messo, al riguardo, in evidenza non solo la gravità della condotta accertata, ma anche la personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali, denotanti una notevole capacità a delinquere.

Tale valutazione resiste alle censure formulate, sul punto, dal ricorrente che, in parte, riproducono profili di doglianza già valutati e, in parte, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

Per completezza, giova osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indic:ati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez: 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560) e che la Corte di appello di Ancona di detto principio ha fatto corretta applicazione.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede, con la quale [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a) e 3-ter lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 2 dell'imputazione) ed esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C. 2.745.000,00 di multa e alle pene accessorie di legge. Secondo i giudici di merito, le emergenze istruttorie (documentazione relativa alle richieste di rilascio di nulla osta ai S.U.I. di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e Macerata; relazione tecnica del 25.6.2009 su quanto rinvenuto nel computer sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA]; testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano confermato l'invio dal parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo computer delle diverse richieste di autorizzazione al lavoro di numerosi soggetti, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultavano formali richiedenti delle citate autorizzazioni, i quali, però, avevano negato di averle effettuate) avevano consentito di accertare che il Mannozzi e il [OSCURATO:PERSONA] avevano compiuto, a fine di lucro, atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari indicati in imputazione, in violazione della legge vigente; nella specie, inviando, a mezzo di computer, richieste di nulla osta per lavoro subordinato, lavoro stagionale o lavoro in casi particolari, a nome proprio o a nome di datori di lavoro inconsapevoli, richieste risultate ideologicamente false in quanto avanzate per stranieri extracomunitari che pure avevano corrisposto somme di denaro per entrare in Italia, ma che non sarebbero mai stati assunti da alcuno dei formali richiedenti. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], formulando sei motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativa alla valutazione della chiamata in correità da parte del [OSCURATO:PERSONA]". Secondo la difesa, la sentenza impugnata andava censurata con riguardo alle argomentazioni concernenti la mancata presentazione in giudizio dell'imputato a confutare la tesi accusatoria del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto che le dichiarazioni di costui finalizzate unicamente a discolpare sé stesso; non vi sarebbe, peraltro, prova che l'imputato avesse avuto un guadagno dai fatti di causa.2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione della condotta contestata nel reato di truffa tentata o consumata. Secondo la difesa, tutte le richieste sarebbero state formulate dal [OSCURATO:PERSONA] "su atti inidonei per il regolare ingresso degli stranieri" nel territorio dello Stato, tanto che alcun soggetto sarebbe arrivato in Italia e che, conseguentemente, la condotta accertata avrebbe dovuto essere sussunta sotto il paradigma del reato di truffa tentata o consumata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) e comma 3-ter lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998 e mancata applicazione della fattispecie più lieve di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Poiché nessun soggetto è entrato clandestinamente in Italia, si sarebbe dovuta applicare la fattispecie più lieve che prevede la pena da uno a cinque anni, con la conseguenza che detto reato sarebbe ormai prescritto. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della norma di cui alla fattispecie del tentativo ex art. 56 cod. pen. e ha sostenuto che, non potrebbe applicarsi al caso concreto la fattispecie contestata non avendo alcun soggetto fatto ingresso nel territorio dello Stato, ma semmai l'ipotesi del tentativo. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della norma relativa all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-bis lett. a) d.lgs. n. 286 del 1998". Ha, in proposito, evidenziato che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, aveva escluso l'aggravante di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 mentre nel determinare il trattamento sanzionatorio aveva aumentato la pena base per la suddetta aggravante, sicché si sarebbe "fatta confusione a discapito del ricorrente". 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale: le circostanze attenuanti generiche avrebbero potuto essere concesse in quanto i fatti non hanno cagionato alcun concreto danno e, in ogni caso, non sarebbe stata accertata l'entità dello stesso; la pena avrebbe potuto essere contenuta nel minimo per la medesima ragione e la mancata presenza dell'imputato al processo avrebbe potuto essere stata determinata da una reale mancanza di conoscenza da parte sua del processo.3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente ha censurato la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà della motivazione sulla valutazione della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], le censure del ricorrente, oltre a riproporre in questa sede, profili di doglianza già valutati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici, sono volte, in buona sostanza, a prefigurare una diversa e/o alternativa lettura dei dati processuali, peraltro, con confrontandosi con le precise e puntuali osservazioni dei giudici di merito. E in vero, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 192 cod. proc. pen., procedendo, in primo luogo, a esaminare le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenute, secondo i criteri tutti fissat dalla giurisprudenza di legittimità in materia, assolutamente credibili e, di seguito, evidenziando i plurimi elementi documentali e dichiarativi a conforto delle stesse, desunti - come in precedenza cennato - dalla documentazione relativa alle richieste di rilascio di nulla osta ai S.U.I. di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] e Macerata, dalla relazione tecnica del 25.6.2009 su quanto rinvenuto nel computer sequestrato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA], dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano confermato l'invio dal parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo computer delle diverse richieste di autorizzazione al lavoro di numerosi soggetti, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultavano formali richiedenti delle citate autorizzazioni, i quali, però, avevano negato di averle effettuate. Va, inoltre, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. 2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato e ritenuto in quello di truffa, tentata o consumata. E in vero, la Corte di appello di Ancona ha evidenziato nella decisione impugnata l'assoluta diversità delle fattispecie, avuto riguardo agli elementi costitutivi delle stesse e al bene giuridico protetto (cfr. pag. 28 della decisione impugnata). A fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare del tutto genericamente enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza confrontarsi criticamente con le argomenta2:ioni poste a fondamento della pronuncia della Corte territoriale. 3. Medesime considerazioni vanno effettuate con riguardo al quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce lo stesso vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla configurazione dell'ipotesi tentata del reato ritenuto, non avendo nessun soggetto fatto ingresso nel territorio dello Stato. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di appello di Ancona esattamente interpretato la norma di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte. E', infatti, principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "in tema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio" (Cass. Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127 - 01). 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che, poiché nessun soggetto è entrato clandestinamente in Italia, si sarebbe dovuta applicare la fattispecie più lieve che prevede la pena da uno a cinque anni di reclusione, perché manifestamente infondato, tenuto conto della citata giurisprudenza di legittimità in tema di disciplina dell'immigrazione e della circostanza accertata dai giudici di merito che la predisposizione della documentazione ritenuta ideologicamente falsa concerneva un numero consistente di cittadini extracomunitari.5. Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso perché assolutamente generico. Al di là dell'evidente errore materiale contenuto nella decisione di primo grado, confermata dalla Corte di appello di Ancona, con riguardo all'indicazione all'art. 3 -bis lett. c -bis, in luogo del comma 3 -bis del d.lgs. n. 286 del 1998, la doglianza secondo cui si sarebbe "fatta un po' di confusione a discapito dell'imputato", non consente di ravvisare la dedotta violazione di legge. 6. Infine, inammissibile è il sesto motivo di ricorso. Tanto l'esclusione in favore dell'imputato della conced bilità delle circostanze attenuanti generiche che la concreta misura della pena inflittagli sono state motivate in maniera assolutamente adeguata e congrua. La Corte territoriale ha messo, al riguardo, in evidenza non solo la gravità della condotta accertata, ma anche la personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali, denotanti una notevole capacità a delinquere. Tale valutazione resiste alle censure formulate, sul punto, dal ricorrente che, in parte, riproducono profili di doglianza già valutati e, in parte, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. Per completezza, giova osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indic:ati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez: 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560) e che la Corte di appello di Ancona di detto principio ha fatto corretta applicazione. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 30219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris