CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ORDINANZA dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, rilevato che l’istanza vada accolta perché adeguatamente documentata in merito all’errore materiale dell’omessa liquidazione delle spese alle parti civili ricorrenti dovuta a una mera svista del Collegio della Settima Sezione Penale che nell’ordinanza aveva già liquidato le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non aveva liquidato le spese anche delle altre parti civili, P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla ordinanza-documento sez. 7, n. 11565/2025 del 28/02/2025, sul ricorso n. 38189/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "in favore dello Stato", devono scriversi e leggersi le seguenti parole: "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] In caso di diffusione