CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Taranto, in data 16 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art.56, 628 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione dell'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. per carenza e manifesta illogicità della motivazione Il ricorso è inammissibile. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica le ragioni che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nello specifico, infatti, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a dedurre un vizio motivazionale, senza fornire alcuna indicazione circa gli elementi dai quali questo emergerebbe. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorse (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Rom