Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2026
ECLI:EU:T:2026:428
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0493
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione, a cinque giudici)
1
o
luglio 2026 (
*1
)
«Appalti pubblici di servizi – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara – Prestazione di servizi di sicurezza privata – Decisione di non includere il ricorrente tra gli operatori preselezionati – Punto 11.1, secondo comma, lettera c), e punto 39.2 dell’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione»
Nella causa T‑493/24,
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Tripoli (Libia), rappresentata da L. Vidal, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
, rappresentata da E. Raoult, avvocata,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione, a cinque giudici),
composto da S. Papasavvas, presidente, K. [OSCURATO:PERSONA]-Bańczyk, R. da [OSCURATO:PERSONA], H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e T. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: H. Eriksson, amministratrice,
vista l’ordinanza del 6 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/EUBAM Libia (T‑493/24 R, non pubblicata, EU:T:2024:886),
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 13 gennaio 2026,
ha pronunciato la presente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), divenuta definitiva il 10 settembre 2024, di non selezionarla come candidato invitato a presentare un’offerta nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura di servizi di sicurezza privata; in secondo luogo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 5 settembre 2024, avente ad oggetto il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente il 29 agosto 2024, volta a ottenere l’autorizzazione a presentare un’offerta nell’ambito della summenzionata procedura; in terzo luogo, di qualsiasi atto che deriverebbe o sarebbe stato reso possibile dalle due precedenti decisioni; in quarto luogo, della gara d’appalto organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di servizi di sicurezza privata e, in quinto luogo, dell’appalto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e un consorzio comprendente la società [OSCURATO:PERSONA] LLC e [OSCURATO:PERSONA] LLC.
Fatti
2
[OSCURATO:PERSONA] è stata istituita con la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2013, L 138, pag. 15
).
3
Con lettera del 17 luglio 2024 [Ares (2024)518542] (in prosieguo: la «decisione del 17 luglio 2024»), il direttore del servizio degli strumenti di politica estera della Commissione europea ha constatato, per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025, l’esistenza di una crisi in Libia ai sensi dell’articolo 2, punto 21, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU 2018, L 193, pag. 1
, in prosieguo: il «regolamento finanziario»).
4
Nella decisione del 17 luglio 2024, viene precisato che il riconoscimento dell’esistenza di una crisi avviene ai fini dell’applicazione di procedure flessibili di aggiudicazione degli appalti, conformemente al punto 11.1, secondo comma, lettera c), e al punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario. Il direttore del servizio degli strumenti di politica estera della Commissione chiede peraltro ai capi missione interessati di fare riferimento a detta decisione per giustificare il ricorso a procedure negoziate in situazione di crisi.
5
La ricorrente è una società di diritto libico specializzata nell’ambito delle attività private per la sicurezza. Nel novembre 2023, essa si è presentata alla [OSCURATO:PERSONA] per proporre i suoi servizi.
6
Il 6 agosto 2024, nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto la gara d’appalto ristretta EUBAM-24-24-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «gara d’appalto»), volta ad avviare una contrattazione con società libiche di servizi di sicurezza privata a favore della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi membri, delle sue attività e dei suoi beni a Tripoli (Libia). Essa ha invitato a sottoporre offerte sei società di sicurezza accreditate, selezionate in un elenco di 18 operatori di sicurezza riconosciuti in Libia. Il termine massimo per la presentazione delle offerte era inizialmente fissato all’11 settembre 2024, in seguito prorogato al 16 settembre 2024.
7
Con due lettere, datate 29 agosto e 2 settembre 2024, la ricorrente ha chiesto di poter partecipare alla gara d’appalto, di cui era venuta a conoscenza con mezzi propri.
8
Con lettera del 5 settembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] le ha risposto indicando in particolare i seguenti elementi:
«L’EUBAM Libia applica “procedure di aggiudicazione degli appalti flessibili”, ai sensi del punto 11.1, [secondo comma, lettera c),] e del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario (…)».
9
Con lettera del 9 settembre 2024, la ricorrente ha replicato sostenendo, in particolare, che, a suo avviso, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione imponeva all’amministrazione aggiudicatrice di dimostrare che l’appalto era finalizzato a rispondere a un evento imprevedibile e che tale evento derivava direttamente dalla situazione di crisi, condizioni che non sarebbero soddisfatte nella presente fattispecie. Invocando tale interpretazione, la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di annullare la gara d’appalto e di organizzarne un’altra, nell’ambito di qualsiasi procedura di aggiudicazione applicabile, che non la escluda.
10
Con lettera dell’11 settembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla lettera della ricorrente del 9 settembre 2024 comunicandole, in sostanza, in primo luogo, che proprio con riferimento alla situazione di crisi e all’applicazione delle procedure flessibili di aggiudicazione di appalti, richiamate nella decisione del 17 luglio 2024 (v. il precedente paragrafo 3), essa aveva fatto ricorso, nel caso di specie, alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara e, in secondo luogo, che essa non era tenuta a invitare a presentare un’offerta tutti gli operatori accreditati in Libia.
11
Da una lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2024 emerge che l’appalto EUBAM-24-24-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è stato aggiudicato a un consorzio formato da due società diverse dalla ricorrente.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva al più tardi il 10 settembre 2024, data di chiusura della gara d’appalto, di non selezionarla come candidato invitato a presentare un’offerta nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione per la fornitura di servizi di sicurezza privata;
–
annullare la decisione del 5 settembre 2024 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] respinge la sua domanda, formulata il precedente 29 agosto, di essere autorizzata a presentare un’offerta nell’ambito della procedura di gara;
–
annullare qualsiasi decisione o qualsiasi atto che deriverebbe o sarebbe stato reso possibile dalle due precedenti decisioni, in particolare nell’ambito della procedura di gara;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese.
13
Nella replica, la ricorrente ribadisce, in sostanza, i primi due capi delle conclusioni sopra riportati, aggiungendo alle conclusioni due capi affinché il Tribunale voglia:
–
annullare la gara d’appalto;
–
annullare l’appalto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e un consorzio che raggruppa la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
14
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
15
Nel ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto da cui sarebbe viziata la scelta, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, il secondo, su un errore manifesto di valutazione nel rispetto delle condizioni fattuali che consentono di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione e, il terzo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nelle decisioni di non includere la ricorrente tra gli operatori preselezionati e di negarle l’autorizzazione a presentare un’offerta. Nella replica, la ricorrente invoca per la prima volta un quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto libico.
Sull’oggetto della controversia con riferimento al primo e al secondo capo delle conclusioni
16
Anzitutto, si deve sottolineare che il primo capo delle conclusioni contenuto nel ricorso, che è identico al primo capo delle conclusioni contenuto nella replica, è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non includere la ricorrente tra gli operatori preselezionati per presentare un’offerta nell’ambito della gara d’appalto.
17
Il secondo capo delle conclusioni, presente nel ricorso e nella replica, verte sul rigetto esplicito da parte della [OSCURATO:PERSONA], espresso in una lettera del 5 settembre 2024, della domanda presentata dalla ricorrente con lettera del 29 agosto 2024 di essere autorizzata a presentare un’offerta nell’ambito della gara d’appalto.
18
Orbene, la mancata presa in considerazione della ricorrente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], al momento della redazione degli inviti indirizzati alle imprese che potevano sottoporre un’offerta, nonostante la manifestazione di interesse presentata dalla ricorrente nel novembre 2023, così come l’esistenza delle sue richieste del 20 agosto e del 2 settembre 2024, si è concretizzata e si confonde con il rifiuto espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 5 settembre 2024 alla richiesta della ricorrente del 29 agosto 2024. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia invitato la ricorrente a presentare un’offerta non va oltre il rifiuto esplicito espresso nella sua lettera del 5 settembre 2024 e quindi non ha una portata autonoma rispetto a tale lettera. Inoltre, è solo in tale lettera che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i motivi di fatto e di diritto alla base di detto rifiuto, consentendo in tal modo alla ricorrente di proporre un ricorso e al Tribunale di essere in grado di esercitare il suo controllo di legalità sulla decisione recante il rifiuto in questione. In tale contesto, occorre precisare che la risposta della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 settembre 2024 costituisce semplicemente un ampliamento delle considerazioni svolte nella lettera del 5 settembre 2024. Queste due lettere costituiscono un insieme indivisibile, pertanto la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 5 settembre 2024 dev’essere lettera congiuntamente alla lettera dell’11 settembre 2024.
19
Tenuto conto di tali elementi, i primi due capi delle conclusioni si fondono sotto il profilo del loro oggetto e, di conseguenza, devono essere affrontati come un insieme, dal momento che, in sostanza, entrambi vertono sul rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di includere la ricorrente tra gli operatori preselezionati per presentare un’offerta.
Sulla ricevibilità del terzo capo delle conclusioni contenuto nel ricorso e del terzo e del quarto capo delle conclusioni contenuti nella replica
20
Con il terzo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede di annullare «qualsiasi decisione o qualsiasi atto che deriverebbe o sarebbe stato reso possibile dalle due precedenti decisioni, in particolare nell’ambito della procedura di gara».
21
A tal proposito, si deve constatare che né tale capo delle conclusioni, né il testo del ricorso contengono una qualsiasi precisazione riguardo agli atti che deriverebbero o sarebbero stati resi possibili dalla lettera del 5 settembre 2024, letta congiuntamente alla lettera dell’11 settembre 2024. Dalla giurisprudenza risulta che siffatti capi delle conclusioni non indicano l’oggetto di una controversia in maniera sufficientemente precisa e che essi devono pertanto essere respinti, in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale (v. sentenza del 12 maggio 2017, Costa/Parlamento,
T‑15/15 e T‑197/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:332
, punto
34
e giurisprudenza citata).
22
Il terzo e quarto capo delle conclusioni contenuti nella replica fanno effettivamente riferimento, con precisione, a nuovi atti di cui si chiede l’annullamento. Nondimeno, essi sono manifestamente irricevibili, poiché non sono stati formulati nella fase del ricorso, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura. A tal riguardo, occorre ricordare che, in linea di principio, un atto successivo, adottato nelle more del giudizio, non può essere considerato come un elemento nuovo in funzione del quale la ricorrente possa modificare le sue conclusioni senza che la materia stessa del contendere ne risulti modificata (v., in tal senso, sentenze del 25 settembre 1979, Commissione/Francia,
232/87
,
EU:C:1979:215
, punto
3
, e del 10 luglio 1990, Automec/Commissione,
T‑64/89
,
EU:T:1990:42
, punto
69
). Di conseguenza, il fatto che gli atti menzionati nel terzo e nel quarto capo delle conclusioni della replica siano stati adottati dopo la presentazione del presente ricorso non può giustificare una modifica dell’oggetto della controversia quale circoscritto nell’atto introduttivo del giudizio.
23
Inoltre, si deve parimenti sottolineare che tali capi delle conclusioni non possono essere ritenuti ricevibili sotto il profilo di un adattamento del ricorso in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Infatti, ai sensi di tale disposizione, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, entro e non oltre due settimane dalla notifica di una decisione di fissare la data dell’udienza di discussione o prima della notifica della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. Orbene, nella presente fattispecie, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che un atto di cui si era chiesto l’annullamento nella fase del ricorso sarebbe stato sostituito da un altro atto avente il medesimo oggetto. Peraltro, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’adattamento del ricorso va effettuato con atto separato, il che non avviene nella specie.
24
Da quanto precede discende che il terzo capo delle conclusioni del ricorso, nonché il terzo e il quarto capo delle conclusioni della replica devono essere respinti in quanto irricevibili.
Nel merito
Sul primo motivo, vertente sull’errore di diritto riguardo alle disposizioni dell’articolo 164, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento finanziario, letto in combinato disposto con il punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I di tale regolamento, commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] scegliendo di far ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
25
Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], facendo ricorso, nel caso di specie, alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, ha violato il regolamento finanziario. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore facendo riferimento, nella sua lettera del 5 settembre 2024, letta congiuntamente alla lettera dell’11 settembre 2024, a un’applicazione del punto 11.1, secondo comma, lettera c), e del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.
26
La ricorrente rammenta che, secondo il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, ai fini del punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato, sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell’ambito di una crisi. Tale disposizione consentirebbe tuttavia di soddisfare una sola delle tre condizioni previste al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario. Infatti, tale punto richiederebbe il soddisfacimento di tre condizioni, vale a dire la sussistenza di un evento imprevedibile, una situazione di estrema urgenza e un nesso causale tra l’evento imprevedibile e la situazione di estrema urgenza.
27
Orbene, nel caso di specie, il riconoscimento di una situazione di crisi avrebbe consentito di soddisfare solo la seconda condizione prevista dal punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, vale a dire la sussistenza di una situazione di estrema urgenza. Per contro, contrariamente a quanto lascerebbero supporre le lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 5 e dell’11 settembre 2024, le altre due condizioni non sarebbero soddisfatte. Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe giustificato la mancata presa in considerazione della ricorrente indicando, come unico motivo, una «situazione di crisi», riconosciuta per la Libia nella decisione del 17 luglio 2024 (v. il precedente punto 2), essa non avrebbe giustificato legalmente la sua scelta.
28
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
29
Le parti controvertono in sostanza sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA], facendo ricorso a una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il regolamento finanziario. Più precisamente, il punto controverso riguarda la giustificazione addotta dalla [OSCURATO:PERSONA], che si fonda sul punto 11.1, secondo comma, lettera c), e sul punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, giustificazione che la ricorrente ritiene errata. Si tratta di stabilire se le disposizioni del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario ricomprendano tutte le condizioni previste dal punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, o soltanto talune di esse.
30
Secondo la ricorrente, il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, enunciando che «sono assimilati a situazioni di estrema urgenza (…) gli interventi effettuati nell’ambito di una crisi», soddisferebbe solo la condizione legata alla sussistenza di una «estrema urgenza», ad esclusione delle altre condizioni di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario. In udienza, la ricorrente ha precisato che nella replica, invocando il carattere imputabile di un «evento imprevedibile», condizione prevista dal punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, essa aveva solo fatto riferimento al nesso causale che dovrebbe esistere tra l’«estrema urgenza» e gli «eventi imprevedibili» di cui alla medesima disposizione. Ne conseguirebbe che essa non avrebbe affrontato la nozione di «circostanze eccezionali» facente parte dell’ultima condizione prevista da detto punto. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], in udienza essa ha nuovamente rilevato che il testo del punto 39.2, prima frase, dell’allegato I del regolamento finanziario comprendeva tutte le condizioni enunciate al punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato.
31
Al riguardo, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento finanziario, quando si tratta di azioni esterne agli appalti di cui al capo 3 si applicano le disposizioni generali in materia di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo VII, capo 1, di tale regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche previste nel capo 3 dell’allegato I del regolamento medesimo.
32
In merito a dette disposizioni generali, l’articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario prevede che gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio dell’Unione europea rispettino i principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento e di non discriminazione. Ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.
33
In forza dell’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, possono assumere la forma di una procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera f), del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, in particolare in «circostanze eccezionali» chiaramente definite nell’allegato I di detto regolamento.
34
Secondo il punto 11.1, primo comma, dell’allegato I del regolamento finanziario, ove ricorra alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice rispetta le modalità di negoziazione stabilite all’articolo 164, paragrafo 4, del medesimo [regolamento].
35
Ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a prescindere dal valore stimato dell’appalto, «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti ai punti 24, 26 e 41 [del medesimo allegato] e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all’amministrazione aggiudicatrice».
36
A tal riguardo, è importante sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario autorizza il ricorso a una procedura negoziata, a prescindere dal suo valore, quando sono soddisfatte, sostanzialmente, non tre, ma sei condizioni cumulative: in primo luogo, la procedura negoziata è«strettamente necessaria», in secondo luogo, sussistono «ragioni di estrema urgenza», in terzo luogo, «derivanti», in quarto luogo, da «eventi imprevedibili». In quinto luogo, occorre che sia «impossibile rispettare i termini» delle procedure di diritto comune «stabiliti ai punti 24, 26 e 41» del medesimo allegato del regolamento finanziario e, in sesto luogo, che «i motivi che giustificano tale estrema urgenza» non siano imputabili all’amministrazione aggiudicatrice.
37
Inoltre, il punto 39.2, prima frase, dell’allegato I del regolamento finanziario dispone che «[a]i fini del punto [11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario], sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell’ambito di una crisi». La seconda frase di tale punto abilita l’ordinatore delegato, se del caso di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, a constatare la situazione di estrema urgenza e riesaminare la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.
38
Tali disposizioni sono tra quelle con cui il legislatore dell’Unione ha previsto, al capo 3 dell’allegato I del regolamento finanziario, regole specifiche per l’applicazione e l’attuazione di procedure di aggiudicazione degli appalti nell’ambito delle azioni esterne dell’Unione.
39
Nella presente causa, tenuto conto delle diverse interpretazioni delle parti, occorre determinare quali condizioni, tra quelle enunciate al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, possono considerarsi soddisfatte applicando il punto 39.2 del medesimo allegato.
40
A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche degli obiettivi da essa perseguiti e del suo contesto (v. sentenza del 24 giugno 2014, Parlamento/Consiglio,
C‑658/11
,
EU:C:2014:2025
, punto
51
e giurisprudenza citata). Dall’altro lato, sempre secondo giurisprudenza costante, ogni deroga alle norme generali deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2008, Commissione/Italia,
C‑157/06
,
EU:C:2008:530
, punto
23
e giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, il carattere derogatorio del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario non solleva alcun dubbio.
–
Sull’interpretazione letterale del punto 39.2, prima frase, dell’allegato I del regolamento finanziario
41
Le interpretazioni del punto 39.2, prima frase, dell’allegato I del regolamento finanziario addotte dalle parti (v. il precedente punto 30) si basano essenzialmente su una lettura letterale che fa riferimento, in particolare, alla giurisprudenza della Corte relativa alle direttive in materia di appalti pubblici applicabili quando tali appalti sono aggiudicati sul territorio dell’Unione.
42
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte riguardante le direttive relative agli appalti pubblici, l’applicazione di una deroga avente ad oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è subordinata a tre presupposti cumulativi, vale a dire, in aggiunta a un evento imprevedibile, un’eccezionale urgenza inconciliabile con i termini imposti da altre procedure e un nesso causale tra l’evento imprevedibile e l’eccezionale urgenza che ne deriva (sentenza del 28 marzo 1996, Commissione/Germania,
C‑318/94
,
EU:C:1996:149
, punto
14
, e ordinanza del 20 giugno 2013, Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
C‑352/12
, non pubblicata,
EU:C:2013:416
, punto
50
).
43
Per le tre condizioni invocate segnatamente dalla ricorrente, vale a dire la sussistenza, oltre che di un evento imprevedibile, di un’estrema urgenza incompatibile con i termini imposti da altre procedure e di un nesso causale tra l’evento imprevedibile e l’estrema urgenza che ne deriva, le disposizioni relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come contenute nelle direttive sugli appalti pubblici e richiamate nella summenzionata giurisprudenza della Corte, sono praticamente identiche alle corrispondenti disposizioni del punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario. Di conseguenza, l’interpretazione che la Corte fornisce di detti requisiti può essere trasposta a tale punto.
44
Inoltre, risulta chiaramente dal testo stesso del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, citato al precedente punto 37, che l’assimilazione ivi operata tra l’«estrema urgenza» e gli «interventi effettuati nell’ambito di una crisi» dev’essere letta nel senso che sono soddisfatte la seconda, la terza e la quarta condizione di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato, menzionate al precedente punto 36.
45
Infatti, dal momento che l’Unione interviene nel quadro di una crisi, risulta caratterizzata una «estrema urgenza» ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario. Tale urgenza viene presentata, attraverso l’espressione impiegata dal legislatore, come il prodotto dell’intervento dell’Unione ritenuto necessario nell’ambito di una situazione di crisi. [OSCURATO:PERSONA], il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario crea letteralmente un’assimilazione tra, da un lato, gli «interventi effettuati nell’ambito di una crisi» e, dall’altro, «situazioni di estrema urgenza» ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato. Dai testi combinati di tali due disposizioni discende dunque che è la «situazione di crisi» a causare l’«intervento dell’Unione», qualificato
ex lege
come avente «estrema urgenza».
46
Ciò detto, resta il fatto che, contrariamente a quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, le altre tre condizioni previste al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, vale a dire quelle relative alla misura strettamente necessaria, all’impossibilità di rispettare i termini stabiliti per le procedure di diritto comune e all’insussistenza di imputabilità all’amministrazione aggiudicatrice, condizioni il cui rispetto non è contestato nella presente fattispecie dalla ricorrente, rimangono applicabili
ipso iure
, anche nel contesto particolare dell’applicazione del punto 39.2 del citato allegato.
47
Infatti, in un tale contesto, l’amministrazione aggiudicatrice rimane tenuta ad accertarsi che siano soddisfatte tutte le sei condizioni cumulative elencate al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, anche per quanto riguarda le condizioni diverse da quelle previste dal punto 39.2 del medesimo allegato.
48
Quindi, occorre che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni, inerenti alla stretta necessità, all’incompatibilità con i termini previsti dalle procedure di diritto comune e alla mancanza di imputabilità all’amministrazione aggiudicatrice, al fine di garantire la conformità di ogni procedura di aggiudicazione di appalti pubblici all’insieme delle condizioni di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario. Tuttavia, nella specie, la ricorrente non ha presentato argomenti specifici relativi a dette condizioni, né
a fortiori
ha sollevato censure relative alla loro violazione, come ha confermato in udienza.
–
Sull’interpretazione contestuale
49
L’interpretazione illustrata ai precedenti punti 44 e 45 è avvalorata dal contesto in cui si colloca il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario.
50
Infatti, laddove il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario fa riferimento, ai fini del punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato, a una situazione di «crisi», esso rimanda a un elemento che lo stesso legislatore ha definito all’articolo 2, punto 21, del medesimo regolamento. Secondo quest’ultima disposizione, una crisi corrisponde a «una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese o il suo vicinato» [articolo 2, punto 21, lettera a), del regolamento finanziario] o a situazioni «derivant[i]», in particolare, «da crisi provocate dall’uomo, come guerre o altri conflitti», o da altre circostanze straordinarie con effetti analoghi [articolo 2, punto 21, lettera b), del regolamento finanziario].
51
Orbene, tale definizione di «crisi», che figura all’articolo 2, punto 21, del regolamento finanziario, conferma e chiarisce la lettura del punto 39.2 dell’allegato I di tale regolamento, secondo cui il punto 39.2 riguarda la seconda, la terza e la quarta condizione di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato.
52
Infatti, tale definizione, associando strettamente la nozione di «crisi» nel contempo a una «situazione di pericolo» e al rischio di conflitti o di destabilizzazione, implica inevitabilmente che la nozione di «crisi» ricomprenda la nozione di «eventi imprevedibili». La nozione di «rischio di conflitti o di destabilizzazione» fa quindi necessariamente riferimento a una serie di eventi con impatto negativo, in particolare sulla pace o sulla stabilità, e quindi riflette e illustra pienamente la nozione di «eventi imprevedibili» richiamata al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario.
53
Inoltre, la nozione di «situazione di pericolo» ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera a), del regolamento finanziario rimanda necessariamente alla possibilità che tali eventi accadano. La «situazione di pericolo» e il «rischio di conflitti o di destabilizzazione» non possono essere percepiti in modo indipendente l’una dall’altro, in quanto la prima deriva direttamente dal secondo. I termini «immediato o imminente», utilizzati nell’articolo 2, punto 21, lettera a), del regolamento finanziario, rafforzano tale idea, accentuando l’urgenza della situazione e stabilendo un nesso tra il pericolo esistente e il rischio di inasprimento verso un conflitto armato o una minaccia per la stabilità regionale. Tenuto conto di tale interdipendenza, il rapporto stabilito tra il pericolo esistente e il rischio di inasprimento verso un conflitto armato deve essere interpretato nel senso che esso implica un nesso causale.
54
Quindi, la nozione di «crisi» definita all’articolo 2, punto 21, del regolamento finanziario comprende non solo la terza e la quarta condizione di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, vale a dire l’estrema urgenza e l’imprevedibilità degli eventi, ma anche e necessariamente il nesso causale invocato, in particolare, nella giurisprudenza menzionata al precedente punto 42. Peraltro, qualora si facesse riferimento alla «crisi» sotto il profilo dell’articolo 2, punto 21, lettera b), del regolamento finanziario, si dovrebbe constatare che le situazioni su cui vertono tali disposizioni, in particolare quella «derivante da (…) crisi provocate dall’uomo, come guerre o altri conflitti», possono altrettanto provocare uno stato di estrema urgenza. Pertanto anche queste situazioni stabiliscono necessariamente il nesso causale.
–
Sull’interpretazione teleologica
55
L’interpretazione secondo cui il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario comprende la seconda, la terza e la quarta condizione di cui al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario trova ulteriore conferma nell’esame degli obiettivi attribuiti alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali risultano dall’articolo 38, secondo e terzo comma, e dagli articoli 42 e 43 TUE, nonché nell’esame delle finalità del diritto in materia di appalti pubblici applicato alla PESC.
56
A tal riguardo, è utile ricordare che la decisione 2013/233 è stata adottata in forza dell’articolo 28, dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 43, paragrafo 2, TUE. Le ultime due disposizioni si collocano nel titolo V, capo 2, sezione 2, del Trattato UE, relativo alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), che costituisce una componente essenziale della PESC.
57
In primo luogo, risulta dall’impianto sistematico degli articoli 42 e 43 TUE che il potere costituente dell’Unione, vale a dire gli Stati membri, ha inteso dotare la PESC, e più in particolare la PSDC, di un quadro giuridico specifico che consenta all’Unione di disporre di una capacità d’azione efficace per affrontare le situazioni di crisi.
58
Più precisamente, a termini dell’articolo 42, paragrafo 1, TUE, la PSDC costituisce parte integrante della PESC e «assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari». Tale disposizione mira a garantire che l’Unione sia in grado di impiegare, in modo concreto e operativo, mezzi idonei alle esigenze dei contesti nei quali intervengono. Orbene, la capacità operativa di detti mezzi sarebbe priva di effetto utile se non potesse essere mobilizzata con celerità, in particolare in situazioni caratterizzate da un rapido degrado delle condizioni relative alla sicurezza.
59
L’articolo 43, paragrafo 1, TUE, a sua volta, precisa la portata di tale capacità operativa elencando le missioni che possono essere affidate all’Unione, tra cui figurano, in particolare, le missioni di prevenzione dei conflitti, di mantenimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, che rientrano tra le missioni per la gestione delle crisi. Per loro stessa natura, tali missioni si inseriscono in contesti caratterizzati dall’urgenza, dall’imprevedibilità e dalla necessità di una reazione immediata. Ne consegue che gli autori del Trattato UE hanno inteso far sì che l’Unione possa intervenire in tempi compatibili con le esigenze relative a simili situazioni.
60
Tale requisito risulta corroborato dall’articolo 38 TUE, al quale del resto rinvia l’articolo 9 della decisione 2013/233. Tale disposizione affida al Comitato politico e di sicurezza (CPS), al primo comma, la sorveglianza della situazione internazionale e, al secondo comma, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione della crisi. L’attribuzione di tali competenze a un’entità permanente, specificamente incaricata di seguire l’evoluzione delle situazioni internazionali, rivela la volontà di assicurare una continuità dell’azione dell’Unione e una capacità di adattamento rapido alle circostanze, evitando ritardi decisionali incompatibili con la gestione di situazioni d’urgenza.
61
Dall’insieme di tali disposizioni, interpretate congiuntamente, e alla luce della loro finalità, consegue che la rapidità d’azione costituisce un elemento strutturale del quadro giuridico della PESC e della PSDC. Tale rapidità non deriva da semplici considerazioni di opportunità politica, ma rientra tra gli obiettivi essenziali perseguiti dal Trattato UE in materia di prevenzione e di gestione delle crisi, al fine di consentire all’Unione di intervenire in modo efficace in situazioni d’urgenza.
62
In secondo luogo, per quanto riguarda, in particolare, il diritto in materia di appalti pubblici dell’Unione, occorre ricordare che quest’ultimo si fonda sul principio fondamentale di una concorrenza aperta, leale e trasparente. Le deroghe a tale principio, in particolare il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione prevista dall’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, nonché dal punto 11.1, secondo comma, lettera c), e dal punto 39.2 dell’allegato I di detto regolamento, rivestono carattere eccezionale e, in quanto tali, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.
63
Tuttavia, le disposizioni previste per gli appalti pubblici riguardanti le azioni esterne devono essere interpretate in modo tale da contribuire effettivamente alla realizzazione delle finalità perseguite dal quadro giuridico della misura dell’Unione di cui trattasi.
64
Orbene, la PESC, e ancor più la PSDC, costituiscono un ambito d’azione particolare, generalmente caratterizzato da un imperativo di reattività e di flessibilità, specialmente in caso di crisi conclamata. Il diritto in materia di appalti pubblici applicabile alle azioni nell’ambito della PSDC si inserisce necessariamente in questa stessa logica.
65
A tal proposito, basandosi sulla nozione di «crisi», come definita dall’articolo 2, punto 21, del regolamento finanziario e ripresa al punto 39.2 dell’allegato I di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare i mezzi necessari per la gestione di una crisi a un regime specifico, tenuto conto delle esigenze connesse a tali situazioni, segnatamente dei requisiti di rapidità e di flessibilità inerenti alla PESC.
66
Il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario opera quindi una conciliazione tra, da un lato, il rigore che caratterizza il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, sia rispetto al principio di concorrenza che all’inquadramento rigoroso delle deroghe, e, dall’altro lato, l’imperativo di reattività proprio della PESC e della PSDC. Assimilando gli «interventi effettuati nell’ambito di una crisi» a una situazione di «estrema urgenza», tale disposizione instaura precisamente l’equilibrio richiesto tra disciplina di bilancio ed efficacia operativa.
67
Ne deriva che l’interpretazione del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, alla luce della nozione di «crisi», come definita all’articolo 2, punto 21, di detto regolamento, porta a considerare che l’espressione «interventi effettuati nell’ambito di una crisi» comprenda l’insieme degli elementi costitutivi dell’estrema urgenza, incluse le due condizioni complementari relative all’imprevedibilità dell’evento e all’esistenza di un nesso causale, quali previste al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I di tale regolamento.
–
Sull’interpretazione seguita nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA]
68
Nel caso di specie, nella sua risposta del 5 settembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato non solo il punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario, ma anche il punto 39.2 di tale allegato. Inoltre, nella misura in cui, nella sua lettera dell’11 settembre 2024, a complemento della sua risposta del 5 settembre 2024, essa si è fondata sull’esistenza di una «situazione di crisi» in Libia per giustificare la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione, siffatta precisazione evidentemente richiamava il punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, che dev’essere letto congiuntamente al punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato, come già illustrato.
69
In tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento, da un lato, al punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario e al punto 39.2 del medesimo allegato, nonché, dall’altro, alla nozione di «situazione di crisi», si è limitata a menzionare il quadro giuridico pertinente, senza equivocare sull’interpretazione che occorre adottare.
70
A tal proposito, si deve precisare che un operatore ha diritto di contestare la legittimità della constatazione di «situazione di crisi» invocata ai fini dell’applicazione di determinate procedure in materia di appalti pubblici contemplate nel regolamento finanziario, come quella di cui alla decisione del 17 luglio 2024.
71
Di conseguenza, si deve respingere integralmente il primo motivo in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’applicazione delle condizioni che consentono di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione in una situazione di crisi
72
Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcuna prova, come sarebbe stato previsto a suo carico, del fatto che la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione soddisfacesse, nel caso di specie, le condizioni previste dall’articolo 164, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento finanziario, letto in combinato disposto con il punto 11.1, secondo comma, lettera c), e il punto 39.2 dell’allegato I di detto regolamento. In tal modo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] diversi errori manifesti di valutazione dei fatti commessi nella sua lettera del 5 settembre 2024.
73
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che una «situazione di crisi» avrebbe giustificato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione. Infatti, sulla base delle informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue lettere del 5 e dell’11 settembre 2024, sarebbe impossibile accertare che tale «situazione di crisi» fosse effettivamente sussistita per quanto riguarda la Libia, che fosse ancora in corso al momento in cui era stata indetta la gara d’appalto e che gli interventi della [OSCURATO:PERSONA] fossero stati effettuati nell’ambito di una crisi. Con riguardo alla «situazione di crisi», certamente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento alla decisione del 17 luglio 2024. Tuttavia, tale decisione non costituirebbe in alcun modo una base giuridica sufficiente a giustificare la lettera del 5 settembre 2024. Detta decisione, che la [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe interpretare come una sorta di «autorizzazione generale», che la ricorrente non dovrebbe in ogni caso contestare, non sarebbe stata pubblicata né dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, né sul sito Internet EUR-Lex o su siti pubblici, e neppure dalla Commissione stessa.
74
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure dimostrato l’esistenza di un evento imprevedibile. Un simile evento non potrebbe consistere nel semplice fatto che, nel corso dell’estate del 2024, la [OSCURATO:PERSONA] avesse urgentemente necessitato di servizi di sicurezza privata. Infatti, la necessità per la [OSCURATO:PERSONA] di garantire la sicurezza del suo personale e delle sue strutture rappresenterebbe un’esigenza continuativa. La «situazione di crisi» invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe costituire la causa di un evento imprevedibile.
75
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
76
In primo luogo, la ricorrente osserva a giusto titolo che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova in merito alla dimostrazione di fatti idonei a soddisfare la condizione legata alla sussistenza di «circostanze eccezionali», come indicato dall’articolo 164, paragrafo 5, lettera f), del regolamento finanziario, e, pertanto, in particolare, alla sussistenza di una situazione di crisi ai sensi del punto 39.2 dell’allegato I di tale regolamento. Infatti, l’onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene (v., per analogia, sentenze dell’8 aprile 2008. Commissione/Italia,
C‑337/05
,
EU:C:2008:203
, punto
58
e giurisprudenza citata, e del 15 ottobre 2009, Commissione/Germania,
C‑275/08
, non pubblicata,
EU:C:2009:632
, punto
56
e giurisprudenza citata).
77
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non è legittimata a contestare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia soddisfatto l’onere della prova per quanto riguarda la giustificazione della scelta relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’esistenza di una situazione di crisi ai sensi del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario e che non viene neppure contestato che siano soddisfatte nella specie le altre condizioni stabilite al punto 11.1, secondo comma, lettera c), del medesimo allegato.
78
Infatti, nella sua lettera dell’11 settembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente osservato che il direttore del servizio degli strumenti di politica estera della Commissione, nella decisione del 17 luglio 2024, aveva «prorogato il riconoscimento della situazione di crisi e l’applicazione di procedure flessibili di acquisto». Con tali termini, la [OSCURATO:PERSONA] si riferiva in modo esplicito alla situazione di crisi per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
79
Al riguardo, inutilmente la ricorrente asserisce che le sarebbe stato «impossibile» sapere che per quel periodo sussisteva una situazione di crisi in Libia.
80
Al contrario, si deve considerare che la ricorrente, alla data della redazione delle lettere in questione della [OSCURATO:PERSONA] (il 5 e l’11 settembre 2024), fosse a conoscenza della sussistenza di una situazione di crisi riguardante la Libia per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
81
Infatti, sotto un primo profilo, occorre considerare che la ricorrente, che, del resto, è un operatore professionale dei servizi di sicurezza, poteva essere a conoscenza, alla data della redazione delle lettere della [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi (il 5 e l’11 settembre 2024), del contesto fattuale riguardo al quale era stata creata la [OSCURATO:PERSONA].
82
A tal proposito, dai considerando da 1 a 5 della decisione 2013/233 risulta che la creazione della [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 era stata influenzata dalla constatazione di una situazione di crisi in Libia. In particolare, dal considerando 3 di tale decisione, nella sua versione iniziale, si evince che, il 31 gennaio 2013, il Consiglio dell’Unione europea aveva approvato il concetto di gestione della crisi per una eventuale missione civile di [PSDC] in Libia. Inoltre, il considerando 5 della medesima decisione, sempre nella sua versione iniziale, precisa che la [OSCURATO:PERSONA] verrebbe condotta nel contesto di una situazione che potrebbe «deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna» dell’Unione fissati nell’articolo 21 TUE. Del resto, dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è una «operazione di gestione delle crisi».
83
Sotto un secondo profilo, la ricorrente non può ragionevolmente sostenere che essa ignorava, alla data della redazione delle lettere in questione della [OSCURATO:PERSONA] (il 5 e l’11 settembre 2024), il quadro fattuale che ha giustificato la proroga del mandato di quest’ultima per il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
84
In effetti, tra il 2014 e il 2023, la decisione 2013/233 è stata modificata da diverse decisioni del Consiglio, che segnatamente perseguivano l’obiettivo di prorogare il mandato della [OSCURATO:PERSONA] quale operazione di gestione delle crisi, in particolare a motivo della crisi esistente in Libia, tra cui l’ultima di tali decisioni – essendo ciò pertinente ai fini della presente controversia – è la decisione (PESC) 2023/1305 del Consiglio, del 26 giugno 2023, recante modifica della decisione 2013/233 (
GU 2023, L 161, pag. 68
).
85
In particolare, risulta dal considerando 3 della decisione 2023/1305 che, «[n]ell’ambito della revisione strategica della missione, il [CPS aveva] convenuto che [la [OSCURATO:PERSONA] dovesse] essere prorogata di due anni, fino al 30 giugno 2025, e che in tale periodo la missione [dovesse] contribuire a rafforzare la capacità delle pertinenti autorità e agenzi[e] libiche di gestire le frontiere della Libia, combattere la criminalità transfrontaliera, compresi la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e contrastare il terrorismo».
86
Orbene, la proroga fino al 30 giugno 2025, menzionata al considerando 3 della decisione 2023/1305, del mandato della [OSCURATO:PERSONA] in quanto operazione di «gestione delle crisi» si fonda sulla reiterazione del riconoscimento, da parte del Consiglio, dell’esistenza di una situazione di crisi perdurante in Libia.
87
Inoltre, la ricorrente deplora che la decisione del 17 luglio 2024 non sia stata pubblicata.
88
Tuttavia, seppure la ricorrente non abbia avuto accesso a tale decisione, si deve rammentare che essa ha avuto accesso al suo contenuto essenziale con la lettera dell’11 settembre 2024. Quest’ultima indicava, infatti, che il direttore del servizio degli strumenti di politica estera aveva prorogato il riconoscimento della situazione di crisi imperante in Libia, fermo restando che la crisi cui veniva fatto riferimento corrispondeva a quella definita al punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, disposizione già citata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 5 settembre 2024.
89
Ad ogni modo, il fatto di non aver avuto accesso alla decisione del 17 luglio 2024 non incide sulla realtà della constatazione di una situazione di crisi in Libia, riportata – in modo implicito, certamente – nel testo del considerando 3 della decisione 2023/1305. Su questo punto, è importante sottolineare che tale considerando fa parte del fondamento fattuale, di cui le parti devono essere a conoscenza, posto all’origine non soltanto della decisione del 17 luglio 2024, ma anche delle lettere del 5 e dell’11 settembre 2024. A motivo delle decisioni adottate dal Consiglio in merito alla proroga del mandato della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, tenuto conto del testo del considerando 3 della decisione 2023/1305, decisione, quest’ultima, che era stata pubblicata, si deve considerare che la ricorrente non poteva non essere informata della «situazione di crisi» presente in Libia, ai sensi del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario, nonché della proroga del suo riconoscimento fino al 30 giugno 2025.
90
In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un «evento imprevedibile» ai sensi del punto 11.1, secondo comma, lettera c), dell’allegato I del regolamento finanziario (v. il precedente punto 74), si deve ricordare, come risulta sostanzialmente dalle valutazioni formulate in risposta al primo motivo, che l’espressione «interventi effettuati nell’ambito di una crisi», richiamata al punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario e definita all’articolo 2, punto 21, lettera a), del medesimo regolamento, ricomprende in particolare la condizione legata alla sussistenza di un evento imprevedibile, a cui fa riferimento il punto 11.1, secondo comma, lettera c), di tale allegato. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a provare specificamente, oltre alla sussistenza di una situazione di crisi, quella di un evento imprevedibile.
91
A tal proposito, si deve constatare che la situazione di crisi sulla quale si fonda la decisione del 17 luglio 2024 si è effettivamente manifestata con eventi imprevedibili senza che la ricorrente abbia rimesso in discussione il nesso causale tra questi ultimi e la constatazione relativa all’estrema urgenza.
92
Infatti, come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA], senza contestazione da parte della ricorrente, essa ha affrontato, nel 2024, un mese prima che fosse indetto il bando di gara, atti di violenza scatenati a Tripoli dalla destituzione del governatore della Banca centrale libica. Tali ostilità hanno comportato la chiusura di strade, restrizioni degli spostamenti, scontri mortali e una semi-paralisi della regione a seguito di gravi disordini verificatisi nell’approvvigionamento di petrolio e carburante. Anche se la situazione si è stabilizzata a ottobre 2024, le tensioni soggiacenti sussistevano ancora alla data della redazione delle lettere contestate. A tale data, in Libia permaneva un contesto instabile, sprovvisto di un’autorità centrale affidabile e di un quadro amministrativo e giuridico prevedibile.
93
Orbene, questo esempio illustra la portata della nozione di «crisi» con riferimento alla condizione di «evento imprevedibile». Pertanto, gli argomenti della ricorrente, che si fondano su una pretesa mancanza di dimostrazione di un simile evento, non possono essere accolti. Infatti, la semplice dichiarazione di una crisi ai sensi del punto 39.2 dell’allegato I del regolamento finanziario presuppone, a priori, la sopravvenienza di eventi imprevedibili che, nella specie, non possono essere contestati.
94
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo di ricorso in quanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione
95
Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduce che, nella lettera del 5 settembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver effettuato un’indagine del mercato locale, selezionando società di sicurezza sulla base di documenti pubblici e degli elenchi forniti dall’Autorità di sicurezza degli impianti in Libia. Pur avendo riconosciuto che la ricorrente era un prestatore accreditato presso detta autorità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di escluderla dall’elenco dei candidati autorizzati a presentare un’offerta.
96
Orbene, secondo la ricorrente, in primo luogo, tale esclusione non potrebbe essere giustificata dall’affermazione secondo cui non esisterebbe alcun obbligo legale per la [OSCURATO:PERSONA] di invitare tutti gli operatori accreditati.
97
In secondo luogo, tale esclusione, fondata su criteri discriminatori, violerebbe i principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
98
In terzo luogo, secondo informazioni non contenute nelle lettere del 5 e dell’11 settembre 2024, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe segnatamente ammesso società per le quali i legami dei rispettivi dirigenti con determinati gruppi islamici libici sarebbero controversi, nonché altri operatori associati a incidenti negativi accaduti in passato.
99
In quarto luogo, considerato che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del controricorso, ha indicato che sarebbe stata privilegiata la selezione di entità che avevano già lavorato con la [OSCURATO:PERSONA], tale criterio sarebbe sufficiente, di per sé, per viziare l’intera procedura di gara d’appalto, in quanto la selezione o la preselezione possono avvenire solo sulla base di criteri oggettivi fondati su qualità intrinseche dell’offerta del candidato. Inoltre, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], che figura anch’essa nel controricorso, secondo cui essa avrebbe privilegiato società aventi una sede a [OSCURATO:PERSONA], un complesso situato a Tripoli, sarebbe una pura affermazione non sostenuta da elementi versati nel fascicolo, e per di più tale affermazione equivarrebbe a un criterio manifestamente fortuito. Nel caso di specie, comunque, i prestatori di servizi che si sono aggiudicati il contratto EUBAM-24-24-[OSCURATO:PERSONA] sarebbero società residenti al di fuori di [OSCURATO:PERSONA].
100
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
101
In via preliminare, occorre ricordare che, come già sottolineato al precedente punto 32, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio secondo cui tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza non trova applicazione nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice faccia ricorso alla procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.
102
In applicazione di tali disposizioni, è già stato statuito che, quando l’amministrazione aggiudicatrice ha validamente stabilito che erano soddisfatte le condizioni per ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, non si può addebitarle di aver violato il principio della parità di trattamento in quanto determinate imprese operanti sul mercato interessato da tale procedura non sono state invitate a presentare un’offerta (sentenza del 6 settembre 2023, Enmacc/Commissione,
T‑1/23
, non pubblicata,
EU:T:2023:506
, punto
120
). Sempre ai sensi della giurisprudenza, una parte ricorrente che aveva chiesto di essere invitata a presentare un’offerta nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara non può rivendicare che il principio della parità di trattamento doveva essere rispettato in tutte le fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto in detta procedura (sentenza del 6 settembre 2023, Enmacc/Commissione,
T‑1/23
, non pubblicata,
EU:T:2023:506
, punto
121
).
103
Orbene, da un lato, è pacifico che la presente causa verte su una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Dall’altro, risulta dalle considerazioni che precedono che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva messo in atto legalmente detta procedura. In tali condizioni, la ricorrente, quale impresa non invitata a sottoporre un’offerta, non può avvalersi della violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
104
In queste circostanze, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione del diritto libico
105
Con un motivo sollevato per la prima volta ai punti da 66 a 72 della replica, la ricorrente sostiene che l’«offerta selezionata e quindi il contratto EUBAM-24-24-[OSCURATO:PERSONA]» sono contrari alla legislazione libica, poiché attribuirebbero prestazioni di sicurezza privata a un prestatore non libico, mentre, secondo tale legislazione, in sostanza, nessuna società estera può fornire a qualunque titolo prestazioni di sicurezza private sul territorio libico.
106
Al riguardo, è sufficiente rilevare che tale motivo è stato sollevato a sostegno del quarto capo delle conclusioni, menzionato nella replica. Orbene, poiché tale capo delle conclusioni è irricevibile (v. il precedente punto 24), il motivo sollevato a suo sostegno deve di conseguenza essere respinto.
Sulle spese
107
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
108
Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.
109
Nel caso di specie, anche se la ricorrente è rimasta soccombente, si deve constatare che la rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stata regolarmente convocata, non si è presentata all’udienza inizialmente fissata dal Tribunale al 4 dicembre 2025 e non ha fornito alcuna giustificazione per tale assenza, fatti di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.
110
Il Tribunale ritiene che sia fatta un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie ponendo a carico della [OSCURATO:PERSONA] le spese sostenute dalle parti in vista dell’udienza fissata al 4 dicembre 2025, alla quale esse erano state convocate, ma che alla fine ha dovuto essere rinviata a una data successiva.
111
Inoltre, si deve constatare che, nell’ordinanza del 9 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/EUBAM Libya [
C‑878/24 P (R)
,
EU:C:2025:256
], la ricorrente è stata condannata a farsi carico delle spese inerenti al procedimento sommario, nella misura in cui esso si è svolto sotto forma di impugnazione.
112
Tenuto conto di quanto precede, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], comprese le spese inerenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA], ad esclusione di tutte le spese sostenute a motivo della convocazione all’udienza inizialmente fissata al 4 dicembre 2025, di cui deve farsi carico la [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione, a cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, ad esclusione di tutte le spese sostenute a motivo della convocazione all’udienza inizialmente fissata al 4 dicembre 2025.
3)
La missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) è condannata a farsi carico di tutte le spese sostenute a motivo della convocazione all’udienza inizialmente fissata al 4 dicembre 2025.
[OSCURATO:PERSONA]Bańczyk
da [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1
o
luglio 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.