CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (cui 04viuxz) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] (cui 04baaoz) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/02/2026 della Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, annullando lasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 9 febbraio 2026 dalla Cortedi appello di Venezia, che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale diTreviso, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTogola [OSCURATO:PERSONA], perché l’azione penale non poteva essere proseguita nei loroconfronti per difetto di querela.In particolare, la Corte di appello ha rilevato che la persona offesa era unasocietà per azioni e la querela non era stata presentata né dal rappresentante nédal procuratore speciale, ma da un terzo delegato dal procuratore specialemediante scrittura privata sottoscritta con firma non autenticata.2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Venezia hapresentato ricorso avverso detta decisione.Con un unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge, perché il fattoascritto agli imputati doveva essere inquadrato nell’ambito di operatività degli artt.56, 624 e 625, n. 7-bis, cod. pen. e, quindi, in virtù della contestazione di talecircostanza aggravante, ritenuto procedibile d’ufficio.In particolare, il ricorrente assume che nel caso in esame ricorrevanoentrambi i requisiti richiesti per la configurabilità della circostanza aggravante dicui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.: quello soggettivo, dal momento che laContarina s.p.a., presso il cui ecocentro gli imputati venivano sopresi mentretentavano di impossessarsi, non riuscendovi per cause indipendenti dalla lorovolontà, di frigoriferi a pozzetto, batterie d’auto, cavi elettrici, rame, compressoreper frigorifero e un sacco nero contenente diverse padelle, è una società a capitaleinteramente pubblico, che gestisce un servizio pubblico essenziale (quello relativoalla raccolta e alla gestione dei rifiuti), nell’interesse della collettività e nell’ambitodei servizi pubblici locali; e quello oggettivo, atteso che alcuni dei beni sottratticonsistevano in una componente metallica (rame) e che, in ogni casi, l’interomateriale trafugato era funzionale all’erogazione di un servizio di natura pubblica(gestione dei rifiuti).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Nel caso di specie, non è configurabile la circostanza aggravante di cuiall’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., la quale, ove presente, avrebbe reso procedibileex officio il reato in contestazione.2.1. Va ricordato che, per effetto della entrata in vigore dell'art. 2, comma1, lettera i), del d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022 (matrattandosi, come vedremo, di norma più favorevole essa si applica anche allecondotte poste in essere anteriormente alla data indicata), il reato di furto restaprocedibile d’ufficio nelle sole ipotesi in cui ricorrano, non necessariamente intermini di contestualità, le circostanze aggravanti previste dal n. 7 dell'art. 625cod. pen. (cioè: l'essere stato commesso il fatto su cose esistenti in uffici ostabilimenti pubblici o su cose sottoposte a sequestro o pignoramento, ovverodestinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, a difesa o reverenza) o dal n. 7-bis della medesima disposizione (cioè: l'essere stato commesso il fatto sucomponenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinateall’erogazione di servizi gestite da soggetti pubblici o da soggetti privati in regimedi concessione pubblica), oltre che in quelle in cui la persona offesa sia incapaceper età o per infermità. La disposizione dell’art. 624 cod. pen., modificata a seguitodella entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, come anticipato, è applicabileanche ai fatti commessi in data antecedente, trattandosi di disposizione di naturasostanziale più favorevole all'imputato, in quanto è stato esteso l’ambito dioperatività della condizione procedibilità della azione penale (al riguardo, in ordinealla natura di norma più favorevole avente effetti sostanziali della disposizione cheriduce il novero dei reati procedibili ex officio, Sezione 2, n. 12179 del 23 marzo2023, Rv. 284825).2.2. Va, altresì, ricordato, con specifico riguardo alla circostanzaaggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., che essa ricorre quando il fattosia commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto adinfrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, ditelecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici ovvero dasoggetti privati in regime di concessione pubblica.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio della disposizione èquella di assicurare una tutela rafforzata alle infrastrutture destinate all’erogazionedi servizi pubblici, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dacondotte predatorie suscettibili di comprometterne il regolare funzionamento e,quindi, la continuità del servizio reso alla collettività (Sez. 5, n. 40027 del18/06/2019, Rv. 277602).In tale prospettiva, questa Corte ha affermato che la configurabilità dellacircostanza aggravante richiede la concorrente sussistenza di due distinti requisiti:uno soggettivo, concernente la natura pubblica del soggetto gestore ovvero lagestione del servizio pubblico in regime concessorio; l’altro oggettivo, concernenteil nesso funzionale tra il bene sottratto e l’infrastruttura destinata all’erogazionedel servizio pubblico (Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537; Sez. 5, n.40027 del 2019, cit.).Sotto tale profilo, è stato precisato che la cosa oggetto della sottrazionedeve costituire una componente dell’infrastruttura ovvero un bene ad essafunzionalmente incorporato, e non semplicemente un bene che si trovioccasionalmente collocato al suo interno o che presenti con essa un collegamentomeramente materiale o contingente. Ciò che assume rilievo, infatti, è lasottrazione di beni caratterizzati da un rapporto di immediata strumentalitàrispetto all’erogazione del servizio pubblico, sicché la loro manomissione osottrazione risulti idonea ad incidere sull’efficienza dell’infrastruttura e,conseguentemente, sulla continuità del servizio.La stessa interpretazione estensiva dell’espressione «altro materiale»,accolta dalla giurisprudenza più recente, non prescinde da tale requisitofunzionale, avendo questa Corte chiarito che essa comprende non soltanto lecomponenti metalliche, ma tutti i beni strutturalmente o funzionalmente inseritinell’infrastruttura destinata all’erogazione del servizio pubblico (Sez. 4, n. 5185del 15/11/2024, dep. 2025; Sez. 3, n. 25165 del 04/03/2025, Rv. 288399).La disposizione in esame, pertanto, non è volta ad assicurare una tutelarafforzata del patrimonio del soggetto pubblico o del concessionario del servizio,bensì a proteggere l’integrità e la funzionalità delle infrastrutture attraverso lequali il servizio pubblico viene erogato. Ne consegue che il mero fatto che il benesottratto appartenga al gestore del servizio, o si trovi all’interno dell’area destinataallo svolgimento di quest’ultimo, non è sufficiente ad integrare l’aggravante,occorrendo che esso presenti un rapporto di immediata strumentalità rispettoall’infrastruttura e concorra direttamente al suo funzionamento.Il criterio discretivo deve essere individuato, dunque, nella distinzione tra ibeni che costituiscono oggetto del servizio pubblico e i beni che costituisconocomponente dell’infrastruttura destinata alla sua erogazione. Solo questi ultimi, inquanto inseriti nell’apparato materiale e funzionale mediante il quale il servizioviene reso alla collettività, sono riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 625, n.7-bis, cod. pen.; non anche i beni che, pur trovandosi nell’area ove il servizio èsvolto, costituiscono l’oggetto dell’attività esercitata dal gestore.La distinzione può essere colta anche considerando, in via esemplificativa,altri settori espressamente contemplati dalla disposizione. Nell’ambito di una reteferroviaria o di un’infrastruttura di telecomunicazioni, assumono rilievo, ai finidell’aggravante, i cavi, gli apparati tecnologici, i dispositivi di segnalazione, lecentraline o gli altri elementi stabilmente destinati al funzionamentodell’infrastruttura, non anche beni che costituiscano mero oggetto dell’attività ditrasporto o del servizio reso. Analogamente, nel settore della raccolta e gestionedei rifiuti, la tutela aggravata riguarda gli elementi che consentono ilfunzionamento dell’ecocentro e non i materiali che vi siano conferiti dagli utenti.Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisitosoggettivo, posto che [OSCURATO:SOCIETA]. gestisce in regime concessorio il serviziopubblico di raccolta e gestione dei rifiuti.Difetta, invece, il requisito oggettivo.I beni oggetto della contestata condotta di impossessamento, costituiti dafrigoriferi a pozzetto, batterie d’auto, cavi elettrici, rame, un compressore perfrigorifero e un sacco contenente diverse padelle, non rappresentano componentidell’infrastruttura destinata all’erogazione del servizio, ma costituiscono materialeconferito dagli utenti nell’ambito dell’attività di raccolta e gestione dei rifiuti.Essi, pertanto, non sono beni funzionalmente incorporati nell’infrastruttura,né presentano quella immediata strumentalità rispetto alla erogazione del serviziopubblico che giustifica la speciale tutela approntata dall’art. 625, n. 7-bis, cod.pen. Si tratta, piuttosto, di beni che costituiscono l’oggetto dell’attività di raccolta,custodia, trattamento o smaltimento svolta presso l’ecocentro.Diversamente opinando, la circostanza aggravante finirebbe per estendersia qualsiasi bene presente nell’area in cui viene svolto il pubblico servizio, conun’interpretazione incompatibile con il carattere speciale della previsione e con lafinalità perseguita dal legislatore, che è quella di proteggere l’integrità e l’efficienzadelle infrastrutture pubbliche e non genericamente il patrimonio del soggettogestore.La speciale tutela prevista dall’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. resta dunquecircoscritta ai beni che consentono l’erogazione del servizio pubblico e non siestende ai beni che ne costituiscono l’oggetto.Deve pertanto escludersi che la condotta contestata agli imputati siaaggravata ai sensi dell’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.3. Restano ferme le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa lanon validità della querela in atti, in quanto non oggetto di impugnazione. P.Q.MEsclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis cod. pen., rigetta il ricorsodel procuratore generale.Così deciso il 02/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli