CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15769/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o. Osserva, pertanto, la difesa del ricorrente che il Giudice non avrebbe recepito gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ormai concorde nel ritenere di configurare la clausola di specialità di cui all’art. 721 cod. proc. pen. come introduttiva di una condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l’esercizio dell’azione penale consentendo unicamente il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova ai sensi dell’art. 346 cod. proc. pen., oltre che la possibilità di procedere, quando vi è pericolo nel ritardo all’assunzione delle prove nei casi e nelle forme di cui all’art. 392 cod. proc. pen. A ciò si aggiunge – prosegue la difesa del ricorrente – che non sarebbe applicabile nel caso in esame la deroga prevista dal combinato disposto dei paragrafi 2 e 3, lett. c), dell’art. 27 della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI che prevede che il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale». Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l’annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Occorre, innanzitutto, richiamare il contenuto dell’art. 721 cod. proc. pen. che testualmente stabilisce nei suoi primi quattro commi: «1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa. 2. Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 4. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna». Vi è poi un quinto comma del medesimo articolo di legge che indica alcune situazioni nelle quali il principio di specialità non opera (lo Stato estero ha consentito all'estensione, oppure l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis o, ancora, quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno). 3. Occorre peraltro osservare che nel caso in esame ci si trova in presenza di una procedura di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo in relazione al quale – trattandosi nella specie di “procedura attiva di consegna” – si rende applicabile il disposto dell’art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69 che richiama i limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, per la procedura 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a “passiva” di consegna di cui all’art. 26 della medesima legge il quale, a sua volta, al primo comma stabilisce testualmente che «La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale». Il citato art. 26 prevede, poi, alcune eccezioni al principio di specialità - che ricalcano solo in parte quelle sopra indicate nel comma 5 dell’art. 721 cod. proc. pen. - tra le quali vale la pena richiamare in questa sede le condizioni indicate alle lettere b) e c) della norma de qua che indicano rispettivamente il caso in cui «il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale» e quello in cui «il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale». In sostanza, potrebbe apparire che le disposizioni di cui ai citati articoli 26 e 32 della l. n. 69/2005 (oltretutto da ritenersi speciali rispetto all’art. 721 cod. proc. pen.) precludono, senza un consenso ad hoc, non soltanto il diritto di punire o di privare della libertà personale, ma anche quello di assoggettare la persona consegnata al processo («La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale»), ma come si vedrà non è così. 4. Così delineato il quadro normativo nel quale si deve muovere la presente decisione, deve, infatti, evidenziarsi che il G.u.p., nell’ordinanza impugnata, ha richiamato una pronuncia di questa Corte di legittimità che ha stabilito il seguente principio «In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità attenuata di cui agli artt. 26, comma 2, lett. c), e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non osta a che l'Autorità giudiziaria italiana proceda, nei confronti della persona consegnata, per reati diversi da quelli per i quali la consegna è avvenuta e commessi anteriormente ad essi, a condizione che, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, la persona consegnata non sia sottoposta a misure restrittive della libertà personale sia durante il procedimento che in esito ad esso» (Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, Simeoni, Rv. 283833). Detto principio aveva già trovato applicazione in precedenti decisioni di questa Corte di legittimità nelle quali si era evidenziato che «In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso» (Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, Bindi, Rv. 263292, in fattispecie nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione; in senso conforme, anche Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Cascarino, Rv. 269430; Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Reccia, Rv. 256013; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366). Nelle decisioni sopra richiamate si è evidenziato, in tema di «principio di specialità» nella disciplina del mandato di arresto europeo, che la [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI del Consiglio 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a dell'Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni innovative rispetto alla previgente normativa pattizia. [OSCURATO:PERSONA] ha invero adottato un criterio di «specialità attenuata», ragionevolmente giustificato da un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale - ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. E' infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati «diversi ed anteriori» per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato (art. 27, par. 2, lett. c, della [OSCURATO:PERSONA]: il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale»). Per chiarire quale sia la effettiva portata della norma europea è, poi, intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia del primo dicembre 2008, ric. Leymann-Pustovarov (G.U.U.E. serie C 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona - in base alla legge o anche solo «per valutazione» dell'autorità giudiziaria - non sia ristretta né durante tale procedimento, né in conseguenza di questo. In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per «fatti anteriori e diversi», purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Ciò naturalmente non esclude, come ha utilmente precisato la Corte di giustizia nella citata sentenza, che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata dai reati contenuti nel mandato di arresto europeo. La decisione della Corte di Giustizia e il diritto dell'Unione, interpretati dalla Corte in maniera autoritativa con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incidono sul sistema normativo nazionale, comportando, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di «interpretazione conforme» del diritto nazionale (Corte di Giustizia, 16/06/2005, ric. Pupino, in G.U.U.E. serie C 193 del 6 agosto 2005, pag. 3). Ne deriva che il giudice, nell'applicare il diritto nazionale, deve interpretarlo in modo conforme alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto e sempre che attraverso tale metodo esegetico non si pervenga ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale. Pertanto, il giudice italiano, nell'applicazione del diritto nazionale, deve ricercare - nei limiti sopra evidenziati - una interpretazione «conforme» alla lettera ed allo scopo della [OSCURATO:PERSONA], che è quello di creare un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, eliminando le complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell'estradizione (Corte cost. n. 143 del 1008). 4 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a