CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 22612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27941/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Oggetto: omesso esame art. 112 c.p.c. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 433/04/21 depositata in data 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRAP 2012, dal quale derivava l’accertamento della conseguente IRPEF dei soci, pure ricorrenti; - la CTP accoglieva i ricorsi; gravava tal e pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado sia stante il difetto di prova addotta dall’Ufficio quanto alla inesistenza delle prestazioni oggetto di contestazione, sia stante il rispetto del limite previsto dall’art. 90 della L. n. 289 del 2002 quanto all’importo delle prestazioni svolte nei confronti della società contribuenti, pari a euro 15.000; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci sono rimasti intimati; - Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: - con il primo motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata denunciandone la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR felsinea mancato di pronunciarsi su quella parte di recuperi contestati dall’Ufficio relativi alle operazioni commerciali, ritenute Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] inesistenti, intercorse tra la società contribuente e la associazione ASD G.S. [OSCURATO:PERSONA] 2000; - preliminarmente, alla luce dell’articolazione e del contenuto del motivo, poiché si censura la sentenza impugnata per non aver statuito soltanto sul rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento, va dato atto dell’avvenuta formazione del giudicato interno sull’altro rilievo sul quale la CTR ha invece pronunciato; - il motivo in parola, all’esito quindi del suo esame, si rivela fondato; -effettivamente, come si evince dalle trascrizioni operate in ricorso dell’atto di appello dell’Ufficio (pag. 8 e 9), l’[OSCURATO:PERSONA] aveva svolto puntuali censure alla statuizione della CTP relativa a tali rapporti e alla fatturazione intercorsa, replicando alle ragioni di ricorso svolte dalla società (riepilogate una per una a pag. 8 del ricorso per cassazione, nella trascrizione dell’atto di appello ridetto) con proprie analitiche censure (pure riportate in atto come numerate da n. 1 a n. 5 a pag. 9 del ricorso per cassazione ivi recante ancora la trascrizione dell’impugnazione di fronte alla CTR); - a fronte di tali chiare deduzioni effettuate nell’atto di appello , la CTR non solo, significativamente, neppure riporta, nella premessa ai mot ivi della decisione o nella parte del provvedimento relativo allo svolgimento del processo, il motivo di appello pretermesso: essa in concreto non statuisce alcunché, nemmeno implicitamente, proprio sul rilievo riguardante i rapporti tra la contribuente e l’ASD G.S. [OSCURATO:PERSONA] 2000 (in argomento, vedasi la pronuncia resa da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021); - in primo luogo, ritiene la Corte che la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività; tal verifica, per le ragioni sopra dette, è in questo caso positivamente superata dal motivo; - inoltre, il vizio di omissione di pronuncia ben si configura, per vero, esclusivamente non applicandosi a questioni meramente processuali, proprio nel caso dimancato esame di domande od eccezioni di merito, come nel caso di specie si contesta nel motivo da parte del ricorrente; - in secondo luogo, quanto alla decisività delle questioni prospettate, detto elemento pure sussiste: è evidente che se la CTR avesse preso in esame il rilievo formulato dall’Agenzia delle Entrate, il contenuto della sua decisione avrebbe assunto diverso contenuto; -all’esito della decisione sul motivo che precede, il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., avendo la CTR adottato una motivazione per relationem senza dar conto delle ragioni in forza delle quali essa CTR ha aderito alle ragioni del giudice di primo grado, risulta assorbito in quanto proposto in via subordinata; -la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA],in diversa composizione , ch