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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47574/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•n•• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bologna confermava lo sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 15.11.2019, appellata da KOLA Vlash, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 13, co 13 e 13bis, del D.Igs. 286/1998 e condannato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

In motivazione, la Corte sottolinea l'assenza dei : presupposti per il riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., richiesta dalla difesa nell'atto di appello.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KOLA Vlash deducendo assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il ,Pr id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•n•• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bologna confermava lo sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 15.11.2019, appellata da KOLA Vlash, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 13, co 13 e 13bis, del D.Igs. 286/1998 e condannato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. In motivazione, la Corte sottolinea l'assenza dei : presupposti per il riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., richiesta dalla difesa nell'atto di appello. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KOLA Vlash deducendo assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il ,Pr id
Sentenza Cassazione n. 47574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris