Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 17260/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 11756/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla via Alessandria 25 Pec: [OSCURATO:EMAIL] 3322- -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, in Via A. Vesalio, 22 Pec: natale.irt©pecit [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Archimede 97 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7129/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.L'Azienda USL di Frosinone propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 61.295.584.204 a titolo di corrispettivo per prestazioni di lungodegenza, riabilitazione e ricovero in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., assumendo che le somme portate dalle fatture emesse non fossero corrispondenti a quelle intimate, che una parte del credito fosse stato già corrisposto, che altra parte fosse inesigibile, che parte delle rette dovesse essere posta a carico degli assistiti. 2.A seguito di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], il giudice adito dispose una CTU contabile volta a verificare le prestazioni fatturate e a calcolare gli interessi dovuti, emise nel corso del giudizio alcune ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. e decise la causa nel senso del parziale accoglimento dell'opposizione, dell'accertamento del credito nella misura di C 10.540.813,17 e della condanna della opponente a pagare la residua somma dovuta di C 2.174.125,78.

A sostegno della decisione il Tribunale negò la sussistenza di qualsivoglia diritto di credito dell'opposta a titolo di conguaglio per adeguamento delle diarie convenzionali non avendo la stessa impugnato le delibere regionali che avevano previsto il suddetto adeguamento, e non avendo pertanto la stessa concorso al loro annullamento. 3.A seguito di appello principale della [OSCURATO:PERSONA] SpA (soggetto che, tramite diverse vicende societarie aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]), di appello incidentale della Asl, e di intervento della [OSCURATO:SOCIETA], incorporante C.B.I.

Factor quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7129 del 13/11/2018, ha parzialmente accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale.

Per quanto ancora qui di interesse la Corte del gravame ha riconosciuto dovuto l'adeguamento tariffario in applicazione del D.M. 14/12/1994 e dunque ha riformato la sentenza di primo grado che aveva, invece, stabilito l'applicazione di nuove tariffe sull'assunto che, pur essendo state le delibere regionali che le avevano previste annullate dal giudice amministrativo, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA] concorso al suddetto annullamento, non poteva giovarsi della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

La Corte d'Appello ha, invece, affermato il principio dell'obbligo per la Regione Lazio di concludere il procedimento nel senso tracciato dal Commissario ad acta sancendo definitivamente l'esistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. come di tutte le case di cura, a vedersi riconosciuto il trattamento tariffario più favorevole, non potendosi legittimamente configurare l'eventualità che una previsione tariffaria, una volta annullata, continuasse ad esistere per alcuni e non per altri.

Riconosciuta dunque come dovuta la somma di C 1.136.825,64 la Corte d'Appello ha altresì accolto il motivo di gravame relativo alla detrazione del relativo importo operato dal giudice di primo grado, assumendo che, una volta riconosciuta dovuta la relativa somma, era evidente che la detrazione disposta dal giudice di prime cure fosse da riformare.

Quanto all'appello incidentale con il quale la ASL aveva lamentato la decisione del Tribunale di riconoscere il credito per alcune fatture nonostante le stesse fossero sottoposte alla condizione sospensiva della verifica regionale, la Corte ha rigettato il motivo ritenendo che i relativi crediti non erano soggetti ad una condizione sospensiva ma alla condizione risolutiva del mancato superamento dei controlli sulle condizioni organizzative e di personale, condizione che nel caso di specie non si era verificata, così da rendere esigibile il pagamento di quelle fatture.

Sugli interessi che, secondo l'appellante incidentale avrebbero dovuto essere liquidati al tasso legale e non in base agli artt. 35 3 36 D.P.R. 1063/1962, la Corte d'Appello ha ritenuto di disattendere la domanda "risultando di chiara evidenza che la clausola di esenzione negativa riguardava i contenziosi per i crediti maturati a tutto il 1989, con inapplicabilità a quelli sorti successivamente".

Avverso la sentenza, che ha, dunque, parzialmente accolto l'appello principale, rigettato l'incidentale, condannato la Asl al pagamento dell'ulteriore somma di C 1.136.825,65 oltre interessi e compensato le spese, la Asl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] SpA, che ha proposto altresì un motivo di ricorso incidentale, e la [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la Asl e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo si deduce la "violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e5 c.p.c. per quanto riguarda la riscossione dell'ulteriore somma oggetto di condanna di C 1.136.825,36 riferita alla fattura n. 3/97 peraltro già pagata per C 1.449.782,40 dalla Asl di Frosinone come da documentazione già allegata in appello e poi in base alla notifica della sentenza 7129 del 2018 in forma esecutiva e del precetto, notificati solo alla ASL di Frosinone presso la sua sede sociale il 21/12/2018, ripagata per la somma di C 1.962.171,85 comprensiva di interessi".

Parte ricorrente lamenta che la impugnata sentenza abbia fatto malgoverno dei principi di cui al giudicato civile estensibili al giudicato amministrativo, in base ai quali, l'annullamento con efficacia di giudicato di delibere regionali contenenti le nuove tariffe, in quanto pronunciato non nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che non aveva impugnato gli atti, non avrebbe potuto essere considerato avere efficacia erga omnes, in quanto relativo ad atti plurimi ma scindibili.

Conseguentemente, nonostante l'intervenuto annullamento dei suddetti atti, gli stessi conserverebbero una residua efficacia nei confronti di chi non aveva proposto l'impugnazione, con la conseguente applicazione delle nuove - e meno favorevoli - tariffe anche al rapporto di debito-credito intercorrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Asl di Frosinone. 1.1 II motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni.

Innanzitutto per l'inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., 1 n. 26874 del 23/10/2018).

Il motivo è, peraltro, privo di specificità in quanto la ricorrente non illustra quale violazione ritenga rilevante ai fini del controllo di legittimità al di là della generica violazione di principi afferenti al giudicato.

Il motivo è in ogni caso inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto l'impugnata sentenza, nell'affermare che le prestazioni sanitarie oggetto del giudizio debbano essere remunerate facendo applicazione delle tariffe nazionali stabilite con decreti ministeriali e non già delle tariffe regionali fissate dalla Regione Lazio con delibere annullate dal giudice amministrativo, si è conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le tariffe nazionali trovano applicazione a tutte le case di cura, abbiano o non abbiano le stesse partecipato ai giudizi di annullamento delle delibere regionali prevedenti una diversa tariffa (Cass., 1, n. 24039 del 25/11/2015; Cass., 1, n. 3200 del 7/2/2017).

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in merito alla riscossione dell'ulteriore somma di C 1.136.825,65 per la fattura 3/97 per adeguamento di rette di degenze- la ricorrente lamenta che la sentenza abbia riformato la sentenza di primo grado sul punto della detrazione della somma di C 1.136.825,36, atteso che tale importo risulta detratto dal residuo ancora dovuto in virtù delle fatture azionate con il decreto monitorio". 2.1 n motivo, al di là di profili di inammissibilità sia per la mescolanza di plurimi ed aspecifici profili di impugnazione, sia per il difetto di autosufficienza, è comunque certamente infondato in quanto la sentenza, dopo aver accertato il diritto della casa di cura a vedersi remunerate le prestazioni rese secondo le "tariffe nazionali" ha correttamente statuito che l'importo complessivo ancora dovuto, già determinato dal consulente tecnico d'ufficio "al netto dei pagamenti nelle more intervenuti", fosse per l'appunto da pagare, in riforma della sentenza di primo grado che aveva, invece, operato una duplice ed illegittima detrazione, una prima volta ad opera del perito ed una seconda volta ad opera del Tribunale. 3 Con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. in merito al rimborso delle fatture nn. 1476 e 1477 del 1998 - la ricorrente si limita a riproporre il contenuto del proprio appello incidentale con il quale aveva chiesto il diffalco delle indicate fatture sul presupposto che le stesse sarebbero state sottoposte ad una condizione sospensiva della verifica, imposta dalla Regione alle [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla notifica della delibera. 3.1 n motivo è inammissibile perché di merito.

La sentenza impugnata ha accertato sul punto l'esistenza non di una condizione sospensiva ma di una condizione risolutiva che, nella sua prospettazione, non si sarebbe avverata.

La ricorrente non censura questa statuizione ma si limita a ribadire la propria tesi che, svolgendosi sul piano del merito, appare radicalmente inammissibile.

4. Con il quarto motivo - violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in merito alla questione degli interessi- la ricorrente assume che la sentenza abbia errato anche nell'individuare la normativa in materia di interessi perché sia la delibera n. 7279 sia l'accordo regionale AIOP stabiliscono espressamente che tali disposizioni - quelle di cui si invocava l'applicazione - si applicassero a decorrere dai crediti maturati dal 1° gennaio 1990, e quindi avrebbero dovuto applicarsi anche ai rapporti de quo, trattandosi di fatture future rispetto al 1990. 4.1 II motivo difetta di autosufficienza.

Esso si basa sull'interpretazione di una delibera regionale e di un accordo stipulato tra la Regione Lazio e l'Aiop di cui non si riporta alcunché, né lo si localizza nel presente giudizio di cassazione sicchè questa Corte non è posta in condizioni di valutare se la decisione della Corte di merito sia o meno conforme a quei parametri.

5. Con il quinto motivo di ricorso si chiede, in sostanza, la restituzione di somme che asseritamente non sarebbero state detratte dalla Corte d'Appello. 5.1 Si tratta di un motivo che non ha la struttura propria del vizio di legittimità, ed è dunque un non motivo, essendo peraltro la domanda restitutoria attribuita esclusivamente alla competenza funzionale del giudice del rinvio.

Sul motivo di ricorso incidentale. 6.Con un unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] SpA impugna la sentenza per "violazione e falsa applicazione, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e comunque per omessa e comunque insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. circa la ritenuta intervenuta rinuncia al credito portato dalle fatture nn 1474/1998 e 1475/1998 in esito all'emissione delle relative note di credito".

La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia desunto, dallo storno di due fatture con relative note di credito, il valore negoziale della rinuncia al credito.

Questa tesi contrasterebbe, d'un lato, con non meglio identificati principi di diritto secondo i quali sarebbe illegittima l'equiparazione tra emissione della nota di credito e rinuncia al credito, dall'altro darebbe luogo a gravi vizi motivazionali per non aver adeguatamente motivato il rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Il motivo è affetto da profili di aspecificità in quanto non indica le norme di legge che risulterebbero violate.

Del pari inammissibile è la censura formulata ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. in quanto la ricorrente si limita a segnalare un vizio della motivazione senza individuare il fatto decisivo asseritannente omesso dalla impugnata sentenza.

Inoltre il motivo è altresì non osservante della prescrizione dell'art. 366 n. 6 c.c. in quanto non trascrive il contenuto delle note di credito né le localizza nel giudizio di merito né nella presente fase di cassazione.

Infine la questione, ove affrontata nel merito, sarebbe comunque inammissibile in quanto volta a richiedere a questa Corte un non consentito apprezzamento di merito sulla inidoneità "indiziante" delle note di credito a comprovare la rinuncia al credito, e ciò è tanto più grave quanto più si consideri il modo assertivo con il quale la questione è posta a questa Corte.

7. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, l'incidentale dichiarato inammissibile, le spese compensate tra le due ricorrenti mentre vanno poste a carico della ASL le spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA], liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, della somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale, compensando le spese tra le due ricorrenti.

Condanna la ASL a pagare le spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in C 11.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11756/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla via Alessandria 25 Pec: [OSCURATO:EMAIL] 3322- -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, in Via A. Vesalio, 22 Pec: natale.irt©pecit [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Archimede 97 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7129/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.L'Azienda USL di Frosinone propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 61.295.584.204 a titolo di corrispettivo per prestazioni di lungodegenza, riabilitazione e ricovero in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., assumendo che le somme portate dalle fatture emesse non fossero corrispondenti a quelle intimate, che una parte del credito fosse stato già corrisposto, che altra parte fosse inesigibile, che parte delle rette dovesse essere posta a carico degli assistiti. 2.A seguito di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], il giudice adito dispose una CTU contabile volta a verificare le prestazioni fatturate e a calcolare gli interessi dovuti, emise nel corso del giudizio alcune ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. e decise la causa nel senso del parziale accoglimento dell'opposizione, dell'accertamento del credito nella misura di C 10.540.813,17 e della condanna della opponente a pagare la residua somma dovuta di C 2.174.125,78. A sostegno della decisione il Tribunale negò la sussistenza di qualsivoglia diritto di credito dell'opposta a titolo di conguaglio per adeguamento delle diarie convenzionali non avendo la stessa impugnato le delibere regionali che avevano previsto il suddetto adeguamento, e non avendo pertanto la stessa concorso al loro annullamento. 3.A seguito di appello principale della [OSCURATO:PERSONA] SpA (soggetto che, tramite diverse vicende societarie aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA]), di appello incidentale della Asl, e di intervento della [OSCURATO:SOCIETA], incorporante C.B.I. Factor quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7129 del 13/11/2018, ha parzialmente accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale. Per quanto ancora qui di interesse la Corte del gravame ha riconosciuto dovuto l'adeguamento tariffario in applicazione del D.M. 14/12/1994 e dunque ha riformato la sentenza di primo grado che aveva, invece, stabilito l'applicazione di nuove tariffe sull'assunto che, pur essendo state le delibere regionali che le avevano previste annullate dal giudice amministrativo, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA] concorso al suddetto annullamento, non poteva giovarsi della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo. La Corte d'Appello ha, invece, affermato il principio dell'obbligo per la Regione Lazio di concludere il procedimento nel senso tracciato dal Commissario ad acta sancendo definitivamente l'esistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. come di tutte le case di cura, a vedersi riconosciuto il trattamento tariffario più favorevole, non potendosi legittimamente configurare l'eventualità che una previsione tariffaria, una volta annullata, continuasse ad esistere per alcuni e non per altri. Riconosciuta dunque come dovuta la somma di C 1.136.825,64 la Corte d'Appello ha altresì accolto il motivo di gravame relativo alla detrazione del relativo importo operato dal giudice di primo grado, assumendo che, una volta riconosciuta dovuta la relativa somma, era evidente che la detrazione disposta dal giudice di prime cure fosse da riformare. Quanto all'appello incidentale con il quale la ASL aveva lamentato la decisione del Tribunale di riconoscere il credito per alcune fatture nonostante le stesse fossero sottoposte alla condizione sospensiva della verifica regionale, la Corte ha rigettato il motivo ritenendo che i relativi crediti non erano soggetti ad una condizione sospensiva ma alla condizione risolutiva del mancato superamento dei controlli sulle condizioni organizzative e di personale, condizione che nel caso di specie non si era verificata, così da rendere esigibile il pagamento di quelle fatture. Sugli interessi che, secondo l'appellante incidentale avrebbero dovuto essere liquidati al tasso legale e non in base agli artt. 35 3 36 D.P.R. 1063/1962, la Corte d'Appello ha ritenuto di disattendere la domanda "risultando di chiara evidenza che la clausola di esenzione negativa riguardava i contenziosi per i crediti maturati a tutto il 1989, con inapplicabilità a quelli sorti successivamente". Avverso la sentenza, che ha, dunque, parzialmente accolto l'appello principale, rigettato l'incidentale, condannato la Asl al pagamento dell'ulteriore somma di C 1.136.825,65 oltre interessi e compensato le spese, la Asl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] SpA, che ha proposto altresì un motivo di ricorso incidentale, e la [OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la Asl e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo si deduce la "violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e5 c.p.c. per quanto riguarda la riscossione dell'ulteriore somma oggetto di condanna di C 1.136.825,36 riferita alla fattura n. 3/97 peraltro già pagata per C 1.449.782,40 dalla Asl di Frosinone come da documentazione già allegata in appello e poi in base alla notifica della sentenza 7129 del 2018 in forma esecutiva e del precetto, notificati solo alla ASL di Frosinone presso la sua sede sociale il 21/12/2018, ripagata per la somma di C 1.962.171,85 comprensiva di interessi". Parte ricorrente lamenta che la impugnata sentenza abbia fatto malgoverno dei principi di cui al giudicato civile estensibili al giudicato amministrativo, in base ai quali, l'annullamento con efficacia di giudicato di delibere regionali contenenti le nuove tariffe, in quanto pronunciato non nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che non aveva impugnato gli atti, non avrebbe potuto essere considerato avere efficacia erga omnes, in quanto relativo ad atti plurimi ma scindibili. Conseguentemente, nonostante l'intervenuto annullamento dei suddetti atti, gli stessi conserverebbero una residua efficacia nei confronti di chi non aveva proposto l'impugnazione, con la conseguente applicazione delle nuove - e meno favorevoli - tariffe anche al rapporto di debito-credito intercorrente tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Asl di Frosinone. 1.1 II motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto per l'inammissibile mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., 1 n. 26874 del 23/10/2018). Il motivo è, peraltro, privo di specificità in quanto la ricorrente non illustra quale violazione ritenga rilevante ai fini del controllo di legittimità al di là della generica violazione di principi afferenti al giudicato. Il motivo è in ogni caso inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. in quanto l'impugnata sentenza, nell'affermare che le prestazioni sanitarie oggetto del giudizio debbano essere remunerate facendo applicazione delle tariffe nazionali stabilite con decreti ministeriali e non già delle tariffe regionali fissate dalla Regione Lazio con delibere annullate dal giudice amministrativo, si è conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le tariffe nazionali trovano applicazione a tutte le case di cura, abbiano o non abbiano le stesse partecipato ai giudizi di annullamento delle delibere regionali prevedenti una diversa tariffa (Cass., 1, n. 24039 del 25/11/2015; Cass., 1, n. 3200 del 7/2/2017). 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in merito alla riscossione dell'ulteriore somma di C 1.136.825,65 per la fattura 3/97 per adeguamento di rette di degenze- la ricorrente lamenta che la sentenza abbia riformato la sentenza di primo grado sul punto della detrazione della somma di C 1.136.825,36, atteso che tale importo risulta detratto dal residuo ancora dovuto in virtù delle fatture azionate con il decreto monitorio". 2.1 n motivo, al di là di profili di inammissibilità sia per la mescolanza di plurimi ed aspecifici profili di impugnazione, sia per il difetto di autosufficienza, è comunque certamente infondato in quanto la sentenza, dopo aver accertato il diritto della casa di cura a vedersi remunerate le prestazioni rese secondo le "tariffe nazionali" ha correttamente statuito che l'importo complessivo ancora dovuto, già determinato dal consulente tecnico d'ufficio "al netto dei pagamenti nelle more intervenuti", fosse per l'appunto da pagare, in riforma della sentenza di primo grado che aveva, invece, operato una duplice ed illegittima detrazione, una prima volta ad opera del perito ed una seconda volta ad opera del Tribunale. 3 Con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. in merito al rimborso delle fatture nn. 1476 e 1477 del 1998 - la ricorrente si limita a riproporre il contenuto del proprio appello incidentale con il quale aveva chiesto il diffalco delle indicate fatture sul presupposto che le stesse sarebbero state sottoposte ad una condizione sospensiva della verifica, imposta dalla Regione alle [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla notifica della delibera. 3.1 n motivo è inammissibile perché di merito. La sentenza impugnata ha accertato sul punto l'esistenza non di una condizione sospensiva ma di una condizione risolutiva che, nella sua prospettazione, non si sarebbe avverata. La ricorrente non censura questa statuizione ma si limita a ribadire la propria tesi che, svolgendosi sul piano del merito, appare radicalmente inammissibile. 4. Con il quarto motivo - violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in merito alla questione degli interessi- la ricorrente assume che la sentenza abbia errato anche nell'individuare la normativa in materia di interessi perché sia la delibera n. 7279 sia l'accordo regionale AIOP stabiliscono espressamente che tali disposizioni - quelle di cui si invocava l'applicazione - si applicassero a decorrere dai crediti maturati dal 1° gennaio 1990, e quindi avrebbero dovuto applicarsi anche ai rapporti de quo, trattandosi di fatture future rispetto al 1990. 4.1 II motivo difetta di autosufficienza. Esso si basa sull'interpretazione di una delibera regionale e di un accordo stipulato tra la Regione Lazio e l'Aiop di cui non si riporta alcunché, né lo si localizza nel presente giudizio di cassazione sicchè questa Corte non è posta in condizioni di valutare se la decisione della Corte di merito sia o meno conforme a quei parametri. 5. Con il quinto motivo di ricorso si chiede, in sostanza, la restituzione di somme che asseritamente non sarebbero state detratte dalla Corte d'Appello. 5.1 Si tratta di un motivo che non ha la struttura propria del vizio di legittimità, ed è dunque un non motivo, essendo peraltro la domanda restitutoria attribuita esclusivamente alla competenza funzionale del giudice del rinvio. Sul motivo di ricorso incidentale. 6.Con un unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] SpA impugna la sentenza per "violazione e falsa applicazione, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e comunque per omessa e comunque insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. circa la ritenuta intervenuta rinuncia al credito portato dalle fatture nn 1474/1998 e 1475/1998 in esito all'emissione delle relative note di credito". La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia desunto, dallo storno di due fatture con relative note di credito, il valore negoziale della rinuncia al credito. Questa tesi contrasterebbe, d'un lato, con non meglio identificati principi di diritto secondo i quali sarebbe illegittima l'equiparazione tra emissione della nota di credito e rinuncia al credito, dall'altro darebbe luogo a gravi vizi motivazionali per non aver adeguatamente motivato il rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Il motivo è affetto da profili di aspecificità in quanto non indica le norme di legge che risulterebbero violate. Del pari inammissibile è la censura formulata ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. in quanto la ricorrente si limita a segnalare un vizio della motivazione senza individuare il fatto decisivo asseritannente omesso dalla impugnata sentenza. Inoltre il motivo è altresì non osservante della prescrizione dell'art. 366 n. 6 c.c. in quanto non trascrive il contenuto delle note di credito né le localizza nel giudizio di merito né nella presente fase di cassazione. Infine la questione, ove affrontata nel merito, sarebbe comunque inammissibile in quanto volta a richiedere a questa Corte un non consentito apprezzamento di merito sulla inidoneità "indiziante" delle note di credito a comprovare la rinuncia al credito, e ciò è tanto più grave quanto più si consideri il modo assertivo con il quale la questione è posta a questa Corte. 7. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, l'incidentale dichiarato inammissibile, le spese compensate tra le due ricorrenti mentre vanno poste a carico della ASL le spese sostenute da [OSCURATO:SOCIETA], liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, della somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale, compensando le spese tra le due ricorrenti. Condanna la ASL a pagare le spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in C 11.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale sia di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis
Decreto Cassazione n. 17260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris