CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26187 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A26 B776W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B18 A048E) SEMERARO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68D41 E038L) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R01 A470Q) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] Carmela (C.F.: non dichiarato) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1374/2020, pubblicata in data 24 luglio 2020 (e notificata in data 27 luglio 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 26187/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26187/2020 Numero sezionale 3901/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13953/2022Data pubblicazione 03/05/2022 S.r.l., ha intimato precetto di pagamento a [OSCURATO:PERSONA]- gro, in virtù di titolo esecutivo giudiziale, notificando l’atto an- che a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in danno dei quali ha minacciato l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art.603 c.p.c., quali terzi acquirenti di beni immobili dalla debitri- ce in virtù di atti dichiarati inefficaci nei confronti della società dante causa della creditrice ai sensi dell’art. 2901 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propo- sto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bari. La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]- nance S.r.l., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ria Semeraro. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Ex art. 360, n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione e falsa applica- zione degli artt. 102-602 e ss.-344 e 354 c.p.c.». La società ricorrente fa presente che, con il primo motivo del proprio appello, aveva censurato la decisione del tribunale in Ric. n. 26187/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26187/2020 quanto il giudizio di primo grado si era svolto senza la parteci- Numero sezionale 3901/2022Numero di raccolta generale 13953/2022 pazione della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA], liti- Data pubblicazione 03/05/2022 sconsorte necessario, chiedendo la dichiarazione di nullità del giudizio stesso e la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado. La corte di appello aveva invece semplicemente fatto integra- re il contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria pretermessa, nel giudizio di secondo grado e, senza rimettere la causa al giudice di primo grado, in violazione dell’art. 354 c.p.c., aveva poi deciso nel merito. Il motivo è manifestamente fondato. Ai sensi dell’art. 354 c.p.c., il giudice di secondo grado che ri- levi il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, per la mancata partecipazione allo stesso di un litisconsorte ne- cessario, deve dichiarare nullo il giudizio e rimettere la causa al primo giudice, senza potere quindi decidere nel merito, an- che nell’ipotesi in cui disponga l’integrazione del contradditto- rio nei confronti del litisconsorte pretermesso e quest’ultimo resti contumace nel giudizio di secondo grado. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessa- rio, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha di- sposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appel- lo, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudi- ce ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a nor- ma dell’art. 383, ultimo comma, c.p.c.» (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – Ric. n. 26187/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26187/2020 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. Numero sezionale 3901/2022Numero di raccolta generale 13953/2022 656992 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. Data pubblicazione 03/05/2022 659380 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01). La necessità della rimessione dell’intera causa al giudice di primo grado, perché il giudizio si svolga sin dall’inizio a con- traddittorio integro, in virtù dell’espressa ed inequivoca pre- scrizione normativa, se sussiste nel caso in cui il difetto di contraddittorio sia denunciato, o anche semplicemente rileva- to di ufficio in sede di legittimità (non essendo quindi consen- tita alla stessa Corte di Cassazione la rimessione della causa davanti al giudice di secondo grado perché si svolga tale gra- do di giudizio a contraddittorio integro), a più forte ragione deve affermarsi per l’ipotesi in cui ciò avvenga nel giudizio di appello: resta con ciò necessariamente escluso che il giudice di appello possa decidere la controversia nel merito, limitan- dosi a fare integrare il contraddittorio nei confronti del liti- sconsorte necessario pretermesso nel giudizio di primo grado, anche laddove quest’ultimo resti contumace o comunque ri- nunci a far valere la relativa nullità processuale. La decisione impugnata va dunque cassata e, in applicazione del principio di cui all’art. 383, comma 3, c.p.c., la causa va rimessa davanti al giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2902, 2908, 2910, 1310 e 2934 c.c. e 602 e ss. c.p.c.». Il motivo, che riguarda il merito della decisione sull’opposizione all’esecuzione proposta, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, che impone il rinvio dell’intera causa al giudice di primo grado perché il giudizio si svolga, sin dall’inizio, a contraddittorio integro. 3. È accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Ric. n. 26187/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26187/2020 Numero sezionale 3901/2022 Bari, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo Numero di raccolta generale 13953/2022Data pubblicazione 03/05/2022 grado, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, anche per le spese del giudizio di legit- timità, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 26187/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C