CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rg. 27035/25 lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], depositate in data 20 gennaio 2026, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché sulla doverosa applicazione della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare l'esclusione della recidiva, peraltro reiterata, infraquinquennale e specifica, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il PresidOte