CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 388, sesto comma, cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di 516,00 euro di multa, condizionalmente sospesa. Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano generici, oltre che manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine: alla ritenuta validità della querela proposta dalla persona offesa (v. pagg. 3-4 sent); alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato (v. pag. 4); alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale (in realtà conseguito); alla non applicazione della non menzione (per tutti i predetti punti, v. pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere s ore [OSCURATO:PERSONA] illnlV Angelo C tanzo IL