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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19890/2022

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G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 1273-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 156 (cod. fisc. 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 313. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (cod. fisc. 04339460968), in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare - intimato - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositato in data 1.12.2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con domanda depositata in data 28.5.2013 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese l’ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per le seguenti somme: i) euro 2.644.720,08, in via privilegiata ipotecaria e mobiliare, ai sensi degli artt. 54 e 55 l. fall. e degli artt. 2749, 2788 e 2855 cod. civ.; ii) euro 1.053.569,79 in via privilegiata pignoratizia; iii) euro 1.843.317,16 in via chirografaria.

2. Il g.d. con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettò la domanda per carenza della documentazione giustificativa del credito e dichiarò esecutivo lo stato passivo.

3. Proposta opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con il decreto qui di nuovo impugnato, ha accolto parzialmente l’impugnazione, ammettendo al passivo fallimentare la minor somma di euro 89.662,32, in via chirografaria.

Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che fossero stati legittimamente acquisiti al giudizio di opposizione allo stato passivo il contratto di conto corrente n. 1000/00011253 (conto sofferenza n. 8051/9501/1991), prodotto dalla banca, nonché la copia degli estratti conto e del conto scalare allo stesso relativi; ha inoltre ricordato che, in sede di insinuazione al passivo fallimentare del correntista, è onere della banca, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., fornire l’analitica dimostrazione della sussistenza e dell’entità delle singole partite del conto corrente producendo contratti aventi data certa nonché copia autentica delle scritture contabili da cui risultino tutte le movimentazioni del conto ovvero gli estratti conto previsti dall’art. 1382 cod. civ.; ha osservato che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ad eccezione del sopra indicato conto corrente n. 1000/00011253 (conto sofferenza n. 8051/9501/1991), non aveva ottemperato a tale onere della prova, non producendo i contratti in essere tra le parti e non potendo tali contratti essere, peraltro, neanche ricondotti agli accordi del 2005, come poi modificati nel 2009, stante l’infungibilità della documentazione scrutinabile in sede di giudizio oppositivo e tenendo anche in considerazione la complessa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 realtà di impresa dell’“universo” Aiacon; ha osservato che la proposta opposizione dovesse essere respinta per tutte le posizioni creditorie per le quali la banca non aveva depositato la relativa documentazione; ha altresì evidenziato come dovessero essere respinte anche le contestazioni sollevate sugli importi del conto corrente n. 1000/00011253 (conto sofferenza n. 8051/9501/1991) da parte della curatela fallimentare per essere le stesse state formulate in modo generico e con riferimento a voci di conto indistinte e tra di loro eterogenee.

2. Il decreto, pubblicato il 1.12.2016, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 1382 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nell’aver ritenuto non adempiuto l’onere probatorio sulla stessa incombente per la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, avendo la banca depositato, unitamente al ricorso in opposizione allo stato passivo, tutti i contratti da cui discendevano le aperture di credito, tutti gli estratti conto bancari dall’accensione fino all’estinzione ed i prospetti finali dei “conti a sofferenza”. 1.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile.

Risulta subito evidente la genericità e non autosufficienza della doglianza proposta ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., posto che la ricorrente si è limitata solo ad enunciare i documenti (sulla cui base avrebbe asseritamente dimostrato il credito), senza tuttavia descriverne precisamente il contenuto e la loro rilevanza probatoria.

A ciò va aggiunto che in realtà la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti Data pubblicazione 20/06/2022 costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; n. 15107 del 2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020).

Ebbene, la società ricorrente – tramite la deduzione del vizio di violazione del precetto contenuto nell’art. 2697 cod. civ. – non vuole, in realtà, denunciare l’ipotetico errore del giudice del merito che abbia eventualmente attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ma intende invece censurare la valutazione degli atti istruttori (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) e che può essere impugnata solo attraverso la deduzione del vizio del novellato art. 360, primo comma, n. 5, codice di rito, nei limiti perimetrati ora dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 8053/2014).

Vizio quest’ultimo qui neanche prospettato.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato, sul rilievo che il Tribunale avrebbe rinunciato ad esaminare la documentazione versata in atti “impressionato" dalla complessità dell’”universo” Aicon, non riuscendo in tal modo a tener conto del collegamento esistente tra i rapporti di conto corrente, il finanziamento in pool del 31.8.2005 ed il successivo contratto quadro del 4.11.2009, come tali debitamente depositati nel fascicolo allegato al ricorso in opposizione allo stato passivo.

Osserva la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la conseguenzialità tra i detti rapporti di conto corrente ed il finanziamento in pool del 31.8.2005 ed il successivo contratto quadro sopra ricordato, rapporti negoziali per i quali erano stati prodotti gli estratti conto bancari dall’accensione del conto sino all’estinzione ed i prospetti finali dei “conti a sofferenza”.

Si denuncia pertanto l’omesso o quanto meno l’insufficiente esame della predetta documentazione da parte del Tribunale trinacrio.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 2.1 Anche il secondo motivo risulta formulato in modo inammissibile perché con deduzioni generiche e non autosufficienti ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (non si descrivono se non genericamente i documenti di cui si lamenta l’erronea lettura), la società ricorrente pretenderebbe, ora, una rivalutazione del merito della decisione tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio invece inibito alla Corte di legittimità (Cass. ss.uu. 8053/2014).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe considerato che anche per il contratto di conto corrente n. 6152/37858736 erano stati esibiti tutti gli estratti conto dall’accensione sino all’estinzione e che per la domanda avanzata sempre dalla banca ricorrente nel diverso fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la curatela fallimentare aveva espresso parere favorevole all’ammissione al passivo, e ciò pertanto sulla base della medesima documentazione in relazione alla quale il Tribunale non aveva inteso ammettere il creditore istante per carenza di prova.

Fatto quest’ultimo – aggiunge la banca ricorrente – dedotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel contraddittorio delle parti e la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Tribunale nonostante la sua evidente decisività. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile.

Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto Data pubblicazione 20/06/2022 decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ciò posto risulta subito evidente che la doglianza proposta dalla società ricorrente non descrive in modo adeguato la decisività del “fatto” del cui omesso esame si duole, ora, la società ricorrente ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., posto che non è dato comprendere perché la manifestazione di diverse conclusioni della curatela (con esito decisorio, peraltro, ancora non definito) rispetto ad altra domanda di ammissione al passivo (riguardante, invero, un diverso fallimento) dovrebbe rivestire carattere di decisività rispetto alla decisione odierna, senza che peraltro tale deduzione sia accompagnata da una compiuta descrizione della documentazione allegata nei due diversi giudizi e delle rispettive domande di ammissione al passivo.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del Fallimento intimato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 1273-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 156 (cod. fisc. 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 313. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (cod. fisc. 04339460968), in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare - intimato - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositato in data 1.12.2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . 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Proposta opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con il decreto qui di nuovo impugnato, ha accolto parzialmente l’impugnazione, ammettendo al passivo fallimentare la minor somma di euro 89.662,32, in via chirografaria. Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che fossero stati legittimamente acquisiti al giudizio di opposizione allo stato passivo il contratto di conto corrente n. 1000/00011253 (conto sofferenza n. 8051/9501/1991), prodotto dalla banca, nonché la copia degli estratti conto e del conto scalare allo stesso relativi; ha inoltre ricordato che, in sede di insinuazione al passivo fallimentare del correntista, è onere della banca, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., fornire l’analitica dimostrazione della sussistenza e dell’entità delle singole partite del conto corrente producendo contratti aventi data certa nonché copia autentica delle scritture contabili da cui risultino tutte le movimentazioni del conto ovvero gli estratti conto previsti dall’art. 1382 cod. civ.; ha osservato che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ad eccezione del sopra indicato conto corrente n. 1000/00011253 (conto sofferenza n. 8051/9501/1991), non aveva ottemperato a tale onere della prova, non producendo i contratti in essere tra le parti e non potendo tali contratti essere, peraltro, neanche ricondotti agli accordi del 2005, come poi modificati nel 2009, stante l’infungibilità della documentazione scrutinabile in sede di giudizio oppositivo e tenendo anche in considerazione la complessa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 1382 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nell’aver ritenuto non adempiuto l’onere probatorio sulla stessa incombente per la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, avendo la banca depositato, unitamente al ricorso in opposizione allo stato passivo, tutti i contratti da cui discendevano le aperture di credito, tutti gli estratti conto bancari dall’accensione fino all’estinzione ed i prospetti finali dei “conti a sofferenza”. 1.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile. Risulta subito evidente la genericità e non autosufficienza della doglianza proposta ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., posto che la ricorrente si è limitata solo ad enunciare i documenti (sulla cui base avrebbe asseritamente dimostrato il credito), senza tuttavia descriverne precisamente il contenuto e la loro rilevanza probatoria. A ciò va aggiunto che in realtà la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti Data pubblicazione 20/06/2022 costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; n. 15107 del 2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020). Ebbene, la società ricorrente – tramite la deduzione del vizio di violazione del precetto contenuto nell’art. 2697 cod. civ. – non vuole, in realtà, denunciare l’ipotetico errore del giudice del merito che abbia eventualmente attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ma intende invece censurare la valutazione degli atti istruttori (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) e che può essere impugnata solo attraverso la deduzione del vizio del novellato art. 360, primo comma, n. 5, codice di rito, nei limiti perimetrati ora dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 8053/2014). Vizio quest’ultimo qui neanche prospettato. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato, sul rilievo che il Tribunale avrebbe rinunciato ad esaminare la documentazione versata in atti “impressionato" dalla complessità dell’”universo” Aicon, non riuscendo in tal modo a tener conto del collegamento esistente tra i rapporti di conto corrente, il finanziamento in pool del 31.8.2005 ed il successivo contratto quadro del 4.11.2009, come tali debitamente depositati nel fascicolo allegato al ricorso in opposizione allo stato passivo. Osserva la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la conseguenzialità tra i detti rapporti di conto corrente ed il finanziamento in pool del 31.8.2005 ed il successivo contratto quadro sopra ricordato, rapporti negoziali per i quali erano stati prodotti gli estratti conto bancari dall’accensione del conto sino all’estinzione ed i prospetti finali dei “conti a sofferenza”. Si denuncia pertanto l’omesso o quanto meno l’insufficiente esame della predetta documentazione da parte del Tribunale trinacrio.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 2.1 Anche il secondo motivo risulta formulato in modo inammissibile perché con deduzioni generiche e non autosufficienti ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (non si descrivono se non genericamente i documenti di cui si lamenta l’erronea lettura), la società ricorrente pretenderebbe, ora, una rivalutazione del merito della decisione tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio invece inibito alla Corte di legittimità (Cass. ss.uu. 8053/2014). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe considerato che anche per il contratto di conto corrente n. 6152/37858736 erano stati esibiti tutti gli estratti conto dall’accensione sino all’estinzione e che per la domanda avanzata sempre dalla banca ricorrente nel diverso fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la curatela fallimentare aveva espresso parere favorevole all’ammissione al passivo, e ciò pertanto sulla base della medesima documentazione in relazione alla quale il Tribunale non aveva inteso ammettere il creditore istante per carenza di prova. Fatto quest’ultimo – aggiunge la banca ricorrente – dedotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel contraddittorio delle parti e la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Tribunale nonostante la sua evidente decisività. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile. Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 1273/2017 Numero sezionale 2318/2022 Numero di raccolta generale 19890/2022 elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto Data pubblicazione 20/06/2022 decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ciò posto risulta subito evidente che la doglianza proposta dalla società ricorrente non descrive in modo adeguato la decisività del “fatto” del cui omesso esame si duole, ora, la società ricorrente ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., posto che non è dato comprendere perché la manifestazione di diverse conclusioni della curatela (con esito decisorio, peraltro, ancora non definito) rispetto ad altra domanda di ammissione al passivo (riguardante, invero, un diverso fallimento) dovrebbe rivestire carattere di decisività rispetto alla decisione odierna, senza che peraltro tale deduzione sia accompagnata da una compiuta descrizione della documentazione allegata nei due diversi giudizi e delle rispettive domande di ammissione al passivo. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del Fallimento intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont
Decreto Cassazione n. 19890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris