CassazionedecretoSezione UDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 17631/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28016/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. (SIS), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI -intimato- avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 8485/2022, pubblicata il 04/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 25. 7. 2019 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti indisse una procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. b), d.lgs. 18. 4. 2016, n. 50, per l’affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione della autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, con previsione di una gara ristretta ed invito a presentare offerta al [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla s ocietà Autostrade M eridionali , dando atto che la precedente procedura di gara si era conclusa, con il decreto del 25. 3. 2016 n. 5, con esito nega tivo per mancanza di valide offerte.La procedura si concluse con decreto n. 23 del 4. 2. 2020 di aggiudicazione in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA] impugnò i decreti e gli atti della procedura dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Nel relativo giudizio resistettero sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che il [OSCURATO:SOCIETA]. e la s ocietà Autostrade meridionali. Con sentenza del 15. 3. 20121 il Tar dichiarò irricevibile il ricorso per tardività. Proposto appello, con sentenza n. 8485 del 4. 10. 2023, il Consiglio di Stato lo accolse, affermando l’illegittimità della procedura seguita per l’aggiudicazione, per non avere il Ministero acquisito il pare r e dell’A.R.T., previsto dall’art. 37, comma 2 lett. g) d.l. 6. 12. 2011, n. 201, convertito con l. 22. 12. 2011, n. 214, e quello del C.I.P.E. , richiesti, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, anche per la procedura negoziata.Il Consiglio di Stato precisò altresì che la procedura di aggiudicazione indetta con decreto del 2019 era autonoma rispetto a quella precedente, svoltasi con esito negativo, sicché il Ministero era obbligat o ad applicare le regole ratione temporisvigenti. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 21. 11. 2022, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. Hanno notificato distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] utostrade Meridionali, mentre non ha svolto attività difensiva il Ministero delle Infrastrutture e [OSCURATO:PERSONA]. In data 15. 11. 2013 è stata comunicata proposta di definizione anticipata del ricorso, per la sua ritenuta inammissibilità , in forza delrilievo che esso deduce errori di diritto della sentenza impugnata, incensurabili come tali in sede di legittimità. Con atto depositato il 21. 12. 2023, la società ricorrente ha chiesto che il ricorso venga deciso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] SIS e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia “ Violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativocon invasione della sfera di competenza riservata alla pubblica amministrazione dalla legge ( D.L. n. 133/2014 )“. Si assume che il giudice amministrativo, nel motivare la sua decisione di accoglimento sul presupposto che la procedura di gara indetta nel 2019 era autonoma rispetto alla precedente e doveva pertanto osservare le disposizioni di legge in vigore al tempo in cui era stata avviata, richiedendo i pareri obbligatori dell’A.R.T. e del C.I.P.E., ha illegittimamente invaso la sfera di competenza che, per legge, è riservata alla pubbli c a a mministrazione , dal momento che l’art. 54, comma 4, d.l. n. 133 del 2014 attribuisce al Ministero il potere di procedere all’aggiudicazione a seguito di procedura competitiva negoziata prescindendo dal parere di qualsiasi altro organo amministrativo. L’affermazione della sentenza impugnata che il Ministero fosse obbligato ad acquisire i pareri dell’A.R.T. e del C.I.P.E. ha compromesso pertanto la sfera di autonomia e di discrezionalità riservata dalla legge all’amministrazione procedente. 2. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione. Questa fattispecie è riscontrabile quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento)( Cass. Sez. Un. n. 28430 del 2022; Cass. Sez. un. n. 17467 del 2022; Cass. Sez. un. n. 29082 del 2019; Cass. Sez. un.n. 8311 del 2019). Si accompagna a tale affermazione il principio che il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, ottavo comma, Cost., affidaalla Corte di C assazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Cass. Sez. un. n. 18325 del 2023; Cass. Sez. un. n. 36889 del 2021del 2021; Cass. Sez. un. n. 27770 del 2020; Cass. Sez. un. n. 5889 del 2020; Cass. Sez. un. n. 32773 del 2018 ). In particolare, in tema di eccesso di potere per invasione o usurpazione della funzione amministrativa , si è affermato che il ricorso a questa Corte avverso una sentenza del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., è inammissibile quando deduca errores in iudicandoo in procedendo, i quali non investono la sussistenza ed i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (Cass. Sez. un. n. 7839 del 2020; Cass. Sez. un. n. 29082 del 2019; Cass. Sez. un. n. 7926 del 2019; Cass, Sez. un. n. 9687 del 2013 ). Tale tipologia di eccesso di potere è stata ravvisata invece quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà del giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto svolgere(Cass. Sez. un. n. 5365 del 2022; Cass. Sez. un. n. 2604 del 2021; Cass. Sez. un. n. 14264 del 2019; Cass. sez. un. n. 30526 del 2018) 3. Alla luce di questi principi il ricorso è inammissibile perché censura in via immediatae diretta l’interpretazione ed applicazione di norme di diritto. Dall’impianto motivazion al e della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Consiglio di Stato ha motivato la sua pronuncia di annullamento affermando che la procedura di aggiudicazione era viziata da sviamento di potere , per non avere il Ministero procedente acquisito i pareri obbligatori previsti dalla legge, in particolare, quanto alle competenze dell’A.R.T., dall’art. 37, comma 2 lett. g), del d.l.n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011. La statuizione è impugnata dalla ricorrente sul presupposto di una diversa interpretazione delle norme di legge che regolano la materia, assumendo che, poiché esse non prevedono, diversamente da quanto ritenuto dal giudice amministrativo, alcuno dei suddetti pareri, la decisione ha finito con il compromettere la sfera di autonomia e di discrezionalità della pubblica amministrazione. Ora, dalla stessa prospettazione accolta dal ricorso emerge che nessuneccesso di potere giurisdizionale è nella specie configurabile, essendo l’indagine, la motivazione ela statuizione conseguente fatte proprie dal Consiglio di Stato rimast e all’interno del perimetro proprio della giurisdiz i one amministrativa e , in tale ambito, del potere di individuazione e di applicazione delle norme di legge, che costituisce il proprium dell'attività giurisdizionale. Un eventuale errore rimarrebbe comunque confinato nell'ambito di una violazione delle norme di legge che disciplinato l’attività dell’amministrazione , di per sé non sindacabile davanti a queste Sezioni Unite in quanto non idonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione speciale. La conclusione è che, nel caso di specie, non è configurabilealcuna violazione del limite esterno della giurisdizione, vale a dire alcuna invasione o limitazione dell’attività amministrativa ulteriore o diversa da quella che è insita nel controllo di legittimità dell’atto amministrativo affidato alla giurisdizione del giudice amministrativo. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore solo della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo l’altra società controricorrente aderito al ricorso. Risultando la decisione adottata conforme alla proposta di definizione anticipataformulata a mente dell’art. 380-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., dalla stessa richiamati nel comma 3, parte ricorrente è inoltre condannata al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla somma, equitativamente determinata, di euro6.000,00, ed in favore della cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso , se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e Toscana , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e della ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna infineparte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa per le ammende, dell’importo di euro 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo