CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ZANELLA Enrico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva ricono- sciuto colpevole della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accer- tamenti per la rilevazione della condizione di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. evidenziandone la compati- bilità con la natura del reato ascritto e con l'assenza di elementi ostativi. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giudice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico giuri- dico, che non ricorrono profili di tenuità della condotta e dell'offesa, te- nuto conto della condotta di guida del ricorrente, particolarmente peri- colosa per la circolazione e la sicurezza degli utenti della strada sia per la velocità tenuta, sia in ragione della incertezza della traiettoria seguita. Ha inoltre riconosciuto che il reato era stato commesso notte tempo, con maggiore allarme per la sicurezza stradale e nonostante condizioni di salute, pure prospettate dalla difesa, che avrebbero sconsigliato la guida. Il ragionamento articolato dal giudice di appello risulta privo di contraddizioni e di fratture logico giuridiche e non si presta ad essere ulteriormente sindacato in questa sede. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si inte- grano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di con- danna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richia- mato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando en- trambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non cor- rispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richia- mando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità. 3.2 Manifestamente infondato è anche il motivo che concerne il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, che risulta essere stato escluso in ragione dei profili fattuali sopra evidenziati a sostegno della non tenuità dell'offesa e per l'assenza di eventuali profili di merite- volezza. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'esclu- dere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurispru- denza di legittimità sul punto laddove II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ra- gione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr