CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Solofra(Av) via Casapapa n.4, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rapp. p.t.Giovannangelo de Giovanni ([OSCURATO:PERSONA] 59P23 F8390) presso il quale di-chiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimentoal n. [OSCURATO:TELEFONO] ovvero all'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], dom.to in 00186 [OSCURATO:PERSONA] dei Barbieri 6, presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA] - studio E-lex giusta procura speciale rilasciata in calce alricorso su foglio separato in data 8.9.21.[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., Sig. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Maiori (Sa), alla via S.Pietro n.147 e sedeoperativa in Montoro (Av) alla via [OSCURATO:PERSONA] n.1, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54L23 F912O, in virtù di procura e man-Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026dato allegato al controricorso rilasciati in data 5 novembre 2021, con do-micilio digitale all'indirizzo P.E.C. [OSCURATO:EMAIL], al qualechiede che vengano inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria.ControricorrentenonchéComune di Montoro.Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 737 depositata il 5marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con l'ordinanza indicata in intestazione la Corte d'appello di Napoli –sulla scorta della relazione collegiale redatta da tre c.t.u., nel corso delgiudizio di opposizione alla stima, in base al metodo analitico-ricostruttivo– liquidava all'ablata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ed Eugenio, nelcontraddittorio col Comune di Montoro (AV), che rimaneva contumace, econ la procedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., euro 287.661,00 a titolo diindennizzo per l'esproprio di terreni di complessivi 9.761 mq posti nel Co-mune predetto, nel Piano per gli insediamenti produttivo (PIP).Condannava quindi la sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delegata dal Comunealla attuazione del PIP in nome e per conto dell'Ente locale, a depositaredetta somma presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), [OSCURATO:PERSONA], ed escludeva che l'altro convenuto, il Comune, fosse tenutoal pagamento della somma predetta.Spese compensate per metà e per la residua metà, liquidata in euro2.500,00, a carico della società espropriante.Spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte costituita per la metà.Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/20262.- Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione la società espropriata, affi-dando il gravame a dieci motivi illustrati da memoria.Resiste la Cartiera con controricorso illustrato da memoria, concludendoper la reiezione dell'impugnazione.Il Comune è rimasto meramente intimato.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 54 del d.P.R. n° 327/2001 e dell'art. 29 del d.lgs. n° 150/20011, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo “rappresentato dall'a-scrivibilità o meno di una delle posizioni indicate al Comune di Montoro perl'identificazione dei contraddittori necessari del giudizio”.Il decreto di esproprio indicava come beneficiario del trasferimento di pro-prietà del suolo il Comune di Montoro, mentre la [OSCURATO:PERSONA] erameramente delegata dall'Ente locale a procedere all'espropriazione, chedoveva essere condotta in nome e per conto del Comune.Anche il Comune, dunque, e non solo la Cartiera, era tenuto al pagamentodell'indennità.4.- Il motivo è fondato.L'art. 6, ottavo comma, del d.P.R. n° 327/2001 prevede che, qualora l'o-pera pubblica debba essere realizzata da un concessionario od un con-traente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo puòdelegare l'esercizio di tale potere, determinando con chiarezza l'ambitodella delega.Il citato disposto normativo, pur non contenendo alcuna espressa previ-sione in ordine al soggetto tenuto al pagamento dell'indennizzo in caso didelega, è stato però interpretato da questa Corte nel senso che tale sog-getto deve essere, di regola, individuato nel beneficiario dell'espropriazio-Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026ne, come risultante dal decreto ablatorio, “salvo che dal decreto stessonon emerga che ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativie mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministra-tiva, affidamento improprio, concessione traslativa), sia stato conferito ilpotere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e dicurare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell'esproprian-te, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagarele indennità dovute” (per tutte si veda Cass., sez. I, 12 settembre 2022,n° 26803, con menzione di altri precedenti).Ora, non sembra che la Corte territoriale abbia fatto buongoverno deiprincipi sopra riassunti, anche sotto il profilo motivazionale, che infatti ècensurato dalla Luxor anche per motivazione “erronea” o “apparente” (ri-corso pagina 8).Infatti, dopo aver più volte dato atto che l'espropriazione – secondo leconcessioni rep. n° 12 del 23 ottobre 2014 e rep. n° 23 del 22 aprile 2015– doveva essere condotta dalla Cartiera “in nome e per conto” del Comunee dopo aver constatato che beneficiario dell'ablazione immobiliare era ilComune (che, dunque, acquisendo i suoli al proprio patrimonio, è anche ilsoggetto che beneficia di un arricchimento patrimoniale), ha incomprensi-bilmente concluso nel senso che l'unico soggetto tenuto al pagamentodell'indennizzo che va a compensare tale trasferimento è la Cartiera dele-gata.La conclusione non sembra aderente all'indirizzo giurisprudenziale sopraevidenziato, donde la fondatezza del motivo in esame.Giova solo aggiungere che il successivo trasferimento dei suoli dal Comu-ne alla Cartiera, previsto dalle convenzioni, con compensazione tra il cre-dito del Comune per il prezzo ed il controcredito della Cartiera per il rim-borso dei costi dell'espropriazione non vale a concentrare solo sulla Cartie-ra la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, posto che taleNumero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026trasferimento doveva avvenire, nella previsione pattizia tra Comune e Car-tiera, a procedimento espropriativo definitivamente concluso.5.- Col secondo mezzo la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia violazione e falsa appli-cazione degli artt. 101, 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., nonché omes-so esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus-sione, consistito nell'erronea utilizzazione nel criterio comparativo di undocumento irregolarmente acquisito dai c.t.u. nominati e non sottoposto alcontraddittorio delle parti.Anzitutto, essa aveva formulato eccezione di nullità della c.t.u. e degli atticompiuti dai consulenti successivi alla seconda proroga.Nel merito, poi, deduce che i c.t.u. avrebbero proceduto alla stima deisuoli da espropriare col metodo sintetico-comparativo ed avrebbero tenutoconto del comparabile consistente nel rogito di divisione a ministero notaio11, ma mai prima acquisito e mai sottoposto all'esame delle parti.Col terzo motivo la Luxor lamenta la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 111 della Costituzione, 112, 132 e 196 del cod. proc. civ., 32,37, 38 del d.P.R. n° 327/01 e 2727 e 2729 del cod. civ., nonché dell'o-messo esame di specifici fatti risultanti dall'indagine peritale.La Corte territoriale non avrebbe accertato che l'atto Frauenfelder difetta-va di rappresentatività, riguardando fondi a destinazione e tassazioneagricola.Con la quarta doglianza la ricorrente lamenta la violazione e la falsa ap-plicazione degli artt. 32, 37, 38 e 40 del d.P.R. n° 327/2001, 111 dellaCostituzione, 101, 112 e 116 del cod. proc. civ. e 2697 del cod. civ.Nell'applicazione del metodo sintetico-comparativo la Corte avrebbe appli-cato dati e valori parziali e appositamente selezionati ed avrebbe, altresì,pretermesso alcuni suoi giudicati esterni ed una c.t.u., tutti riguardanti ilPIP del Comune di Montoro (paragrafi 4.1-4.2); avrebbe arbitrariamenteapplicato una riduzione di euro 17,50 sul prezzo di euro 50,00 al mq con-Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026venuto in una cessione volontaria concernente un suolo del PIP (paragrafo4.3); avrebbe omesso di considerare un proprio precedente giudiziario(sentenza n° 5885/2016), che fissava un valore di euro 53,00 al mq,mentre avrebbe recepito la c.t.u. nella parte in cui aveva utilizzato altriquattro precedenti giudiziari dai quali i c.t.u. avevano tratto una media dieuro 42,40 al mq (paragrafo 4.4); avrebbe utilizzato come criterio di com-parazione i valori tratti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)relativi al mercato dei capannoni industriali, anziché quelli relativi ai terre-ni del Comune, giungendo a quantificare il valore di euro 29,86 al mq (pa-ragrafo 4.5); avrebbe omesso di considerare che in un primo esproprioparziale alle particelle 1023, 1025 e 1036 la stessa Corte aveva assegnatoun valore di euro 53,00 al mq (paragrafo 4.6).6.- I motivi, esaminabili congiuntamente, sono palesemente inammissibili.Anzitutto (ed anche a prescindere dalla quasi totale mancanza di chiarezzaespositiva che caratterizza l'intero ricorso), essi consistono pressoché in-tegralmente in una generica critica all'operato dei consulenti e non, inve-ce, alla decisione della Corte.In secondo luogo, essi partono da una premessa che è totalmente estra-nea al decisum, ossia la quantificazione dell'indennità di esproprio median-te il metodo sintetico-comparativo, che è invece apertamente sconfessatadall'ordinanza gravata.Infatti, la Corte, dopo aver dato atto che i c.t.u. avevano tentato di liqui-dare l'indennità dovuta reperendo dei comparabili, ha precisato che i con-sulenti avevano abbandonato tale metodo, preferendo adottare quelloanalitico-ricostruttivo, in ragione della «assoluta mancanza di un campione“reale” di mercato coevo all'epoca d'interesse» (ordinanza pagina 8).Ben poco rimane da dire in ordine all'eccezione di nullità della c.t.u. per lascadenza del termine assegnato dalla Corte, sol che si consideri che taleevenienza non determina di per sé alcuna nullità dell'elaborato peritale.Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/20267.- Col quinto motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fattodecisivo e dell'erronea interpretazione della propria domanda.La Corte avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta della maggiorazionedel 10%, prevista dall'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n° 2327/2001,in quanto non proposta col ricorso introduttivo della lite, ma solo nellamemoria difensiva successiva alla c.t.u.Al contrario, la domanda sarebbe stata formulata già nel corpo e nelleconclusioni del ricorso.8.- Questo mezzo è fondato.È stato infatti deciso (Cass., sez. I, 16 maggio 2017, n° 12058) che l'au-mento del dieci per cento dell'indennità dev'essere applicato dalla Corted'appello in via automatica, allorché emerga dagli atti la presenza di unodei presupposti previsti dall'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001.Dunque, la Corte – premesso che risulta dalla stessa ordinanza impugnatache l'indennizzo definitivo venne liquidato in euro 287.661,00 e che quelloprovvisorio fu fissato in euro 168.339,60 (dunque in misura inferiore agliotto decimi del primo) – avrebbe dovuto riconoscere in via automatica lamaggiorazione del dieci percento, senza dare alcun rilievo alla formulazio-ne dell'istanza nella memoria difensiva presentata dopo il deposito dellac.t.u.È vero che questa Corte, in altra occasione, ha ritenuto che richiesta dellamaggiorazione del dieci percento debba essere formulata entro il terminedecadenziale previsto dall'art. 54 del predetto d.P.R. (Cass., sez. I, 16marzo 2021, n° 7369); ma è anche vero che tale decisione è intervenutain un caso particolare, nel quale l'ablata, dopo aver volontariamente ac-cettato l'indennità provvisoria, aveva agito per ottenere la maggiorazioneex art. 37, secondo comma, incorrendo così nella decadenza prevista dalsuccessivo art. 54.Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il principio di Cass. n° 7369/21 appare dunque enunciato in un'ipotesiparticolare e ben diversa da quella presente: diversità che rende il princi-pio stesso non esportabile nella presente vicenda.9.- Col sesto e col settimo mezzo (aventi intestazione identica) la ricor-rente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 37, terzo comma, deld.P.R. n° 327/2001, “in relazione agli artt. 111, comma 7, Cost. e 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ.”, nonché violazione e falsa applicazione,ai sensi dell'art. 360 n° 4, degli artt. 194 e 195 del cod. proc. civ., degliartt. 87 e 90 disp. att. dello stesso codice, nonché “nullità della consulen-za per interpretazione di atti e nullità della sentenza per violazione delcontraddittorio e della motivazione”.Anzitutto, la Corte, nel recepire il procedimento di determinazione del va-lore di trasformazione dell'area edificabile secondo il metodo analitico,adottato dai periti, non avrebbe risposto al rilievo dell'ablata, secondo ilquale le quotazioni OMI non corrisponderebbero a prezzi reali, ma sareb-bero indicazioni “di larga massima”.Inoltre, la Corte avrebbe recepito la riduzione da euro 450,00 ad euro370,00 del valore di mercato del “costruito” seguendo il convincimentopersonale dei c.t.u., che avevano ritenuto di applicare un deprezzamentodel 15-20% in ragione della carenza di infrastrutture, così applicando “undeprezzamento a valori sulla scorta di quanto già scomputato”.10.- Il mezzo (formalmente due, ma nella sostanza uno) è per più ragioniinammissibile.Anzitutto, appare formulato senza alcuna chiarezza.D'altro canto, esso sollecita (peraltro censurando la c.t.u., più che l'ordi-nanza gravata) una diversa considerazione degli elementi di causa, già va-lutati dal giudice in base al suo prudente apprezzamento (art. 116 cod.proc. civ.).In ogni modo, se il senso dei motivi è di affermare la completa inattendibi-lità delle quotazioni OMI, esso è del tutto privo di pregio, sol che si consi-Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026deri che detti valori, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur noncostituendo una fonte tipica di prova ed essendo “valori di larga massi-ma”, sono pacificamente utilizzabili dal giudice, ai sensi dell'art. 115 cod.proc. civ. (ex multis: Cass., sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197).Quanto, infine, al doppio deprezzamento, il mezzo è del tutto privo di au-tosufficienza, in quanto parte da un presupposto non discusso in causa enon risultante dall'ordinanza gravata, ossia che le quotazioni OMI siano ilfrutto di un estimo analitico-ricostruttivo, mentre è notorio che i valorisiano il frutto dell'elaborazione di prezzi di mercato, sicché essi scontanogià il debito gravante sul fondo per le opere di urbanizzazione.Nondimeno, come si è sopra visto, il metodo seguito dai periti nella pre-sente causa è quello analitico-ricostruttivo, con la conseguenza che la ri-duzione del 15-20% per le opere di urbanizzazione è pienamente giustifi-cata.11.- Con l'ottavo motivo la Luxor lamenta violazione e falsa applicazionedell'art. 111 della Costituzione e degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 191,196 cod. proc. civ., nonché degli artt. 32, 37 e 38 del d.P.R. n° 327/01 e2697 del cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo.Il giudice del merito, aderendo alla c.t.u. nella quale era stata praticatauna riduzione del valore del “costruito” in ragione della mancanza di infra-strutture, non avrebbe tenuto conto del fatto che, in realtà, al momentodel sopralluogo dei consulenti erano in corso i lavori di costruzione dellastrada che in futuro avrebbe permesso l'accesso da nord all'area PIP.12.- Il motivo è inammissibile il quanto sollecita valutazioni meritali inte-gralmente rimesse alla Corte territoriale.Peraltro, deve anche considerarsi che, ai sensi dell'art. 32, primo comma,del d.P.R. n° 327/2001, l'indennità di espropriazione è determinata sullabase delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decre-to di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura nonaventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincoloNumero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026preordinato all'esproprio: sicché il fatto in sé che fossero in corso i lavoridi costruzione della strada d'accesso al PIP non ha alcun rilievo in causa.13.- Col nono mezzo la ricorrente lamenta che la Corte abbia ravvisatouna insussistente soccombenza reciproca e abbia, quindi, erroneamentecompensato per metà le spese di lite e posto le spese di c.t.u. a carico diciascuna parte nella misura di un mezzo.14.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte si è attenuta all'indirizzogiurisprudenziale di legittimità e il motivo non offre elementi per mutareorientamento (art. 360-bis n° 1 cod. proc. civ.).Infatti, secondo il costante orientamento di questa S.C., il sindacato di le-gittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che sianoaddotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di com-pensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costitu-zionale (sentenza n° 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragio-ne della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il pote-re giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefetti-bilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spe-se” (Cass., sez. I, 6 novembre 2025, n° 29342, con menzione di altro pre-cedente).Ora, la Corte ha ritenuto di compensare le spese tenendo conto dell'esitodella controversia, “che ha visto in conclusione rideterminata l'indennità diesproprio dovuta nella limitata maggior misura di circa 1/3 rispetto allastima effettuata in sede amministrativa”.Il percorso logico appare equilibrato e del tutto plausibile, sicché la criticamossa col mezzo appare, come già anticipato, inammissibile.15.- Col decimo motivo Luxor lamenta che la Corte, pur essendovi stato“accoglimento integrale della domanda”, si sarebbe discostata dai valorimedi previsti dal d.m. n° 55/2014.16.- Questo motivo è fondato.Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Corte, avuto riguardo allo “scaglione economico corrispondente al valo-re della causa” (ordinanza pagina 14), ha liquidato euro 2.500,00 a favoredella ricorrente, previa compensazione della metà delle spese di lite: nederiva che il compenso totale è stato liquidato in misura pari ad euro5.000,00.Ora, l'ordinanza non dice quale sia lo scaglione corrispondente al valoredella lite, ma tenuto conto del decisum (ossia della somma di euro287.661,00 attribuita all'attrice a titolo di indennizzo) è evidente che que-sto scaglione sia quello che va da euro 260 mila ad euro 520 mila.Ebbene, è vero che questa Corte ha ritenuto inammissibile in sede di legit-timità la censura dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di fissa-re il compenso tra il minimo e il massimo dei parametri previsti (Cass.,sez. II, 5 maggio 2022, n° 14198); ma è anche vero che, più recentemen-te (con Cass., sez. II, 13 aprile 2023, n° 9815), si è chiarito che per icompensi liquidati applicando il d.m. n° 55 del 2014 come modificato dald.m. n° 38/2018 non è più possibile per il giudice scendere al di sotto delminimo di tariffa.Nella presente fattispecie tale minimo, avuto riguardo allo scaglione sopramenzionato, è pari ad euro 10.060,00, dunque a cifra ben superiore aquella di euro 5 mila, complessivamente liquidata dalla Corte territoriale.17.- Alla cassazione dell'ordinanza segue la sua rimessione alla Corted'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo, il quinto ed il decimo motivo. Dichiara i restantiinammissibili. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte d'appello di Napoli, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Numero registro generale 24760/2021Numero sezionale 405/2026Numero di raccolta generale 14710/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il presidenteGuido Mercolino