CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1970
Cassazione n. 09580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il 20/01/1970 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rappresenta che erroneamente il giudice a quo avrebbe escluso l'identità di disegno criminoso, in quanto i reati di falso in valutazione sarebbero di identica indole, spazialmente contigui e connotati da similari modalità esecutive. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile, stante il carattere meramente rivalutativo, e complessivamente assertivo, delle sue argomentazioni. Queste ultime non si confrontano adeguatamente con il perspicuo ragionamento giudiziale, che ha esattamente selezionato gli indicatori, da cui eventualmente desumere che gli illeciti commessi fossero frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione: Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01), escludendo tale esito in base ad essi e giungendo alla conclusione, non implausibile, che gli illeciti stessi, estremamente distanziati dal lato temporale (dodici anni), fossero piuttosto riconducibili ad un mero generico programma di attività delinquenziale. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente