CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 43149/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SeN 1 NLA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 9 ottobre 2024. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20 novembre 2023, la Corte d'appello di Perugia in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998 e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), del citato decreto, ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 7 di reclusione ed euro 51.000 4, di multa. 1.1. In primo grado BELLUCCI era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., e condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche. 1.2. La Corte d'appello, con sentenza 23 gennaio 2017, aveva rideterminato la pena in anni 4 e mesi 10 di reclusione. 1.3. Questa Corte di cassazione, con sentenza in data 15.2.2022, n. 22736, ha annullato tale decisione, limitatamente ai riconoscimento dell'aggravante dei fine di profitto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio sul punto e per le conseguenti determinazioni sul trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di censura deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen. dal momento che la Corte d'appello, dopo aver escluso la sussistenza dell'aggravante del "fine di profitto" di cui all'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbe omesso di procedere al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, e l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 della stessa disposizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 4. Con memoria in data 9 ottobre2024 BELLUCCI ha replicato alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato 2. Il reato di cui all'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998 punisce chiunque, in violazione delle disposizioni dei presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il comma 3 di tale disposizione individua cinque ipotesi punite più gravemente, le quali configurano circostanze aggravanti (Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937 - 01). Il comma 3-bis del medesimo articolo configura un'ulteriore aggravante, la quale è integrata dal concorso di due delle suddette circostanze, stabilendo che «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata». Ulteriori aggravanti speciali sono altresì contemplate dai comma 3-ter, il quale stabilisce un aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di previsti ai commi 1 e 3 sono commessi (tra l'altro) «al fine dì profitto» (comma 3-ter, lett. b). Infine, il comma 3-quater disciplina il concorso di dette aggravanti con le attenuanti disponendo che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del cod. pen., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3. Nella specie, l'imputato era chiamato a rispondere dell'ipotesi di cui al comma 3, lett. a) - ingresso e permanenza illegali di 5 o più persone - e lett. d) - fatto commesso da tre o più persone in concorso. Per tale ragione era stata contestata anche l'aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12, nonché l'aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b), del fine di profitto. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente l'aggravante del numero degli immigrati (comma 3, lett. a). Ha invece accolto il motivo sull'aggravante del comma 3-ter (fine di profitto). La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha escluso tale ultima aggravante, sicché residuano le sole due aggravanti di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e lett. d). Con riguardo a tale ipotesi, la richiamata sentenza delle Sezioni unite ha affermato: «Nel caso in cui ricorrano due o più ipotesi previste dai comma 3 e sussista, quindi, l'aggravante di cui al comma 3-bis, il giudice non potrà procedere a bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. in forza del divieto del comma 3-quater: pertanto, determinerà la pena base alla luce dei limiti edittali indicati dal terzo comma (reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 euro per ogni straniero), la aumenterà fino ad un terzo in ragione dell'aggravante di cui al comma 3-bis e sulla pena così determinata opererà le riduzioni per le attenuanti riconosciute». A In sostanza, la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 3-bis sottrae al bilanciamento tra le circostanze anche quella del comma 3, dell'art. 12. Pertanto, correttamente la Corte d'appello ha applicato le attenuanti generiche senza operarne la comparazione con le riconosciute aggravanti di cui alle lett. a) e d) del comma 3. 4. Alla luce di tali considerazioni si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nel