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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10717/2022

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Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27143/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni n.268/a per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 27143/17 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12. - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1780/8/17 depositata in data 14.7.2017; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12.11.2021.

Ritenuto in fatto Con sentenza n.1780/8/17 depositata in data 14.7.2017 la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lucca che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l'Ufficio accertava l'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, consistenti nell'acquisto di pallets che vedevano quale cedente la ditta individuale Italpallets di [OSCURATO:PERSONA].

La CTR riteneva legittimo l'accertamento sulla base dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della contribuente Avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del DPR 633/1972 e dell' art. 2697 c.c.

RGN 27143/17 Lamenta che la CTR non aveva fatto buon governo della distribuzione dell'onere della prova in materia di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di contraddittorio tra le parti.

Lamenta che la sentenza risultava viziata per non avere minimamente esaminato gli elementi fattuali volti ad escludere la conoscibilità del mancato versamento di imposte da parte del soggetto emittente le fatture.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

Questa Corte con orientamento consolidato ha affermato che «In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili» (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 - 01).

La prova dell'inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può RGN 27143/17 attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.).

Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno o siano intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera", quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l'omesso versamento delle imposte) o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

In relazione al tema delle fatture per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, sorge, tuttavia, l'esigenza della tutela della buona fede del contribuente, anche in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenze 6 luglio 2006, Kittei e [OSCURATO:PERSONA], C- 439/04 e C- 440/04; 21 giugno 2012, Mahagè ben e David, C- 80/11 e C- 142/11; 6 settembre 2012, Toth, C- 324/11; 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; 31 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C- 642/11).

In applicazione della citata giurisprudenza, questa Corte ha avuto occasione recentemente di affermare che "in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta".RGN 27143/17 "La prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente".

"Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi".

Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte.

In particolare il Giudice regionale ha osservato non sussistere dubbi sull'inesistenza soggettiva delle operazioni considerato che la ditta cedente oltre non avere mai disposto di locali né di strutture idonee allo svolgimento dell'attività dichiarata, aveva continuato ad emettere fatture anche dopo la formale cessazione dell'attività avvenuta nel 2007, effettuando acquisiti per cifre irrisorie rispetto al fatturato di vendita; non risultava inoltre che la cedente avesse sostenuto costi per trasporti e per acquisto di pallets né che avesse a disposizione propri mezzi di trasporto e proprio personale.

La CTR ha, sottolineato che la cessazione della ditta risaliva, all'anno precedente a quello cui si riferiva l'accertamento in RGN 27143/17 contestazione; la ditta formalmente cedente delle merci si era quindi posta come soggetto interposto tra i reali cedenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha osservato, inoltre, che l'amministrazione aveva fornito una serie di elementi presuntivi (l'anomalia dell'acquisto da rivenditori siciliani anziché locali considerata l'alta incidenza dei costi di trasporto sul valore del prodotto, l'assenza di recapiti fissi o di indirizzi mail da parte della ditta cedente, compreso l'utilizzo di fax presso soggetti terzi sempre diversi, la costante notevole competitività dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di documentazione da parte dei vettori, la presenza di fatture di vendita immediate con pluralità di trasporti dalla Sicilia alla Toscana a poche ore di distanza e senza utilizzo di vettori, l'assenza di qualsiasi documentazione cartacea dei rapporti intrattenuti per rimporti assai rilevanti e per molti anni) fornendo un quadro assai significativo di possibili anomalie delle forniture.

La CTR ha correttamente rilevato che in presenza di tali elementi e di un volume di scambi tanto elevato, un operatore di normale diligenza avrebbe dovuto e potuto fare adeguati accertamenti per verificare la bontà della provenienza della merce acquistata, mentre la contribuente si era limitata ad acquisire una visura camerale iniziale della ditta fornitrice, di per sé scarsamente significativa, sia perché - come in effetti è stato - la ditta poteva essere cessata - sia perché questa condotta appare compatibile con una consapevole precostituzione di una giustificazione.

Sulla base di questi elementi la CTR ha concluso che la Royal carta sapesse o quantomeno avrebbe potuto agevolmente sapere dell'inesistenza del soggetto cedente.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.RGN 27143/17 Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27143/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni n.268/a per procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 27143/17 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12. - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1780/8/17 depositata in data 14.7.2017; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12.11.2021. Ritenuto in fatto Con sentenza n.1780/8/17 depositata in data 14.7.2017 la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lucca che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l'Ufficio accertava l'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, consistenti nell'acquisto di pallets che vedevano quale cedente la ditta individuale Italpallets di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR riteneva legittimo l'accertamento sulla base dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della contribuente Avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 del DPR 633/1972 e dell' art. 2697 c.c. RGN 27143/17 Lamenta che la CTR non aveva fatto buon governo della distribuzione dell'onere della prova in materia di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di contraddittorio tra le parti. Lamenta che la sentenza risultava viziata per non avere minimamente esaminato gli elementi fattuali volti ad escludere la conoscibilità del mancato versamento di imposte da parte del soggetto emittente le fatture. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate. Questa Corte con orientamento consolidato ha affermato che «In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili» (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 - 01). La prova dell'inesistenza delle operazioni può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può RGN 27143/17 attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012, cit.). Pertanto, nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno o siano intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera", quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l'omesso versamento delle imposte) o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. In relazione al tema delle fatture per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, sorge, tuttavia, l'esigenza della tutela della buona fede del contribuente, anche in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sentenze 6 luglio 2006, Kittei e [OSCURATO:PERSONA], C- 439/04 e C- 440/04; 21 giugno 2012, Mahagè ben e David, C- 80/11 e C- 142/11; 6 settembre 2012, Toth, C- 324/11; 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; 31 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C- 642/11). In applicazione della citata giurisprudenza, questa Corte ha avuto occasione recentemente di affermare che "in tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta".RGN 27143/17 "La prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente". "Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi". Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte. In particolare il Giudice regionale ha osservato non sussistere dubbi sull'inesistenza soggettiva delle operazioni considerato che la ditta cedente oltre non avere mai disposto di locali né di strutture idonee allo svolgimento dell'attività dichiarata, aveva continuato ad emettere fatture anche dopo la formale cessazione dell'attività avvenuta nel 2007, effettuando acquisiti per cifre irrisorie rispetto al fatturato di vendita; non risultava inoltre che la cedente avesse sostenuto costi per trasporti e per acquisto di pallets né che avesse a disposizione propri mezzi di trasporto e proprio personale. La CTR ha, sottolineato che la cessazione della ditta risaliva, all'anno precedente a quello cui si riferiva l'accertamento in RGN 27143/17 contestazione; la ditta formalmente cedente delle merci si era quindi posta come soggetto interposto tra i reali cedenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha osservato, inoltre, che l'amministrazione aveva fornito una serie di elementi presuntivi (l'anomalia dell'acquisto da rivenditori siciliani anziché locali considerata l'alta incidenza dei costi di trasporto sul valore del prodotto, l'assenza di recapiti fissi o di indirizzi mail da parte della ditta cedente, compreso l'utilizzo di fax presso soggetti terzi sempre diversi, la costante notevole competitività dei prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di documentazione da parte dei vettori, la presenza di fatture di vendita immediate con pluralità di trasporti dalla Sicilia alla Toscana a poche ore di distanza e senza utilizzo di vettori, l'assenza di qualsiasi documentazione cartacea dei rapporti intrattenuti per rimporti assai rilevanti e per molti anni) fornendo un quadro assai significativo di possibili anomalie delle forniture. La CTR ha correttamente rilevato che in presenza di tali elementi e di un volume di scambi tanto elevato, un operatore di normale diligenza avrebbe dovuto e potuto fare adeguati accertamenti per verificare la bontà della provenienza della merce acquistata, mentre la contribuente si era limitata ad acquisire una visura camerale iniziale della ditta fornitrice, di per sé scarsamente significativa, sia perché - come in effetti è stato - la ditta poteva essere cessata - sia perché questa condotta appare compatibile con una consapevole precostituzione di una giustificazione. Sulla base di questi elementi la CTR ha concluso che la Royal carta sapesse o quantomeno avrebbe potuto agevolmente sapere dell'inesistenza del soggetto cedente. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.RGN 27143/17 Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso
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