CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28311/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, C. Marzagalli, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria difensiva e quella di replica della [OSCURATO:PERSONA], Avv. P. Saladdino, fattapervenire con p.e.c. del 31 marzo 2026, con allegata documentazione, con laquale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento didiniego dell’istanza di remissione del debito derivante da pagamenti ingiunticome spese di giustizia (euro 302.449,64 ed euro 19.042,24).2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione per iltramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a un unico motivo con ilquale denuncia violazione di legge in relazione all’art. 6 d.P.R. n. 115 del 30maggio 2002.Si evidenzia che l'istanza di remissione del debito era relativa ad importiconcernenti il pagamento ingiunto per spese di giustizia ritenuti più che eccessivie tali da non poter essere corrisposti da un lavoratore, come il condannato,segnalando che questi conduceva una vita, all'attualità, improntata rispetto dellalegalità, dei valori familiari e dedita al lavoro tanto da contribuire al sostegnoeconomico dei propri figli.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, con provvedimento del 27 maggio 2024, hadichiarato inammissibile e comunque rigettato l'istanza in quanto ha ritenutotrattarsi di credito non rimettibile come da certificazione della Corte d'appello diCatania del 15 marzo 2024.Su tale punto la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, a integrazione della certificazione giàemessa, era stato certificato dall’Ufficio che, a carico del condannato, pendevauna partita di credito ulteriore, derivante da sentenza del 16 febbraio 2017 dellaCorte d'appello di Catania, con importo residuo pari a 12.847,88 € di cui2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed il resto per spese processuali.In ogni caso si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione davanti allostesso organo, facendo presente di avere un reddito lordo superiore a 20.000,00€ ma che tale reddito è quello complessivo del nucleo familiare, composto da piùpersone, producendo altresì memoria difensiva concernente la pienaammissibilità dell'istanza nella parte riferita alla voce spese processuali, nonché iltravisamento rispetto al contenuto della domanda di remissione del debito, avutoriguardo alla ravvisata intestazione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di un immobile diproprietà della persona offesa del delitto di tentata estorsione di cui allasentenza della Corte di appello di Catania del 16 Febbraio 2017.A parere del ricorrente si tratta, invece, di pronuncia assolutoria che haescluso la tentata estorsione e ha condannato l’imputato soltanto per il reato diusura.La memoria segnalava, altresì, che la vita attuale del condannato è immuneda frequentazioni delinquenziali, che questi aveva tenuto una regolare condottaintramuraria e che grava a suo carico una rata di mutuo pari a euro 570,50mensili.Nel corso del giudizio di opposizione la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente di averdepositato lo stato di esecuzione, il casellario giudiziale, atti diretti adevidenziare la pronuncia favorevole del Tribunale di sorveglianza di Catania diestinzione della pena per esito favorevole dell'affidamento in prova relativamentealle imputazioni di usura, come da ordinanza del 27 aprile 2022 del Tribunale disorveglianza di Catania che aveva dichiarato estinta la pena per esito positivodell'affidamento in prova al servizio sociale.Ciononostante, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha rigettato l'opposizione, con ilprovvedimento del 2 dicembre 2025 impugnato nella presente sede, ritenendoche permangono i motivi indicati nel provvedimento opposto confermati conriferimento in particolare all'interesse del condannato all'acquisto di VillaCandida, edificio di un'importante impresa di ristorazione per effettuare eventi dinotevoli dimensioni nell'ambito del procedimento di usura.In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che vi è stata una modifica della motivazioneposta a base del primo rigetto dell'istanza di remissione del debito fondata sullatitolarità dell'abitazione della vittima del tentativo di estorsione, mentre nelprovvedimento impugnato, si fa riferimento soltanto al manifestato interesseall'acquisto di un immobile nell'ambito del procedimento per usura.Il provvedimento, altresì, viene emesso all'esito del giudizio di opposizioneprivo di istruttoria quanto alla regolare condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca delladetenzione e quanto alla verifica delle disagiate condizioni economiche e inrapporto all'attuale condizione reddituale dell'istante, in violazione dell'art. 6 TUSpese di giustizia.Si deduce, da parte del giudice dell’opposizione, la violazione dell'art. 678cod. proc. pen. nella parte in cui la norma attribuisce espressamente all'Autoritàgiudiziaria procedente il potere di chiedere tutte le informazioni e i documentinecessari ai fini della decisione, onde valutare, in relazione alla somma dovuta, ilrequisito sostanziale delle disagiate condizioni economiche del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, C. Marzagalli, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica con allegata documentazionee ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. Secondo l'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’ora iinanzi, anche TUspese di giustizia), l'accoglimento dell'istanza di remissione del debitopresuppone la dimostrazione di due requisiti distinti, ma entrambi necessari: daun lato, lo stato di disagio economico che non consenta al condannato diassolvere le obbligazioni nascenti dalla condanna; dall'altro, il mantenimento diuna condotta regolare.Quanto al primo dei due presupposti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, l'analisi deve riguardare le condizioni economiche e finanziarie delrichiedente con riferimento al momento della presentazione dell'istanza, ovvero aperiodi di tempo ad essa cronologicamente prossimi (Sez. 1, n. 35925 del26/11/2014, dep. 2015, Boccafusca, Rv. 264612), rapportate all'entità del debitoe la remissione può essere accordata quando, nonostante il debitore non versi instato di assoluta indigenza, l'adempimento dell'obbligo verso l'Erario lo espongaal rischio di uno squilibrio nel bilancio personale, tale da cagionare l'impossibilitàdi provvedere alle fondamentali esigenze di vita e da compromettere lepossibilità di recupero e di reinserimento sociale dell'interessato (Sez. 1, n. 2932del 3/06/1997, Akriche, Rv. 207774; Sez. 1, n. 14541 del 24/04/2006,Mangione, Rv. 233939; Sez 1, n. 5621 del 16/01/2009, Guarino, Rv. 242445;Sez. 1, n. 3737 del 15/01/2009, Loiacono, Rv. 242534).Si è, inoltre, sostenuto che anche lo svolgimento da parte del condannato diun'attività lavorativa retribuita non esclude che egli possa versare in uno stato dioggettiva difficoltà a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa e che,nella valutazione della sussistenza del richiesto requisito, il giudice può fareriferimento alla situazione economica complessiva del nucleo familiare delrichiedente, purché accerti ed espliciti l'effettiva incidenza delle risorse familiarisulle condizioni economiche dell'interessato (Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012, DiGiacomo, Rv. 252923 e, più di recente, Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019, Corso,Rv. 275660), dovendo comunque escludersi che un tale riferimento possa essereinteso come "assunzione di obblighi del condannato ad opera di soggetti estraneial reato, in presenza di un dato normativo che pone in termini personali ilrequisito economico per la concessione della remissione del debito" (Sez. 1, n.17937 del 8/04/2010, Celli, n.m.).È stato, inoltre, chiarito che il presupposto delle disagiate condizionieconomiche deve confrontarsi con un criterio effettivo e concreto di incapienzareddituale, senza potersi inferire una disponibilità economica in via presuntivadalla condanna per determinati reati sia per il divieto di applicazione analogica inmalam partem dei criteri riconosciuti invocabili solo per il patrocinio per i nonabbienti (Sez. 1, n. 16901 del 08/04/2010, Grizzaffi, Rv. 247583; Sez. 1, n.48400 del 23/11/2012, Loreto, Rv. 253980), sia perché la redditualità illecita vaancorata a dati concreti o comunque ad accertamenti definitivi da cui risulti,ancorché approssimativamente, il valore economico complessivo delle condotteillecite effettivamente tenute.1.2. Il requisito della condotta regolare va, poi, diversamente verificato, inquanto l'art. 6 TU spese di giustizia distingue espressamente l'ipotesi in cuil'interessato non è stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le speseineriscono (comma 1) e quella in cui l'interessato è stato, invece, detenuto ointernato per il titolo di riferimento (comma 2).Se il soggetto, dunque, abbia eseguito la pena detentiva inflittagli soltantomediante restrizione in carcere, deve considerarsi il comportamento tenutodurante l'espiazione in "istituto" rapportato ai parametri di cui all'art. 30-ter,comma 8, dell'ordinamento penitenziario; se, invece, non sia stato ristretto sideve procedere alla valutazione della condotta tenuta "in libertà"; qualora poiavesse eseguito la pena in parte in carcere, in parte con misure alternative alladetenzione, l'analisi dovrebbe vertere sul complessivo comportamento tenuto(Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260541; Sez. 1, n. 35922del 26/11/2014, Salamone, Rv. 264648; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013,Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, nr. 13611 del 13/03/2012, Valenti, Rv. 252292;Sez. 1, nr. 3752 del 16/01/2009, Bozza, Rv. 242444).In entrambe le ipotesi, la valutazione della condotta va temporalmentedelimitata alla durata di esecuzione della pena in carcere o in misura alternativaalla detenzione e, in assenza di esecuzione, al periodo in cui la pena è rimastacondizionalmente sospesa (Sez. 1, n. 16136 del 29/03/2012, Finazzo, Rv.252576), tanto essendo "funzionale alla necessaria correlazione del beneficio alprocesso cui le spese ineriscono e, quindi, alla durata di esecuzione della penainflitta ovvero al tempo in cui essa è rimasta sospesa sub condicione, in tal modoevitandosi sperequati criteri di valutazione a seconda che l'esecuzione abbia omeno avuto luogo, con dilatazione tendenzialmente illimitata del requisito dellaregolare condotta in libertà" (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, cit.).Va infine riscontrato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ilCollegio condivide, non è consentita la remissione parziale del debito perle spese processuali, trattandosi di misura del tutto avulsa dalla disciplinacontenuta nell'art. 6 cit. che regola compiutamente l'istituto della remissione deldebito per le spese del processo e di mantenimento in carcere (Sez. 1, n. 22284del 12/03/2025, Cesarano, Rv. 288146 -01)2. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi il provvedimento impugnatonon ha fatto puntuale applicazione.L’ordinanza si è soffermata, in via principale, così escludendo la ricorrenza diuno dei due presupposti indicati, sulla natura del debito ritenuto non rimettibilee, in ogni caso, ha escluso lo stato di disagio economico del condannato.[OSCURATO:PERSONA] lamentava, già in sede di opposizione, rispetto a tale conclusione,che la certificazione della Corte d’appello sulla natura del debito acquisita in attiera solo parziale mancando la precedente certificazione cui quella acquisitasembra fare riferimento.[OSCURATO:PERSONA] osserva che quella esaminata, pare attestare che parte del debitodi cui si chiede la remissione sia rappresentato da euro 6.000,00 a titolo di penapecuniaria, dunque, debito non rimettibile a mente dell’art. 6 cit. Tuttavia,effettivamente, tale certificazione presenta degli aspetti poco chiari, comededotto anche con la memoria presentata in sede di opposizione dall’opponente,in particolare circa la natura del debito, aspetti che nella stringata motivazioneresa in sede di opposizione non vengono chiaramente esplicitati.In ogni caso, sia il primo provvedimento di diniego, sia quello opposto,hanno negato, con motivazione inadeguata a ricostruire la ratio decidendi, lasussistenza delle disagiate condizioni economiche, evocando l’intestazione di unimmobile in capo all’imputato appartenente alla vittima dei reati giudicati con lasentenza irrevocabile della Corte di appello per uno dei quali è intervenutacondanna.Il secondo provvedimento fa anche riferimento alla manifestata intenzionedel condannato di acquistare un complesso immobiliare, di consistenti dimensionie di evidente valore.Tuttavia, nel provvedimento impugnato nella presente sede risulta del tuttoomesso l’esame dell’effettiva capienza economica dell’interessato e, soprattutto,qualsivoglia confronto dialettico con le deduzioni difensive devolute anche conmemoria, nonché con la produzione documentale offerta in valutazione, relativaanche al riscontrato esito positivo dell’affidamento in prova quanto alla condottatenuta al momento dell’esecuzione della pena.3. Alla luce delle esposte riflessioni, l'ordinanza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Cataniaperché, libero nell’esito, integri l’esame sui punti fissati nella parte motiva al § 2. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Catania.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]